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Giurisprudenza

L’autista e uomo di fiducia
non evita la confisca per evasione

Punito il prestanome che si è mostrato consapevole dei reati-fine commessi dall’associazione a delinquere, tra cui la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte

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Oltre a dichiarare legittima la condanna nei confronti del formale amministratore nonché prestanome di diverse società, la Cassazione, con la sentenza n. 36182 del 27 agosto, ha anche ribadito un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in relazione ai reati tributari, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente può essere disposto non solo per il prezzo ma anche per il profitto del reato: ciò in virtù dell’integrale rinvio all’articolo 322-ter del codice penale, contenuto nell’articolo 1, comma 143, legge 244/2007 (Finanziaria 2008), che ha esteso l’istituto della confisca ai reati di natura tributaria.
 
La vicenda processuale
Con sentenza di marzo 2013, la Corte d’Appello di Roma ha confermato la condanna inflitta in primo grado nei confronti di un imputato, colpevole del reato di associazione a delinquere e di alcuni reati-fine, tra cui quello di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (articolo 11 del Dlgs 74/2000). Con la pronuncia, è stata anche disposta la misura della confisca per equivalente di un immobile.
In particolare, l’accusa era quella di far parte di un’associazione a delinquere, promossa e ideata da due commercialisti e specializzata nella realizzazione di operazioni immobiliari tra società del medesimo gruppo, allo scopo di individuare quella cui accollare il carico tributario (di cui veniva omesso il versamento) che procedeva poi a un tempestivo – ma fittizio – trasferimento all’estero per sottrarsi alle procedure fallimentari.
In tale contesto, l’imputato, quale autista e uomo di fiducia di uno degli ideatori, agiva quale formale amministratore di diverse società coinvolte, nonché quale delegato a operare su diversi conti bancari.
 
I giudici di appello hanno respinto la tesi difensiva che si basava sostanzialmente sull’assenza di responsabilità dell’imputato, per essere stato lo stesso un mero prestanome, come tale privo della coscienza e volontà di partecipare al sodalizio criminale nonché privo di un livello professionale idoneo a fornire un contributo consapevole.
 
Con il successivo ricorso per cassazione, è stata denunciata la mancanza e l’illogicità della motivazione in ordine all’elemento soggettivo del reato (trattandosi di condotte materiali professionalmente poco qualificanti per ritenere provata una partecipazione attiva all’associazione), nonché difetto di motivazione in ordine alla confisca per equivalente.
 
La pronuncia della Cassazione
La suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato.
Secondo i giudici di legittimità, per la partecipazione al sodalizio, non occorre lo stesso livello culturale o di formazione professionale, essendo sufficiente la dimostrazione di un’incondizionata affidabilità nei confronti del soggetto ideatore della frode.
Inoltre, consentendo la spendita del proprio nome nella formale rappresentanza di diverse società nonché il deposito della sottoscrizione per operare sui conti societari, l’imputato aveva compiuto “plurimi atti di gestione societaria sintomatici dell’effettiva consapevolezza ... delle condotte integranti i reati fine dell’associazione”.
 
Come già precisato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr Cassazione 43822/2008), la partecipazione a un’associazione criminale può infatti essere ritenuta “anche in base alla partecipazione a un solo reato fine laddove il ruolo svolto e le modalità dell’azione presuppongano un sicuro rapporto fiduciario con gli altri compartecipi e siano perciò tali da evidenziare con certezza la sussistenza del vincolo”.
 
In merito alla nullità della confisca per equivalente, la pronuncia ricorda come la legge 244/2007 abbia esteso tale misura anche ai reati tributari e pure al profitto del reato (corrispondente al debito tributario dal cui pagamento l’imputato aveva cercato fraudolentemente di sottrarsi).
 
Ulteriori osservazioni
Non sempre la natura di mero prestanome pone al riparo da responsabilità amministrative o penali.
Se da una parte la giurisprudenza, aderendo a una concezione funzionalistica e sostanzialistica, ritiene estensibile la responsabilità penale in capo all’amministratore di fatto, dall’altra non esclude la responsabilità concorsuale del prestanome quando ne venga provato un qualche coinvolgimento nell’azione criminosa.
 
In particolare, la Cassazione, con la pronuncia 20286/2012, ha precisato che il rappresentante legale di una società, che si dichiara essere mero prestanome, risponde del delitto di omessa dichiarazione di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 74/2000, nel caso venga dimostrata la sua partecipazione attiva alla gestione della società, pur se la stessa è diretta di fatto da un altro imprenditore.
 
Nel caso di specie, l’imputato sosteneva di essere il mero prestanome della società e, in quanto tale, non avrebbe dovuto rispondere del reato ascrittogli, mancando il presupposto soggettivo. Dall’esame del complessivo quadro probatorio è emerso, invece, che l’amministratore di fatto e quello di diritto si erano spartiti i compiti di gestione dell’azienda, cosicché “mentre il primo si occupava degli aspetti meramente formali, quali i rapporti con le banche, la consegna delle fatture, la riscossione dei pagamenti e la gestione dei rapporti con lo studio di commercialisti che curava la tenuta delle scritture contabili, il secondo provvedeva a procacciare i clienti, realizzare i lavori commissionati e dirigere le maestranze”.
 
In merito alla legittimità della confisca, i giudici di legittimità hanno ritenuto di non doversi discostare dal consolidato orientamento che ha ritenuto applicabile ai reati tributari l’istituto del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente non soltanto in relazione al prezzo, ma anche al profitto del reato.
In particolare, poiché il rinvio integrale da parte della legge 244/2007, articolo 1, comma 143, rende applicabili ai reati tributari entrambi i commi dell’articolo 322-ter del codice penale, la loro applicazione non costituisce interpretazione estensiva, per cui non si pone alcun problema di violazione del principio di legalità.
 
In ultimo, si ricorda che la misura del sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, va applicata a tutti i concorrenti nei reati tributari, a prescindere dal fatto che il risparmio d’imposta venga conseguito da uno solo di essi (nel caso specifico, dalla società cliente).
Infatti, secondo giurisprudenza consolidata, “nel caso di illecito plurisoggettivo deve applicarsi il principio solidaristico che implica l’imputazione dell’intera azione e dell’effetto conseguente in capo a ciascun concorrente e pertanto, una volta perduta l’individualità storica del profitto illecito, la sua confisca e il sequestro preventivo a essa finalizzato possono interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entità del profitto accertato” (ex multis Cassazione 26654/2008).
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