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Giurisprudenza

L’avviso di ricevimento è spedito alle sezioni unite

Un suo mancato deposito, che conseguenze ha sul ricorso? La questione è stata sottoposta al primo presidente

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Quali sono gli effetti sul ricorso per cassazione, notificato a mezzo del servizio postale, prodotti dalla mancata produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato? Ci troviamo in ipotesi di inesistenza o di nullità, sanabile, quest’ultima, con la rinnovazione della notifica ex articolo 291 cpc? Quesiti la cui univoca soluzione è tutt’altro che pacifica, tanto che la Cassazione, con l’ordinanza n. 23221 del 27 ottobre 2006, ha sottoposto al primo presidente l’opportunità di devolvere la questione alle sezioni unite.

In un ricorso notificato dal ministero delle Finanze e dall’Agenzia delle entrate, le parti ricorrenti non avevano esibito l’avviso di ricevimento richiesto.
I giudici di legittimità hanno preso spunto da quanto affermato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 477 del 26 novembre 2002), che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 149 del Codice di procedura civile, e 4, comma 3, della legge 20 novembre 1982, n. 890, nella parte in cui è previsto che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario, anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.

Successivamente è stato riportato quanto più volte affermato dalla stessa Cassazione. In particolare, il principio in base al quale, con riferimento all’articolo 149 del Codice di procedura civile, la notifica a mezzo del servizio postale (anche se con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario si hanno per verificati, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, gli effetti interruttivi a essa connessi per il notificante), non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l'avviso di ricevimento, prescritto dall'articolo 149 del Codice di procedura civile e dalle disposizioni della legge n. 890 del 1982, è il solo documento idoneo a dimostrare sia l'intervenuta consegna, che la data di essa e l'identità e idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita; ragione per cui, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporterebbe non la mera nullità, quanto l'inesistenza della notificazione e la conseguente inammissibilità del ricorso medesimo, non potendosi accertare l'effettiva e valida costituzione del contraddittorio, anche se risulta provata la tempestività della proposizione dell'impugnazione.

Le considerazioni della Corte si sono sviluppate, altresì, sulla base di quanto affermato dalla recente pronuncia delle sezioni unite (n. 10216 del 4 maggio 2006), in cui è stato ricordato che lo stesso “giudice delle leggi, già con la sentenza n. 69 del 1994, relativa alla disciplina delle notifiche all'estero, aveva avuto modo di affermare che, in ossequio al combinato disposto degli artt. 3 e 24 della Costituzione, le garanzie di conoscibilità dell'atto da parte del destinatario della notificazione debbono coordinarsi con l'interesse del notificante a non subire le conseguenze sfavorevoli, sub specie dell’addebito dell'esito intempestivo del procedimento di notifica per la parte sottratta alla sua disponibilità”.
Lo stesso principio, in pratica, ribadito dalla citata sentenza n. 477 del 2002, che ne ha espressamente sottolineato la portata generale e la riferibilità a ogni tipo di notificazione, come confermato dalle più recenti sentenze, le numero 28 e 97 del 2004 e la numero 154 del 2005.

Per effetto di tali pronunzie, risulta, così, ormai presente nell'ordinamento processuale civile, tra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale va operata una distinzione tra il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante, e quello in cui essa si perfeziona per il destinatario.
Con la conseguenza che - prosegue la sentenza n. 10216 del 4 maggio 2006 - le norme in tema di notificazioni di atti processuali vanno interpretate, senza necessità di ulteriori interventi da parte del giudice delle leggi, nel senso (costituzionalmente, appunto, adeguato) che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.

Alla luce della citata giurisprudenza, l’ordinanza in questione si sofferma sul fatto che sembra configurasi un contrasto (e da qui la rimessione degli atti al primo presidente) tra l’interpretazione costituzionalmente adeguata delle norme processuali regolanti la notifica degli atti civili e quella richiamata dall’orientamento delle sezioni semplici, secondo il quale la notificazione dell'atto processuale, operata ai sensi dell'articolo 149 del Codice di procedura civile, si rivelerebbe addirittura inesistente nell'ipotesi in cui il notificante, pur avendo consegnato l'atto da notificare all'organo della notificazione, non abbia depositato l'avviso di ricevimento del piego raccomandato.


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