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Giurisprudenza

Legittima la notifica al liquidatore di una società cessata

L'atto di cancellazione non preclude azioni dirette al soddisfacimento del diritto di credito

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In caso di cancellazione di una società, l’Amministrazione finanziaria conserva il diritto di accertare un maggior reddito imponibile prodotto dalla stessa prima della chiusura della sua attività, fino a quando non sono ancora decorsi i termini per l’accertamento; il soggetto al quale rendere noto l’esito dell’attività di accertamento non può che essere il liquidatore, che mantiene la rappresentanza della società cessata per il compimento degli atti necessari alla definizione dei rapporti pendenti.
Questo, in sintesi, il contenuto della sentenza n. 69/12/05 del 12 luglio 2005, resa dalla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, sezione XII.

Il caso affrontato dalla Commissione tributaria regionale
La controversia nasce da un avviso di accertamento per Irpeg e Ilor relative all’anno d’imposta 1995, annualità nel corso della quale la società destinataria dell’atto in parola era ancora operativa, avendo cessato l’attività, con conseguente cancellazione dal registro delle imprese, soltanto nell’anno 2000.

L’avviso emesso dall’ufficio veniva impugnato eccependo la presunta illegittimità della sua notifica effettuata al liquidatore, che non era più titolare - a giudizio della ricorrente - della rappresentanza legale dell’ente a motivo della suddetta estinzione.

In risposta alle eccezioni sollevate dalla società nel proprio atto introduttivo, l’Amministrazione finanziaria, nell’atto di costituzione in giudizio, contestava il fondamento dei rilievi mossi dalla ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso.

Avverso la sentenza con cui i giudici di primo grado hanno respinto il ricorso, ha proposto appello la società, insistendo sull’illegittimità della notifica dell’avviso di accertamento, del quale si contesta anche il merito.
Nel costituirsi in giudizio, l’Amministrazione finanziaria, unitamente all’eccezione di inammissibilità dell’appello per aver questo proposto motivi nuovi rispetto a quelli avanzati in primo grado (con ciò violando il disposto dell’articolo 57 del Dlgs n. 546/1992 che vieta la proposizione di eccezioni nuove) ha riproposto le argomentazioni a sostegno della correttezza del proprio operato, chiedendo la conferma della sentenza impugnata, con rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

La posizione della Commissione tributaria regionale
Investita della suddetta problematica, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo infondato l’appello proposto dalla società.

Non è, infatti, condivisibile, a giudizio del Collegio, l’eccezione mossa dall’appellante in ordine alla presunta illegittimità della notifica dell’avviso di accertamento, per essere questa avvenuta nei confronti del liquidatore, che sarebbe privo di rappresentanza legale a motivo della cessazione dell’attività della società destinataria dell’atto in parola.
Ciò in quanto la cancellazione di una società dal Registro delle imprese ha funzione meramente dichiarativa e non produce estinzione della stessa, la quale rimane in vita fintanto che non sono stati definitivamente liquidati i rapporti derivanti dall’attività a suo tempo svolta.
Ne deriva che l’atto formale di cancellazione della società non preclude ai creditori di promuovere azioni dirette al soddisfacimento del proprio diritto di credito; azioni che vanno indirizzate alla società nella persona che ne deteneva la rappresentanza legale nel periodo ante chiusura, ovvero, nel caso di specie, nella persona del liquidatore.

In senso conforme alla pronuncia della Commissione regionale si è espressa la Corte di cassazione, che, nella sentenza n. 4953 del 18/4/2000, ha avuto modo di precisare come “la cancellazione della società non ne produce l’estinzione quando l’Amministrazione finanziaria può accertare un reddito imponibile prodotto prima della cessazione dell’attività”, e, nella sentenza n. 8853 dell’8/9/1998, ha altresì chiarito che “il liquidatore di una società di capitali è legittimato a al compimento degli atti necessari alla definizione dei rapporti pendenti anche dopo la cancellazione della società”.
Sussistono, pertanto, gli elementi per dichiarare legittimo l’atto emesso dall’ufficio, in quanto regolarmente formato e portato a conoscenza del relativo destinatario.

Vanno, altresì, dichiarate illegittime, concludono i giudici di secondo grado, le doglianze proposte ex novo dalla società nel proprio atto di appello in quanto contrarie – come osservato dall’Agenzia delle Entrate – al disposto dell’articolo 57 del Dlgs n. 546/1992.

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