L'antieconomicità dell'operazione
rende indeducibile la minusvalenza
C'è difetto di inerenza, se il ripianamento delle perdite della partecipata è seguito da cessione ad altra società del gruppo a un prezzo assai inferiore a quanto "investito"
Ebbene il Collegio giudicante, dopo aver ripercorso i principi base sanciti dalla Corte di legittimità con riguardo al concetto di inerenza, alle condizioni e ai limiti per la deducibilità di un costo (correlazione all'impresa e idoneità a incidere utilmente sulla produzione di utili - cfr Cassazione 16 novembre 2011, n. 24065; 21 dicembre 2009, n. 26851; 13 maggio 2009, n. 10981; 21 gennaio 2009, n. 1465; 30 luglio 2007, n. 16824) e aver posto, a questi effetti, anche l'accento sull'onere della prova in tal senso gravante sul contribuente (Cassazione 10 febbraio 2012, n. 1946; 16 settembre 2011, n. 18930; 25 febbraio 2010, n. 4554), ha ritenuto che l'antieconomicità dell'operazione per la società partecipante - che aveva provveduto al ripianamento delle perdite della partecipata cedendo successivamente le proprie partecipazioni a un prezzo di gran lunga inferiore al costo sopportato per il ripianamento - comportasse la non deducibilità della relativa minusvalenza per carenza del requisito di inerenza, rappresentato dalla "economicità", coessenziale all'attività di impresa.
E a ulteriore conforto del disconoscimento della deducibilità della minusvalenza conseguente alla condotta "antieconomica" tenuta dalla società contribuente, i Giudici di legittimità hanno invocato la clausola generale antiabuso, richiamando la consolidata giurisprudenza emessa sul tema, sia a proposito del concetto di abuso di diritto (uso distorto di strumenti giuridici per il conseguimento di vantaggi fiscali - cfr Cassazione 30 novembre 2011, n. 25537; 20 maggio 2011, n. 11236; 21 gennaio 2011, n. 1372; 12 marzo 2009, n. 5926; 8 aprile 2009, n. 8481; 20 marzo 2009, n. 6800; 23 dicembre 2008, n. 30055), sia con riguardo alla ripartizione dell'onere della prova tra contribuente (prova dell'esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti) e Amministrazione finanziaria (onere di delineare i termini del disegno elusivo e l'uso meramente strumentale di ordinari schemi negoziali per il conseguimento del vantaggio fiscale) (cfr Cassazione 21 gennaio 2009, n. 1465; 21 aprile 2008, n. 10257).
a cura di Giurisprudenza delle imposte edita da ASSONIME