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Giurisprudenza

L’avvocato non c’è, lo studio lavora:
l’Irap va pagata, non è evitabile

Il ricorso a personale in forma rilevante e non occasionale integra il presupposto di attività abituale autonomamente organizzata contribuendo ad accrescere il reddito del professionista

disegno con una segretaria di uno studio professionale

È tenuto a versare l’Irap l’avvocato che paga elevati compensi ai collaboratori, ha tanti clienti e sostiene ingenti spese per trasferte, sintomo che lo studio va avanti anche senza la sua presenza. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 20455 del 30 luglio 2019, ha respinto il ricorso di un contribuente.

 

La vicenda processuale e la pronuncia della Cassazione
La vicenda parte dall’impugnazione di una cartella di pagamento e la successiva intimazione con cui il contribuente contestava, tra l’altro, la debenza dell’Irap per mancanza di una struttura organizzativa autonoma.
La Ctp di Roma respingeva il ricorso con pronuncia confermata anche in appello: di qui il ricorso in Cassazione con cui il contribuente denunciava, tra l’altro, violazione di legge avendo la Ctr disatteso anche i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità più recente.

Nel decidere la controversia con la reiezione del ricorso, decisivo è stato il richiamo alla sentenza della Cassazione a sezioni unite, n. 9451/2016, secondo cui “il requisito dell’autonoma organizzazione previsto dall’articolo 2 del Dlgs n. 446/1997, il cui accertamento è rimesso al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

In altre parole, l’Irap colpisce la capacità produttiva dell’obbligato se accresciuta e potenziata da un’attività autonomamente organizzata nel cui ambito assume rilevanza anche la presenza di un solo dipendente, quale elemento potenziatore e aggiuntivo di reddito. Per quanto concerne il lavoro di terzi, è ormai pacifico l’orientamento secondo cui anche il ricorso a personale per la fornitura di tutti i servizi necessari (dalla telefonia al segretariato) in forma rilevante e non occasionale integra il presupposto dell’esercizio abituale di attività autonomamente organizzata, consentendo al contribuente di accrescere il proprio reddito tramite in prestazioni che non si esauriscano in attività meramente esecutive.
Nel caso esaminato la Ctr ha desunto i sintomi dell’autonoma organizzazione:

  1. dalle notevoli voci di costo risultati dal quadro E (compensi per lavoro dipendente e compensi a terzi)
  2. dalle ingenti spese per alberghi, segno dell’assenza da studio per numerosi giorni ma anche dell’esistenza di un adeguato sistema organizzativo che ha garantito la funzionalità dello studio pur in sua assenza
  3. numero elevato di clienti, fonte di alti compensi.

Ulteriori osservazioni
Per quanto concerne la valorizzazione da parte degli uffici dei costi sostenuti dal professionista, soprattutto se di importo rilevante, secondo la sentenza della Cassazione n. 23557/2016, il valore assoluto dei compensi e dei costi (così come il loro reciproco rapporto percentuale) non fornisce sempre elementi utili per desumere l’esistenza del presupposto impositivo, “posto che i compensi alti possono essere sintomo anche del mero valore ponderale specifico dell’attività professionale (si pensi al chirurgo plastico delle dive dello spettacolo)”; mentre l’elevato ammontare delle spese può dipendere da costi strettamente collegati all’aspetto personale dell’attività professionale (spese alberghiere o di rappresentanza, carburante utilizzato per il veicolo strumentale, eccetera) “e costituenti mero elemento passivo per l’esercente l’attività professionale, non funzionali allo sviluppo della produttività e non correlate pertanto all’implementazione dell’aspetto organizzativo, e perciò stesso inidonee a descrivere il modo in cui l’attività è concretamente esercitata”.

Nel caso di specie la correttezza dell’operato dell’ufficio è stata riconosciuta in quanto alla valorizzazione di costi sostenuti per trasferte l’ufficio ha abbinato altri elementi ovvero l’elevato compenso corrisposto a collaboratori il cui contributo è apparso rilevante soprattutto nei casi di assenza del professionista attraverso la gestione di numerosi clienti, con conseguente accrescimento della capacità produttiva dello studio.

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