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Giurisprudenza

L’autorizzazione all’appello va provata

La mera affermazione da parte dell’ufficio della sua esistenza rende il ricorso inammissibile

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La mera affermazione, da parte dell’ufficio, dell’esistenza dell’autorizzazione all’appello, non supportata dalla produzione della relativa prova, non è sufficiente a far ritenere la sussistenza della legitimatio ad processum e, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Lo ha affermato la Corte di cassazione, con la sentenza 22 settembre 2006 n. 20516, nella quale ha precisato che l’autorizzazione all’appello, di cui all’articolo 52, comma 2, del Dlgs n. 546 del 1992, è una condizione di ammissibilità dell’atto di impugnazione, che si deve realizzare prima della proposizione dell’appello, ovverosia prima della sua notifica alla controparte, e la cui prova, ove l’autorizzazione non sia stata incorporata nello stesso documento in cui è rappresentato l’atto di impugnazione, può essere fornita solo con il deposito di un autonomo documento nell’ambito del giudizio di secondo grado.

La sentenza in commento risulta conforme all’orientamento della giurisprudenza di legittimità formatosi in materia di autorizzazione all’appello, che da sempre è stata qualificata quale requisito per la valida proposizione dell’appello, richiesto a pena di inammissibilità.
Il citato articolo 52, comma 2, stabilisce, infatti, che gli uffici periferici del dipartimento delle Entrate devono essere previamente autorizzati alla proposizione dell’appello principale dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione regionale delle Entrate. Nonostante tale norma non lo preveda espressamente, la giurisprudenza di legittimità è stata sempre concorde nel riconoscere all’autorizzazione natura di presupposto processuale, la cui mancanza determina l’inammissibilità del gravame, come tale rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio (sentenze n. 11321 del 29 agosto 2001, n. 4040 del 27 febbraio 2004, n. 20782 del 16 ottobre 2005).

E’ stato altresì precisato, in giurisprudenza, che la predetta autorizzazione deve intervenire anteriormente alla notificazione del gravame alle altre parti del giudizio di primo grado.
Infatti, ai sensi dell’articolo 52 citato, l’autorizzazione è richiesta per la “proposizione dell’appello” e, ai sensi dell’articolo 53, comma 2, l’appello si intende proposto con la notifica del ricorso, pertanto, dalla lettura combinata di tali norme, è chiaro che l’autorizzazione deve essere rilasciata prima della proposizione del ricorso e, quindi, prima della notificazione del gravame alle altre parti del giudizio di primo grado.
Spetta in ogni caso all’ufficio appellante fornire la prova dell’intervenuta autorizzazione, o incorporandola nello stesso documento in cui è rappresentato l’atto d’impugnazione, o con il deposito di un autonomo documento.

La Cassazione ha però ammesso la possibilità per l’ufficio di produrre, con effetti retroattivi, l’atto nel corso del giudizio di secondo grado.
E’ stato evidenziato, infatti, che la produzione in giudizio dell’autorizzazione alla proposizione dell’appello principale, per la sua attinenza a un presupposto processuale, non può essere soggetta a particolari vincoli di ordine temporale, se non quello ultimo della udienza di discussione del ricorso innanzi alla Commissione tributaria regionale (cfr Cassazione, sentenza n. 12702 del 9 luglio 2004, sentenza n. 5604 del 19 aprile 2003).

Inoltre, è stato anche sostenuto che, poiché il rilascio dell’autorizzazione incide sull’efficacia della costituzione ed è, quindi, condizione di ammissibilità dell’appello, essa può essere prodotta con effetto retroattivo nel corso del giudizio, anche al di là del limite fissato dall’articolo 32 del Dlgs n. 546 del 1992, recante “deposito di documenti e memorie” (cfr Cassazione, sentenze n. 10242 del 26 luglio 2001, n. 6463 dell’11 ottobre 2002, n. 4770 del 9 marzo 2004).

Nel caso in esame, l’ufficio periferico del ministero delle Finanze si era limitato a riportate nell’atto di appello gli estremi dell’autorizzazione rilasciata dalla competente direzione regionale delle Entrate, ma non aveva provveduto a produrla in atti, per cui il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

La Corte, nel motivare la pronuncia in commento, ha ritenuto, inoltre, non valevole nel caso in esame il principio affermato dalla Cassazione a sezioni unite, con la sentenza 14 gennaio 2005, n. 604, secondo la quale la disposizione dell’articolo 52, comma 2, del Dlgs 3 dicembre 1992, n. 546 “deve essere ritenuta non più suscettibile di applicazione nell'intervenuta operatività della normativa, di cui al D.Lgs. 30 agosto 1999, n. 300, che ha istituito le Agenzie fiscali, attribuendo ad esse la gestione della generalità delle funzioni in precedenza esercitate dai dipartimenti e dagli Uffici del Ministero delle finanze, e trasferendo alle medesime i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze, da esercitarsi secondo la disciplina dell’organizzazione interna di ciascuna Agenzia (art. 57): è palese che, nell’intervenuta soppressione di tutti gli uffici ed organi ministeriali ai quali essa fa riferimento, si deve escludere che da detta norma possano farsi discendere condizionamenti al diritto delle agenzie, e, in particolare, dell’Agenzia del Demanio, di impugnare in appello le sentenze delle Commissioni tributarie provinciali ad esse sfavorevoli”.

Rilevano, infatti, i giudici di legittimità che l’appello dell’ufficio del ministero delle Finanze risulta depositato il 26 luglio 1999 e, quindi, prima della entrata in vigore della normativa di cui al Dlgs 30 luglio 1999, n. 300, dalla quale discenderebbe, secondo la Cassazione a sezioni unite, la non applicabilità alle Agenzie fiscali della disposizione di cui al citato articolo 52, comma 2.


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