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Giurisprudenza

L’avvocato si cancella dall’albo, la notifica dell’appello si rinnova

Non ricorre alcuna ipotesi di inesistenza se è eseguita nei confronti di persona collegabile al destinatario

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La notificazione dell’appello al procuratore domiciliatario nel precedente grado di giudizio, nelle more cancellato dall’albo, in quanto eseguita nei confronti di persona collegabile al destinatario, è affetta non da giuridica inesistenza, bensì da nullità sanabile ex tunc per effetto della sua rinnovazione, disposta ai sensi dell’articolo 291 del codice di procedura civile.
Questo il principio espresso dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 16006 dell’8 luglio 2009.
 
La vicenda di merito
L’ex ufficio Iva di Cagliari emetteva avviso di accertamento che l’interessato impugnava dinanzi alla locale Commissione tributaria provinciale.
Il giudice accoglieva il ricorso, mentre il collegio tributario regionale, con sentenza n. 19/6/04, dichiarava l’inammissibilità dell’appello proposto dall’ufficio.
La Ctr rilevava che, pur essendosi costituito nel giudizio di primo grado l’avvocato Y, precisando di subentrare all’avvocato X – difensore domiciliatario del ricorrente per procura conferitagli nel ricorso introduttivo, cancellatosi nelle more del giudizio dall’albo professionale – il ricorso in appello era stato notificato, con esito negativo, proprio presso quest’ultimo.
 
Avverso la sentenza di seconde cure la parte pubblica proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la nullità della decisione per violazione di norme procedurali (in particolare, dell’articolo 291 del codice di procedura civile) in quanto la Commissione tributaria regionale avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notificazione, non essendosi verificata un’ipotesi di inesistenza.
 
Il giudizio di legittimità
I giudici di piazza Cavour hanno accolto la doglianza, rilevando come nel caso in esame debba trovare applicazione il principio, già affermato in analoga occasione nella sentenza n. 27450/2005, secondo cui l’ipotesi della inesistenza giuridica della notificazione ricorre soltanto quando quest’ultima manchi del tutto o sia effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa, tale da impedire che possa essere assunta nel modello legale della figura. Al contrario, si ha mera nullità allorché la notificazione sia stata eseguita, nei confronti del destinatario, mediante consegna in luogo o a soggetto diversi da quelli stabiliti dalla legge, ma che abbiano pur sempre un qualche riferimento con lo stesso destinatario.
 
Di conseguenza, spiega la sentenza “la notificazione dell’impugnazione al procuratore domiciliatario nel precedente grado di giudizio, ma nelle more cancellato dall’albo, in quanto eseguita nei confronti di persona collegabile al destinatario, è affetta non da giuridica inesistenza, bensì da nullità sanabile ex tunc per effetto della sua rinnovazione, disposta ai sensi dell’art. 291 c.p.c., o eseguita spontaneamente dalla parte”.
 
Considerazioni
La sentenza n. 16006/2009 esprime una regola iuris con riguardo alla disposizione di cui all’articolo 17 del Dlgs n. 546/1992, norma che stabilisce le regole circa il “luogo” in cui devono effettuarsi le comunicazioni e le notificazioni degli atti del processo tributario.
In particolare, il comma 1 del richiamato articolo prevede, al primo periodo, che “le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della sua costituzione in giudizio”.
 
Sul punto, la giurisprudenza ha rilevato in più occasioni che, nel processo tributario, la consegna a mani proprie della parte “rappresenta la modalità di comunicazione e notificazione di atti e provvedimenti alla quale si può sempre ricorrere” (Cassazione, sentenze nn. 4630/2008, 5504/2007, 18269/2004 e 15687/2002).
Salva la consegna in mani proprie, la norma in esame stabilisce poi un criterio preferenziale circa il luogo delle comunicazioni e delle notificazioni disponendo che le stesse “devono essere fatte nel domicilio eletto e, solo in mancanza di questo, possono essere fatte presso la residenza o la sede dichiarata all’atto della costituzione” (Cassazione, sentenza n. 7646/2006).
 
Fatte queste doverose premesse, si può osservare che la pronuncia in commento si conforma all’indirizzo interpretativo di legittimità che ha qualificato come viziata da nullità, e non da inesistenza, con conseguente suscettibilità di sanatoria per raggiungimento dello scopo o di rinnovazione (ex articolo 291 c.p.c.), ad esempio, la notificazione dell’impugnazione che “non risulta effettuata alla parte presso il domicilio da questa eletto …, bensì presso il difensore non domiciliatario” (Cassazione, sentenze nn. 12908/2007 e 10980/2007).
 
In senso analogo, è stato ritenuto che la notificazione dell’appello nel domicilio personale della parte, anziché nel domicilio eletto ai sensi dell’articolo 17, “determina la nullità della notifica ed impone al giudice, quando…il destinatario della notificazione non si sia costituito in giudizio, di rinnovare la notificazione ai sensi degli artt. 291 e 350 c.p.c., norme legittimamente applicabili anche al rito tributario, per effetto del rinvio di cui al citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2” (Cassazione, sentenza n. 9601/2007).
 
Per i casi di notifica alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, è stato altresì precisato che, ricorrendo nella specie una semplice ipotesi di nullità della notifica, la rinnovazione della stessa deve essere disposta d’ufficio dal giudice ai sensi dell’articolo 291 c.p.c., “salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio, ipotesi nella quale la nullità deve ritenersi sanata ex tunc secondo il principio generale dettato dall’art. 156 c.p.c., comma 2” (Cassazione, sentenza n. 1156/2008).
 
Per completezza, contrariamente al segnalato orientamento, altra giurisprudenza ha concluso nel senso che la notifica dell’appello eseguita presso il procuratore che sia stato revocato dal mandato e sostituito “deve considerarsi inesistente - e come tale insuscettibile di sanatoria, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione - in quanto effettuata presso persona ed in luogo non aventi alcun riferimento con il destinatario dell’atto…” (Cassazione, sentenza n. 19541/2008).
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