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Giurisprudenza

L’autonomia contrattuale non giustifica un indebito risparmio di imposta

A questa conclusione è pervenuta la Corte di Giustizia con la sentenza emanata oggi su un caso che coinvolgeva due società italiane

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La Corte ha rammentato che la sesta direttiva lascia all’imprenditore la libertà di individuare l’organizzazione che più gli permette di ottimizzare il business, sempre che tale scelta non si risolva in comportamenti e omissioni pregiudizievoli per l’interesse della comunità. La Corte di Giustizia si è pronunziata oggi sulla possibilità che la conclusione separata di contratti di leasing, finanziamento, assicurazione ed intermediazione, volta ad assoggettare a Iva i soli corrispettivi derivanti dal contratto di locazione finanziaria, integri un’ipotesi di abuso del diritto. E questo dato che la conclusione di un unico contratto di leasing (riguardante anche la prestazione correlata di finanziamento) comporterebbe l’imponibilità Iva dell’intero corrispettivo.

L’oggetto della controversia
La fattispecie in esame (C-425/06) riguarda 2 società italiane appartenenti al medesimo gruppo finanziario: la Italservice e la società di locazione finanziaria Ifim Leasing Sas (in prosieguo: l’«Ifim») che prestano congiuntamente i propri servizi per realizzare operazioni di locazione finanziaria. In particolare, l’Ifim stipula con il cliente un contratto avente ad oggetto il godimento in leasing. L’Italservice conclude con il medesimo cliente un accordo per assicurare il cespite locato per rischi diversi dalla responsabilità civile e presta, altresì, idonea garanzia per l’adempimento degli obblighi assunti dal cliente nei confronti della società di leasing. Nel corso di controlli eseguiti presso l’Italservice, l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto che le descritte prestazioni rese nei confronti del cliente sia dalla società di leasing che dalla società di finanziamento costituissero, nel loro complesso, un contratto unico. In particolare, a parere dei verbalizzanti, il corrispettivo pagato dall’utilizzatore per la locazione finanziaria è stato, in realtà, artificiosamente frazionato tra più prestazioni in modo da assoggettare ad imposta la sola prestazione relativa alla concessione del bene in leasing, atteso che le restanti prestazioni di assicurazione, garanzia e finanziamento fruiscono dell’esenzione da Iva ai sensi dell’articolo 10, comma 1 del Dpr n. 633/72.

L’intervento dei giudici Ue
Del contenzioso che ne è scaturito è stata investita la Corte di Giustizia che ha, in primo luogo, rammentato come la sesta direttiva lasci all’imprenditore la più assoluta autonomia di individuare l’organizzazione che meglio gli consente l’ottimizzazione dei propri affari, sempre che tale scelta non si risolva in comportamenti e omissioni pregiudizievoli per l’interesse della Comunità. Sotto questo aspetto l’autonomia contrattuale delle parti consente loro di individuare lo strumento giuridico più idoneo a perseguire i propri interessi.  Tuttavia, quando un’operazione comprende diverse prestazioni, si pone la questione se essa debba essere considerata come un’operazione unica o come corrispondente a più prestazioni distinte e indipendenti da valutarsi separatamente.

Prestazioni autonome e separate
La regola generale desumibile dall’articolo 2 della sesta direttiva dispone che ciascuna prestazione deve essere considerata di regola come autonoma e indipendente anche se, in talune circostanze, occorre considerare come un’unica operazione delle prestazioni che, pur formalmente, risultano distinte e tali da poter essere erogate e tassate separatamente. Ciò accade, prosegue la Corte, tutte le volte in cui le prestazioni si pongano in rapporto di strumentalità rispetto alla prestazione principale o quando le prestazioni erogate dal soggetto sono a tal punto strettamente connessi da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissociabile la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale. Una tale analisi può essere condotta soltanto dal giudice nazionale al quale non dovrà sfuggire che la ricorrenza degli elementi di seguito riportati può integrare una pratica abusiva.

Le circostanze rilevanti ai fini del giudizio
La Corte di Giustizia si sofferma sulle circostanze che rilevano ai fini del giudizio definitivo. La prima è che le due società partecipanti all’operazione di locazione finanziaria fanno parte dello stesso gruppo; la seconda è che la stessa prestazione della società di locazione finanziaria (Ifim) è oggetto di un frazionamento, dato che l’elemento caratteristico di finanziamento è affidato ad un’altra società (Italservice) per essere suddiviso in prestazioni di credito, di assicurazione e di intermediazione; la terza è che i canoni di locazione versati dall’utilizzatore ammontano complessivamente a un importo appena superiore al costo di acquisto del bene, con conseguente mancanza di redditività (e giustificazione economica) della suddetta prestazione. Tutti questi elementi possono far ritenere che il frazionamento in una pluralità di contratti è stato realizzato non per erogare una migliore prestazione al cliente ma soltanto per conseguire un vantaggio fiscale (ingiustificato) che consiste nell’assoggettare a imposta, anzichè l’intera prestazione di leasing (comprensiva delle prestazioni accessorie relative alla pratica di finanziamento e garanzia), il solo contratto di locazione finanziaria e fruire, così, dell’esenzione di cui al citato articolo 10 Dpr n. 633 del 1972 per le prestazioni restanti.
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