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Giurisprudenza

L'assoluzione penale non si estende all'ambito tributario

Anche se i fatti accertati sono gli stessi per i quali l'ufficio finanziario ha promosso l'accertamento

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La sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati tributari non è vincolante per il giudice tributario, anche se i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l'Amministrazione finanziaria ha promosso l'accertamento nei confronti del contribuente.
Pertanto, l'esistenza di una sentenza penale favorevole al contribuente, non impedisce al giudice tributario una valutazione dei fatti conforme alle tesi dell'Amministrazione finanziaria. Infatti, le due giurisdizioni operano su piani diversi e si avvalgono di metodologie istruttorie incompatibili.

Ne consegue, che le prove indirette, inidonee a fondare un giudizio di colpevolezza in sede di accertamento dei reati, possono essere considerate presunzioni semplici in ambito tributario e concorrere alla ricostruzione del reddito ai fini fiscali.
E' stata la Corte di cassazione, con la sentenza n. 10269 del 16 maggio 2005, ha rimarcare la peculiarità e l'indipendenza del procedimento tributario rispetto a quello penale.

Il caso
La questione prende le mosse dal ricorso in Cassazione, proposto da un contribuente, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, che lo condannava al pagamento delle maggiori imposte derivanti da un avviso di accertamento. La decisione era maturata pur in presenza di una sentenza penale irrevocabile di assoluzione per gli stessi fatti contestati dall'Amministrazione finanziaria. Nel procedimento penale, ai fini dell'assoluzione dell'imputato, aveva avuto un peso determinante la circostanza che gli elementi probatori posti alla base del procedimento fossero inutilizzabili, poiché reperiti presso lo studio del commercialista del contribuente senza la necessaria autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria.

In sede tributaria, invece, la Commissione regionale ha evidenziato come la documentazione utile ai fini dell'accertamento tributario è stata esclusivamente quella rinvenuta presso la sede dell'attività del contribuente. Quindi, essendo risultata irrilevante ai fini dell'accertamento la documentazione raccolta con l'accesso presso lo studio del commercialista, l'eventuale inutilizzabilità di tali documenti era ininfluente sul risultato del giudizio.

La decisione
La Corte non ha ritenuto rilevanti le eccezioni del contribuente e ha affermato che l'efficacia vincolante del giudicato penale non opera nel processo tributario, poiché in questo, da un lato, vigono limitazioni della prova (come il divieto della prova testimoniale), e, dall'altro, possono valere anche presunzioni inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna. Ne deriva che l'esistenza di un provvedimento penale favorevole al contribuente non impedisce al giudice tributario una valutazione dei fatti conforme alle tesi dell'Amministrazione.

Anzi, il giudice tributario deve procedere a un'autonoma valutazione, secondo la regole proprie della distribuzione dell'onere della prova nel giudizio tributario, degli elementi probatori acquisiti nel processo penale, anche qualora ritenga di fondare il proprio convincimento su tali elementi.
Infatti, la conseguenza del mutato quadro normativo indotto dall'articolo 654 del codice di procedura penale è che nessuna automatica autorità di cosa giudicata può più attribuirsi, nel separato giudizio tributario, alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati tributari, ancorché i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l'Amministrazione finanziaria ha promosso l'accertamento nei confronti del contribuente.

Pertanto, il giudice tributario non può limitarsi a rilevare l'esistenza di una sentenza definitiva in materia di reati tributari, estendendone automaticamente gli effetti con riguardo all'azione accertatrice del singolo ufficio tributario, ma deve, in ogni caso, verificarne la rilevanza nell'ambito specifico in cui esso è destinato a operare.

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