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Giurisprudenza

Legittima l’ipoteca di Equitalia
sui beni del fondo patrimoniale

Si tratta, infatti, di una misura cautelare con dignità “propria”, non funzionale a una eventuale successiva fase esecutiva e non in contrasto con quanto previsto dall’articolo 170 cc

L’iscrizione ipotecaria prevista dall’articolo 77 del Dpr 602/1973 deve essere considerata un atto riferito a una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria e non un atto dell’espropriazione forzata.
Il principio è stato affermato dalla Cassazione nella sentenza 10794 del 25 maggio 2016.
 
Evoluzione processuale della vicenda
La vicenda trae origine dall’iscrizione ipotecaria eseguita da Equitalia, ai sensi dell’articolo 77 del Dpr 602/1973, nei confronti del contribuente per il mancato pagamento di cartelle esattoriali.
 
Il contribuente proponeva ricorso dinanzi la Commissione tributaria provinciale che, accogliendolo, ordinava la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria eseguita, ritenendo fondata l’eccezione opposta di impignorabilità dei beni in quanto conferiti in fondo patrimoniale (articolo 170 del codice civile).
 
L’agente della riscossione proponeva appello avverso la sentenza della Ctp, sostenendo l’estraneità dell’iscrizione ipotecaria a una procedura esecutiva e la sua natura di provvedimento cautelare.
L’adita Commissione tributaria regionale rigettava l’appello, rilevando che, “alla luce della normativa in essere, i beni compresi in un fondo patrimoniale non possono essere oggetto di pignoramenti o altri gravami”.
 
A seguito di ciò, l’agente della riscossione ricorre in Cassazione per violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 77 del Dpr 602/1973, in relazione all’articolo 360, comma primo n. 3, del codice di procedura civile.
A parere della parte ricorrente, l’articolo 170 cc fa esclusivo riferimento alle procedure esecutive e non anche all’attivazione di misure cautelari, quale assume essere l’iscrizione di ipoteca de qua, da ritenersi solo propedeutica a una eventuale, non ancora certa, fase esecutiva.
Inoltre, il concetto di “bisogni della famiglia” – cui la norma codicistica richiede che i debiti siano correlati perché possa procedersi a esecuzione sui beni del fondo – è da intendersi estensivamente alla luce della interpretazione data dalla giurisprudenza e che, in particolare, il limite di impignorabilità da essa dettato non può essere opposto ai crediti di natura tributaria.
Sostiene ancora il ricorrente che, secondo la giurisprudenza consolidata, grava in capo al debitore stesso l’onere della prova che il creditore era a conoscenza della estraneità del debito ai bisogni della famiglia, ipotesi nel caso di specie non realizzata.
 
Pronuncia della Cassazione
La Corte suprema di cassazione accoglie il ricorso dell’agente della riscossione, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo.
A giudizio del Collegio di legittimità, l’iscrizione ipotecaria prevista dall’articolo 77 del Dpr 602/1973, deve essere considerata “un atto riferito ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria” e non “un atto dell’espropriazione forzata”.
 
La stessa Corte, però, è consapevole che, con recenti pronunce (1652/2016, 3600/2016 e 23876/2015) che richiamavano le precedenti 5385/2013 e 7880/2012, aveva affermato l’applicabilità dell’articolo 170 cc anche all’iscrizione ipotecaria ex articolo 77, Dpr 602/1973, proprio sui presupposti che:
  • l’ipoteca avesse natura di atto funzionale all’esecuzione forzata
  • l’articolo 170 cc, nel vietare l’attività rivolta ai beni del fondo patrimoniale, si riferisse espressamente alla “esecuzione”. 
La sentenza 7880/2012, in particolare, evocava al riguardo “il tradizionale criterio secondo cui nel concetto di atti di esecuzione rientrano non soltanto gli atti del processo di esecuzione in senso stretto, ma tutti i possibili effetti dell’esecutività del titolo e, dunque, anche l’ipoteca iscritta sulla base dell’esecutività del titolo medesimo”, con ciò, dunque, chiaramente postulando la possibilità di definire l’iscrizione ipotecaria quale “atto di esecuzione”.
 
Successivamente però, con sentenza 19667/2014, la Corte suprema, a sezioni unite, ha escluso che l’iscrizione ipotecaria, prevista dal richiamato articolo 77, possa essere considerata un atto dell’espropriazione forzata, dovendosi piuttosto considerarla “un atto riferito ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria”.
Pertanto, venuta meno la premessa ricostruttiva – fondata sulla qualificazione dell’iscrizione ipotecaria come “atto dell’esecuzione” – viene meno anche l’applicabilità dell’articolo 170 del codice civile.
 
A conferma di ciò si pone, inoltre, il carattere eccezionale della norma rispetto alla regola generale della responsabilità patrimoniale ex articolo 2740 cc, che deve pertanto ritenersi soggetta a interpretazione tassativa.
 
In conclusione, alla luce del mutamento del quadro giurisprudenziale di riferimento sopravvenuto alla proposizione del ricorso, la Corte di cassazione accoglie il ricorso.
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