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Giurisprudenza

L’avviso notificato al solo notaio
non è impugnabile dal coobbligato

Se la società fosse legittimata a proporre il ricorso, sarebbe vanificata la facoltà del Fisco di chiedere il versamento dell’imposta a uno qualsiasi dei debitori in solido

immagine di un notaio con altre due persone
In ragione del principio di responsabilità nel pagamento delle imposte, l’Amministrazione finanziaria può legittimamente notificare un avviso di liquidazione ai fini ipocatastali al solo notaio rogante, in veste di responsabile d’imposta, non avendo alcun obbligo di notifica anche nei confronti della società che ha posto in essere l’operazione.
In tale ipotesi, la società, seppur obbligato principale d’imposta, non può impugnare l’atto notificato al notaio per difetto di legittimazione, in quanto, se ciò non fosse, sarebbe vanificata la facoltà dell’Amministrazione finanziaria di chiedere l’adempimento dell’obbligazione tributaria a uno qualsiasi degli obbligati solidali.
Così ha deciso la Corte di cassazione, con la sentenza n. 9952 del 15 maggio 2015.
 
Il fatto
La controversia ha origine dalla notifica di un avviso di liquidazione nei confronti del notaio che aveva stipulato per conto di una società l’atto di acquisto di un immobile di interesse storico assoggettato a condizione sospensiva.
In particolare, al momento del verificarsi della condizione, il notaio aveva effettuato la denuncia di avveramento della stessa, a seguito della quale l’Agenzia delle Entrate aveva notificato l’avviso di liquidazione per il recupero delle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale, in luogo delle imposte versate in misura fissa all’atto della registrazione.
 
La società provvedeva a impugnare l’atto impositivo e il ricorso era rigettato in sede di primo grado.
Avverso la sentenza la società proponeva appello e, in tale sede, la Commissione regionale accoglieva le doglianze di parte affermando la legittimazione della società, in qualità di obbligato principale, a proporre ricorso e ritenendo, nel merito, l’imposta ipotecaria e catastale dovuta in misura fissa.
 
L’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza d’appello, accolta dalla Corte di cassazione, che ha cassato, senza rinvio, la sentenza della Ctr.
 
La decisione
L’oggetto del contendere non riguarda questioni di merito circa la corretta misura delle imposte ipotecaria e catastale da applicare nel caso di cessione di un immobile di interesse storico o artistico, ma attiene una problematica di natura meramente procedimentale. Infatti, la Cassazione è stata chiamata a decidere riguardo alla legittimazione di una società all’impugnazione di un avviso di liquidazione, per il recupero delle imposte ipotecaria e catastale, notificato al notaio che aveva stipulato l’atto di acquisto dell’immobile.
 
Facendo esplicito rinvio alla disciplina dell’imposta di registro, i giudici della Cassazione hanno rimarcato che, sulla base dell’articolo 57 del Dpr 131/1986, il notaio che ha rogato l’atto e ha richiesto la registrazione è obbligato in solido con la società al pagamento delle imposte ipotecaria e catastale: ciò in quanto il pubblico ufficiale riveste la qualifica di responsabile d’imposta mentre la società quello di obbligato principale.
Da tale principio deriva che l’Agenzia delle Entrate ha legittimamente notificato l’invito al notaio ai sensi dell’articolo 1292 del codice civile, secondo cui, in caso di obbligazione solidale, “ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri”.
Se ne deduce che l’Amministrazione finanziaria, in veste di creditore dell’imposta, “ha facoltà di scegliere l’obbligato al quale rivolgersi, senza alcun dovere di notificare l’avviso anche alla società (cfr. Cass. n. 4047 del 2007 e n. 15005 del 2014)”.
La Suprema corte conclude, pertanto, che l’unico soggetto ad avere la legittimazione attiva all’impugnazione è il notaio a cui l’avviso di liquidazione è stato notificato, mentre la società non può avanzare doglianze sull’atto rivolto al coobbligato solidale, ossia il notaio, “dato che in tal modo verrebbe a vanificarsi la facoltà di scelta della creditrice di chiedere l’adempimento ad uno qualsiasi degli obbligati solidali”.
 
Da tali principi consegue che, sebbene l’omessa impugnazione dell’atto da parte del notaio renda definitivo il rapporto tributario nei confronti di quest’ultimo, non resta pregiudicata la posizione della società (che pare essere stata destinataria di una cartella di pagamento) perché, ai sensi dell’articolo 1306 del codice civile, “la sentenza pronunciata tra il creditore ed uno dei debitori in solido … non ha effetto contro gli altri debitori”.
 
Sulla base di tali considerazioni la Corte ha deciso per la cassazione della sentenza, atteso che la causa non poteva essere proposta per il difetto di legittimazione della società ricorrente.
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