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Giurisprudenza

L’adesione a “Seguimi” di Poste
non vale per le notifiche del Fisco

In sede di ricorso contro il preavviso di fermo amministrativo dell’agente della riscossione, il contribuente è tenuto a comunicare all’ufficio l’eventuale cambio di domicilio

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È regolare la notifica a mezzo posta di un atto tributario eseguita nel luogo di residenza anagrafica del contribuente, indipendentemente dal fatto che questi abbia richiesto a Poste italiane l’attivazione del servizio “Seguimi” per il recapito della corrispondenza in un luogo diverso.
Questo il principio espresso dalla Commissione tributaria provinciale di Perugia nella sentenza n. 40/01/15 dello scorso 10 febbraio.
 
La controversia
In sede di ricorso contro il preavviso di fermo amministrativo emesso dall’agente della riscossione, un contribuente ne eccepiva la nullità per omessa notificazione delle cartelle e dei relativi atti impositivi, lamentando di non averli mai ricevuti.
Con successive memorie, l’istante precisava di avere altresì attivato, presso Poste italiane, il servizio “Seguimi”, con l’indicazione di specifico indirizzo al quale peraltro le cartelle non risultavano mai notificate.
 
Sia la direzione provinciale dell’Umbria sia l’agente della riscossione si costituivano in giudizio, controdeducendo alle avverse doglianze.
In particolare, l’agente della riscossione produceva in giudizio la documentazione relativa alla notifica contestata, eseguita ai sensi dell’articolo 140 cpc mediante deposito dell’atto presso la casa comunale.
 
Per il ricorrente, il procedimento non poteva considerarsi valido, poiché la ricerca del destinatario era stata eseguita all’indirizzo corrispondente alla sua residenza anagrafica, indicato dal mittente sulla busta contenente la cartella, e non nel diverso luogo prescelto dal contribuente per il recapito della corrispondenza nel contratto di attivazione del servizio “Seguimi”.
 
Il collegio umbro, respingendo la doglianza, ha riconosciuto la piena legittimità della notifica della cartella e ritenuto perfezionato l’iter procedimentale nei confronti del contribuente.
In particolare, si legge nella pronuncia, la pattuizione eccepita in giudizio tra il destinatario e Poste italiane è irrilevante nel procedimento notificatorio, potendo al più l’interessato lamentare eventuali inadempienze contrattuali imputabili a Poste, inadempienze che, tuttavia, rimarrebbero del tutto ininfluenti in sede tributaria.
 
Osservazioni
La pronuncia dei giudici tributari di Perugia è decisamente originale per la particolarità della fattispecie esaminata e suggerisce alcune osservazioni con riferimento alle notificazioni, per le quali è previsto un coinvolgimento, anche soltanto “parziale”, del servizio postale.
 
Gli atti tributari, in virtù di varie disposizioni di legge (tra le quali assumono un particolare rilievo l’articolo 14 della legge 890/1982, per gli avvisi di accertamento, e l’articolo 26 del Dpr 602/1973, per le cartelle di pagamento), possono essere notificati agli interessati direttamente tramite il servizio postale, attraverso la spedizione dell’atto a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
In questo caso, la notifica viene eseguita mediante consegna dell’atto, all’indirizzo indicato dal mittente sulla busta, direttamente al destinatario o, in sua assenza, ad altri soggetti abilitati a riceverlo per suo conto.
Le formalità, anche temporali, della notificazione sono certificate dall’agente postale nell’avviso di ricevimento che accompagna l’atto e che costituisce un documento “di fede privilegiata”, fino a querela di falso (articolo 2700 cc).
 
In altri casi, invece, come quello esaminato nell’odierna pronuncia, il servizio postale viene utilizzato a completamento dell’iter notificatorio, già parzialmente espletato dall’ufficiale notificatore.
Quando, infatti, quest’ultimo si reca presso l’indirizzo del destinatario e non può eseguire la consegna per momentanea assenza di questi e di altre persone legittimate alla ricezione in suo conto, l’atto è depositato presso la casa comunale e al destinatario viene inviata una raccomandata con AR che lo informa del deposito, invitandolo al ritiro dell’atto.
 
Per venire incontro alle esigenze dell’utenza, Poste italiane spa ha creato i servizi di “consegna personalizzata”, finalizzati ad agevolare il recapito della corrispondenza.
Tra questi, “Seguimi” consente al destinatario di ricevere la corrispondenza “a firma” (ovvero quella che viene consegnata dietro firma per ricevuta, categoria nella quale rientrano le corrispondenze raccomandate) e non a firma a un indirizzo, anche estero, diverso da quello indicato dal mittente.
In base alle condizioni generali di contratto, pubblicate sul sito di Poste, è espressamente esclusa l’applicazione del servizio “Seguimi” alle notifiche a mezzo posta degli atti tributari, degli atti giudiziari ovvero a essi equiparati ex lege, e delle comunicazioni connesse alla notifica degli atti giudiziari (come la richiamata comunicazione ex articolo 140 cpc), per le quali trovano applicazione esclusivamente, a seconda dei casi, le disposizioni della legge 890/1982 o quelle concernenti il servizio delle raccomandate “ordinarie”.
 
Va precisato che, in ogni caso, l’irrilevanza delle clausole di questo o altri servizi convenzionali offerti dal gestore del servizio postale, rispetto alle notifiche postali di atti tributari, consegue alla corretta applicazione delle norme che regolano, da un lato, l’individuazione del luogo della notifica, dall’altro, l’individuazione del luogo di recapito da parte dell’agente postale.
L’individuazione del luogo di notifica (e la conseguente compilazione dell’indirizzo sulla busta, se l’atto è notificato a mezzo posta) spetta al notificante e deve seguire, in linea di principio, per gli atti tributari, il criterio del domicilio fiscale ovvero, per le persone fisiche residenti in Italia, il comune di iscrizione anagrafica.
 
Per quanto qui di interesse, si può evidenziare che il sistema delle notificazioni tributarie si fonda proprio “sul criterio del domicilio fiscale e sull'onere preventivo del contribuente di indicare all'Ufficio il proprio domicilio fiscale e di tenere l’Ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni”, come si legge nell’ordinanza della Cassazione 13614/2014, in cui la Corte ha anche precisato che “all'amministrazione notificante non può essere richiesta un'opera di investigazione che vada oltre quanto risultante dai registri pubblici - nella specie i registri anagrafici comunali -, proprio perché il legislatore ha posto a carico del contribuente l'onere di provvedere tempestivamente alle relative variazioni”.
 
L’attivazione del servizio “Seguimi”, peraltro, non può neppure dirsi equivalente a una elezione di domicilio per la notifica degli atti tributari, ai sensi dell’articolo 60, comma 1, lettera d), Dpr 600/1973, poiché l’elezione di domicilio va espressamente dichiarata e comunicata all’ufficio con modalità normativamente stabilite.
 
D’altro canto, individuare il luogo di recapito dell’atto, in caso di notifica a mezzo posta, spetta all’agente postale, il quale è obbligato ad attenersi all’indirizzo riportato sulla busta, indipendentemente dall’attivazione del servizio “Seguimi”.
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