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Giurisprudenza

L’attribuzione fittizia di valori
è assorbita dal riciclaggio

A differenza di quanto sostenuto dal giudice per le indagini preliminari, secondo la Cassazione i due reati non devono essere considerati distintamente, ma come reato unico a formazione progressiva

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L'articolo 4 del Dlgs n. 21/2018, concernente le “Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103”, ha introdotto il reato di “Trasferimento fraudolento di valori”, di cui all’articolo 512-bis del codice penale.
Il legislatore ha stabilito come penalmente rilevante l’attribuire fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, oppure di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio o l’impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale.

In relazione al reato di riciclaggio, lo stesso si configura quando un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, non colposo, oppure compie in relazione a essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita.
Risulta opportuno ricordare che, secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, il reato di riciclaggio si configura anche con la semplice condotta di colui che accetta di essere indicato come beneficiario economico di beni che, nella realtà, appartengono a terzi e sono frutto di attività delittuosa, in quanto detta condotta, pur non concretizzandosi nel compimento di atti dispositivi, è comunque idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza del denaro.
Nel caso in cui venga contestato il reato di trasferimento fraudolento di valori, il cui crimine è stato commesso per agevolare l’attività di ricettazione o riciclaggio, potrebbe sorgere il dubbio se sia corretto infliggere un aumento di pena oppure, al contrario, considerare il reato di trasferimento fraudolento assorbito dal reato di ricettazione o riciclaggio.

In soccorso a tale dubbio è intervenuta la Corte suprema di cassazione con la sentenza n. 38141 della seconda sezione penale, pubblicata il 10 ottobre 2022.

La fattispecie contestata
L’imputata aveva aperto a proprio nome un conto corrente, delegando il marito per le relative operazioni.
Il suindicato conto bancario è stato utilizzato per accreditare il denaro proveniente dal reato di bancarotta, crimine commesso dal marito, ed è stato poi utilizzato per pagare l’acquisto di un immobile, fittiziamente intestato alla moglie.

La pronuncia della Corte
Il giudice per le indagini preliminari ha considerato i due reati come distinti e conseguentemente ha previsto l’aumento di pena; contrariamente, alla luce della descritta ricostruzione del fatto, la Corte di appello ha evocato la figura del reato unico a formazione progressiva.
In sostanza i giudici di merito hanno ravvisato un’unica condotta di riciclaggio, così costituito:

  1. versamento del denaro proveniente dai delitti commessi dal marito sul conto corrente della coniuge
  2. denaro utilizzato per pagare l'immobile che fittiziamente è stato intestato alla moglie.

I giudici di piazza Cavour hanno ritenuto che, nel caso in esame, la violazione è da considerare come reato unico a formazione progressiva, in quanto il riciclaggio è un reato a forma libera, la cui condotta costitutiva può consistere anche in una pluralità di distinti atti in sé leciti, realizzati a distanza di tempo l'uno dall'altro, purché unitariamente riconducibili all'obiettivo di occultare la provenienza illecita del denaro.

In conclusione, secondo la Cassazione, il reato di trasferimento fraudolento di valori, di cui all’articolo 512-bis cp, è assorbito nella condotta di riciclaggio, di cui all'articolo 648-bis codice penale, e conseguentemente non dovrebbe essere inflitto un aumento di pena.

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