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Giurisprudenza

L'antieconomicità dell'operazione
rende indeducibile la minusvalenza

C'è difetto di inerenza, se il ripianamento delle perdite della partecipata è seguito da cessione ad altra società del gruppo a un prezzo assai inferiore a quanto "investito"

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Nel caso sottoposto al vaglio della Corte suprema di cassazione (pronuncia n. 4901/2013) era stata contestata a una società la deducibilità, per difetto di inerenza, della minusvalenza realizzata a seguito della cessione della partecipazione in una Srl ad altra società del gruppo, cessione preceduta da un ripianamento delle perdite per un importo di gran lunga superiore al prezzo realizzato con la cessione della partecipazione.

Ebbene il Collegio giudicante, dopo aver ripercorso i principi base sanciti dalla Corte di legittimità con riguardo al concetto di inerenza, alle condizioni e ai limiti per la deducibilità di un costo (correlazione all'impresa e idoneità a incidere utilmente sulla produzione di utili - cfr Cassazione 16 novembre 2011, n. 24065; 21 dicembre 2009, n. 26851; 13 maggio 2009, n. 10981; 21 gennaio 2009, n. 1465; 30 luglio 2007, n. 16824) e aver posto, a questi effetti, anche l'accento sull'onere della prova in tal senso gravante sul contribuente (Cassazione 10 febbraio 2012, n. 1946; 16 settembre 2011, n. 18930; 25 febbraio 2010, n. 4554), ha ritenuto che l'antieconomicità dell'operazione per la società partecipante - che aveva provveduto al ripianamento delle perdite della partecipata cedendo successivamente le proprie partecipazioni a un prezzo di gran lunga inferiore al costo sopportato per il ripianamento - comportasse la non deducibilità della relativa minusvalenza per carenza del requisito di inerenza, rappresentato dalla "economicità", coessenziale all'attività di impresa.

E a ulteriore conforto del disconoscimento della deducibilità della minusvalenza conseguente alla condotta "antieconomica" tenuta dalla società contribuente, i Giudici di legittimità hanno invocato la clausola generale antiabuso, richiamando la consolidata giurisprudenza emessa sul tema, sia a proposito del concetto di abuso di diritto (uso distorto di strumenti giuridici per il conseguimento di vantaggi fiscali - cfr Cassazione 30 novembre 2011, n. 25537; 20 maggio 2011, n. 11236; 21 gennaio 2011, n. 1372; 12 marzo 2009, n. 5926; 8 aprile 2009, n. 8481; 20 marzo 2009, n. 6800; 23 dicembre 2008, n. 30055), sia con riguardo alla ripartizione dell'onere della prova tra contribuente (prova dell'esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti) e Amministrazione finanziaria (onere di delineare i termini del disegno elusivo e l'uso meramente strumentale di ordinari schemi negoziali per il conseguimento del vantaggio fiscale) (cfr Cassazione 21 gennaio 2009, n. 1465; 21 aprile 2008, n. 10257).

a cura di Giurisprudenza delle imposte edita da ASSONIME
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