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Giurisprudenza

L’assenza del fine di lucro va accertata in concreto

Gli enti non commerciali non sono esentati per definizione da ogni prelievo fiscale Occorre sempre tenere conto della natura delle attività praticamente svolte

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La Cassazione, con la sentenza n. 22598 depositata il 20/10/2006, torna sul tema del riconoscimento del diritto all’esenzione dal prelievo fiscale per le associazioni senza fine di lucro.
Nel caso di specie, perviene al giudizio di legittimità, una pronuncia della Commissione tributaria regionale che, in riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato infondato l’accertamento di reddito imponibile emesso nei confronti di un’associazione, proprio in virtù della natura “senza fine di lucro” di quest’ultima.

Con il ricorso per cassazione, l’Amministrazione lamentava sostanzialmente come il giudice di merito non avesse proceduto all’opportuna e necessaria valutazione dell’attività effettivamente svolta dall’associazione, ma avesse fondato il proprio convincimento unicamente su astratte considerazioni di diritto relative al trattamento tributario degli enti non commerciali.
I giudici di legittimità hanno ritenuto fondato il motivo del ricorso, rilevando che la natura non commerciale dell’ente non implica necessariamente la natura non commerciale dell’attività svolta, con la necessità di accertare in concreto il tipo e le modalità di svolgimento della stessa.

Ad avviso della Corte, il sistema normativo appare, con tutta evidenza, privilegiare, ai fini dell’identificazione della disciplina fiscale applicabile, la necessità di un’analisi concreta delle singole attività svolte dagli enti non commerciali, escludendo che la natura non commerciale del soggetto possa determinare - per questo solo fatto - sempre e comunque, la natura non commerciale della specifica attività.
Pertanto, non può attribuirsi agli enti di tipo associativo alcuno status di extrafiscalità tale da determinarne per definizione l’esenzione da ogni prelievo fiscale potendo, anche le associazioni senza fine di lucro, svolgere di fatto attività a carattere commerciale (parimenti, Cassazione n. 15321/2002).

Hanno osservato, altresì, i giudici che l’esenzione prevista dall’allora articolo 111, comma 1, del Tuir - in forza del quale le attività svolte dagli enti associativi non sono considerate commerciali e le quote associative non concorrono a formare il reddito complessivo - derogando alla disciplina generale fissata, all’epoca dei fatti, dagli articoli 86 e 87 dello stesso Testo unico (in base ai quali l’Irpeg si applicava a tutti i redditi, in denaro o in natura, posseduti da soggetti diversi dalle persone fisiche), comportava che l’onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto a giustificazione dell’esenzione fosse a carico del soggetto che la invocava, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall’articolo 2697 del Codice civile.

La Cassazione ha ribadito, in sostanza, l’orientamento già espresso nella sentenza n. 16032/2005 in un caso simile, relativo a un atto di accertamento volto a recuperare a tassazione, come redditi d’impresa, proventi derivanti dalla fruizione dei servizi - utilizzazione delle strutture di una palestra - di un’associazione senza fine di lucro (si veda in proposito, Angelo Nicolella “Gestione di palestre camuffata da no-profit”, su FISCOoggi del 15/11/2005).

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