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Giurisprudenza

L’avviso viaggia con la posta
senza la compagnia della relata

La mancata apposizione non comporta inesistenza della notifica, ma semplice irregolarità, che il destinatario non può far valere, essendo un adempimento non previsto nel suo interesse

La raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale gli atti tributari possono essere notificati direttamente dall’ufficio, soggiace alle regole postali ordinarie, che non richiedono la compilazione di una relata e neppure l’annotazione specifica sull’a/r circa la qualità della persona cui è stato consegnato il plico.
Questi i principi ribaditi nell’ordinanza n. 32096 del 12 dicembre 2018 che, nel confermare altresì la regola per cui l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, costituisce una vera e propria “bussola” per orientarsi nel campo delle notifiche postali di atti fiscali.
 
La vicenda processuale
Un contribuente impugnava vittoriosamente dinanzi alla Commissione tributaria provinciale gli avvisi di recupero del credito di imposta relativi a diverse annualità.
L’appello dell’ufficio veniva respinto dalla Ctr del Molise, con sentenza n. 16 del 9 febbraio 2011, ove si osservava che l’atto fiscale era stato comunicato con invio di una semplice raccomandata, in ritenuta violazione dell’articolo 137 e seguenti del cpc e dell’articolo 6 dello “Statuto del contribuente”.
L’Agenzia ricorreva in sede di legittimità, deducendo, per quanto qui d’interesse, violazione e falsa applicazione degli articoli 60, comma 1, del Dpr 600/1973, e 14 della legge 890/1982, e lamentando, in particolare, che il giudice regionale avesse errato laddove aveva ritenuto che la notifica dell’atto tributario non potesse avvenire tramite posta ai sensi della citata legge 890/1982.
 
La pronuncia della Corte
Il supremo Collegio ha accolto il motivo, cassando la sentenza impugnata, con rinvio alla Ctr del Molise, in diversa composizione, per l’eventuale prosieguo.
 
Sulla questione relativa alla possibilità di notificare un atto tributario con raccomandata, i togati di piazza Cavour ricordano che, per costante orientamento, il giudice di nomofilachia ha ritenuto ammissibile in via generale “la notifica degli atti tributari direttamente dall’ente impositore a mezzo posta, possibilità prevista dall’art. 14 legge 890 del 1982”.
 
Con riguardo all’eccezione sollevata dalla parte privata secondo cui detta modalità di notificazione richiederebbe comunque il rispetto delle formalità fissate dall’articolo 148 cpc, e, in particolare, la redazione di una relata di notifica, la Corte richiama la propria ermeneutica in base alla quale, nelle ipotesi in parola, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l’avviso di accertamento o liquidazione senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario, “è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge citata (legge 890/1982) attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario”.
Di conseguenza, prosegue la pronuncia, in mancanza di apposite previsioni della disciplina postale, “non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione”.
In queste ipotesi, precisa l’odierno arresto, la fase essenziale del procedimento di notifica “è costituita dall’attività dell’agente postale” e, quando all’atto sia stato allegato l’avviso di ricevimento ritualmente compilato, la mancata apposizione sull’originale o sulla copia consegnata al destinatario della relata di notificazione “non comporta l’inesistenza della notifica, ma semplice irregolarità, che non può essere fatta valere dal destinatario, trattandosi di adempimento che non è previsto nel suo interesse”.
 
Osservazioni
La notificazione degli atti tributari, oltre che “personalmente” da parte degli agenti notificatori, tra i quali i messi comunali e i messi speciali autorizzati dell’ufficio (secondo quanto previsto dall’articolo 60, comma 1, lettera a), del Dpr 600/1973), può essere eseguita anche tramite il servizio postale, con invio dell’atto a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
In particolare, l’articolo 14 della legge 890/1982 prevede che la notifica può sempre essere eseguita a mezzo della posta “direttamente” – vale a dire, senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario o di altro agente notificatore diverso da quello postale (cfr Cassazione, 1980/2015; 14196/2014 e 23117/2013) – dagli uffici.
La possibilità di notificazione postale “diretta” in ambito tributario, introdotta dall’articolo 20 della legge 146/1998, è operativa a decorrere dal 15 maggio 1998 (tra innumerevoli, cfr Cassazione, nn. 13614, 12243, 8289 e 6266, tutte del 2018) con riferimento alla generalità degli atti tributari, compresi - come chiarito dalla Cassazione con la sentenza 16679/2016 - gli “accertamenti esecutivi”, di cui all’articolo 29 del Dl 78/2010.
 
Per consolidato orientamento di legittimità, quando la notificazione è eseguita direttamente dall’ufficio a mezzo del servizio postale, si applicano le norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati (attualmente, occorre fare riferimento all’allegato A “Condizioni generali di servizio per l’espletamento del servizio universale postale” alla delibera 20 giugno 2013, n. 385/13/Cons, dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; si veda, altresì, il Dpr 655/1982), perché le disposizioni di cui alla legge 890/1982 “concernono esclusivamente la notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario (o da altro agente notificatore equiparato) ex art. 149 c.p.c.” (cfr Cassazione, nn. 19970, 17754, 16539, 16237, 13614, tutte del 2018).
 
In queste pronunce viene altresì precisato che dall’applicazione del regime delle raccomandate “ordinarie” deriva, quali conseguenze, che:
  • non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico
  • l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’articolo 1335 cc, superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione
  • in caso di consegna del piego a persona diversa dal diretto interessato, non è previsto l’invio a quest’ultimo di alcuna raccomandata informativa dell’avvenuta notificazione.
L’odierna ordinanza costituisce, quindi, l’ennesima conferma di un quadro giurisprudenziale consolidato che, stante la “missione” di nomofilachìa che l’ordinamento riconosce al supremo Collegio, è in grado di orientare anche l’ermeneutica dei collegi di merito, assicurando così l’esatta osservanza delle leggi e l’uniforme interpretazione della norma.
 
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