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Giurisprudenza

L’adesione non perfezionata
rilancia l’avviso originario

In tal caso l’accertamento diviene definitivo se non impugnato dal contribuente che in sede di giudizio può far valere gli eventuali vizi rilevati nella procedura disciplinata dal Dlgs 218/1997

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L’accertamento con adesione non perfezionato fa sempre rivivere l’avviso originario. È irrilevante quindi, come esimente, che la copia consegnata al contribuente sia difforme da quella depositata in udienza e non indichi l’importo delle imposte ridotte.
Lo ha affermato la sesta sezione civile della Cassazione con l’ordinanza 15980 del 27 luglio 2020 con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.
 
La vicenda processuale e la pronuncia della Cassazione
La vicenda parte da un avviso di accertamento notificato al contribuente per il quale lo stesso presentava istanza di adesione. A seguito del mancato pagamento della prima rata nel termine di 20 giorni, il concessionario della riscossione notificava l’avviso di presa in carico delle somme dell’originario avviso di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione.
La Ctr Sicilia accoglieva l’appello del contribuente facendo leva sulla palese difformità tra l’atto di adesione depositato in giudizio dall’ufficio e quello consegnato al contribuente che era composto di sole tre pagine senza alcuna indicazione delle imposte ridotte.
 
Col ricorso in Cassazione l’Agenzia delle entrate denunciava violazione dell’articolo 19 del Dlgs. n. 546/1992 e dell’articolo 9 del Dlgs n. 218/1997 ritenendo che l’eventuale impossibilità di effettuare il versamento della prima rata avrebbe dovuto indurre il contribuente a impugnare l’originario avviso così da impedirne la definitività.
La Corte suprema, nell’accogliere il ricorso, ha affermato che il versamento delle somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto e che la definizione si perfeziona con il versamento integrale ovvero con il pagamento della prima rata e con la prestazione della garanzia.
Ebbene, ha chiarito la Cassazione, una volta definito l'accertamento con adesione, mediante la fissazione anche del quantum debeatur, al contribuente non resta che eseguire l'accordo, versando quanto da esso risulta, essendo esclusa la possibilità di impugnare l’accordo e, a maggior ragione, quella di contrastare l'atto impositivo oggetto della transazione, il quale conserva efficacia, ma solo a garanzia del fisco, finché non sia stata perfezionata la procedura, ossia non sia stata interamente eseguita l'obbligazione scaturente dal concordato (cfr Cassazione, pronunce nn. 2161/2019 e 14533/2015).
 
Nel caso in cui l’accertamento con adesione non si perfezioni, è onere del contribuente impugnare nei termini l’avviso di accertamento e in quella sede far valere eventuali vizi della procedura di adesione disciplinata dal Dlgs n. 218/1997. Tale onere nel caso in esame non era stato assolto.
Ne consegue che il mancato perfezionamento dell'accertamento con adesione, contrariamente a quanto affermato dalla Ctr, restituisce piena efficacia all'originario accertamento, non assumendo alcuna rilevanza la circostanza che la copia consegnata al contribuente presenti delle carenze quali la mancata indicazione delle imposte ridotte per effetto dell'adesione.
 
Il ricorso è stato quindi accolto senza rinvio
In senso conforme si ricorda la pronuncia n. 29183/2019 con cui la Cassazione ha precisato che soltanto all'atto del perfezionamento della definizione, quindi, con il pagamento delle somme dovute come rideterminate a seguito del contraddittorio in sede di procedura di accertamento con adesione, o della prima rata, se è stato concordato un pagamento rateale, l'avviso di accertamento perde efficacia (cfr. Cass.n. 3368/2012; n. 23776/2015 v. anche Cass. n. 13143/2018).
Nel caso di specie, a fronte della asserita mancata comunicazione degli importi dovuti a titolo di imposte, spettava al contribuente, anche tramite il proprio consulente, sollecitare l'ufficio a far pervenire tali dati; in difetto era analogo onere del contribuente impugnare l'avviso di accertamento di fronte alla Ctp onde impedire il consolidamento della pretesa per mezzo delle definitività dell’atto.

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