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Giurisprudenza

Legittima la tassa governativa
sugli abbonamenti dei cellulari

La Corte di cassazione ha definitivamente rigettato le istanze di rimborso presentate da alcuni Comuni, confermando la tesi difensiva dell’Amministrazione finanziaria

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Con la sentenza n. 23052 del 14 dicembre, la Suprema corte ha ribaltato il precedente orientamento della giurisprudenza di merito, chiarendo che “L’attività di fornitura di servizi di comunicazione elettronica, pur caratterizzata da una maggiore libertà rispetto alla normativa precedente, resta comunque assoggettata ad un regime autorizzatorio da parte della pubblica amministrazione, con la particolarità che il contratto di abbonamento con il gestore del servizio radiomobile si sostituisce alla licenza di stazione radio. Tale permanente regime autorizzatorio, pur contrassegnato da maggiori spazi di libertà rispetto al passato, giustifica il mantenimento della tassa di concessione governativa”.

La controversia attiene alla richiesta di rimborso della tassa di concessione governativa sugli abbonamenti telefonici cellulari presentata da alcuni Comuni che hanno ottenuto sentenze di merito favorevoli.
Con la pronuncia in commento, la Cassazione ha definitivamente rigettato le istanze di rimborso e confermato la tesi difensiva dell’Amministrazione finanziaria in ordine alla legittimità della tassa.
 
Quadro normativo e pronuncia della Corte
Sulla attuale vigenza delle norme che disciplinano il pagamento della tassa di concessione governativa in questione, anche al fine di ben comprendere il percorso giuridico seguito dagli ermellini, è opportuno, tuttavia, fare una breve ricostruzione normativa.
 
Con il Dm 33/1990 (“Regolamento concernente il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione”), il ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni ha dettato le norme regolamentari del servizio radiomobile pubblico terrestre di conversazione, che consente agli abbonati l’impiego di apparecchiature terminali, veicolari, portatili ed estraibili.
Per usufruire del servizio, è necessario fare richiesta di abbonamento alle società che lo offrono a seguito di regolare autorizzazione generale, rilasciata a norma degli articoli 3 e 4 del Dlgs 259/2003 (nuovo “Codice delle comunicazioni elettroniche”).
Le richieste di abbonamento devono essere inoltrate dai singoli utenti agli operatori telefonici autorizzati, che rilasciano il documento attestante la condizione di abbonato al servizio. Il contratto di abbonamento rilasciato dal gestore telefonico è il titolo giuridico che consente di utilizzare il sistema di telefonia mobile, e sostituisce a tutti gli effetti la “licenza di stazione radio”.
Questa, sin qui, la normativa extrafiscale d’interesse.
 
Con l’articolo 1 del Dpr 641/1972, il legislatore ha individuato l’oggetto della tassa sulle concessioni governative in tutti i “provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nell’annessa tariffa”.
L’articolo 3 del Dl 151/1991 ha esteso la tassa sulle concessioni governative ai servizi radiomobili di comunicazione aggiungendo alla Tariffa annessa al Dpr 641/1972, la voce n. 131 (“Apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione”).
Attualmente l’articolo 21 della tariffa annessa al Dpr 641/1972 (“Disciplina delle tasse sulle concessioni governative”) prevede la corresponsione della tassa per il rilascio della “licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione (articolo 318 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973 , n. 156, e articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202).
Detta norma, nell’assoggettare alla tassa in parola la licenza d’esercizio o il documento sostitutivo per l’impiego di “apparecchiature terminali per il servizio radioelettrico”, contiene, quindi, un riferimento all’articolo 318 del Dpr 156/1973 e all’articolo 3 del Dl 151/1991 che, a sua volta, richiama l’articolo 3, comma 2, del Dm 33/1990.
Quest’ultima disposizione prevede che l’abbonamento al servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione (“telefonia mobile”), stipulato con la società concessionaria del servizio al momento dell’attivazione dell’utenza, sostituisce, a tutti gli effetti, la licenza di “stazione radio” di cui all’articolo 318 del Dpr 156/1973 (Testo unico delle Poste e Telecomunicazioni).
Ai sensi dell’articolo 3 del Dm 33/1990, quindi, l’abbonamento telefonico costituisce il “documento sostitutivo” che l’articolo 21 della Tariffa individua quale presupposto della tassa di concessione governativa in esame.
 
Ciò posto, l’articolo 318 del Dpr 156/1973 è stato abrogato dall’articolo 218 del Dlgs 259/2003. Da tale abrogazione espressa gli utenti del servizio hanno fatto discendere l’abrogazione (tacita) dello stesso articolo 21 e, quindi, l’eliminazione del presupposto giuridico per l’applicazione della tassa sulle concessioni governative sui contratti di abbonamento di telefonia mobile.
Al riguardo, i giudici della Suprema corte, con la sentenza n. 23052, hanno ribadito che il contenuto del soppresso articolo 318 può dirsi oggi ripreso e letteralmente trasfuso dal legislatore nell’articolo 160 del Dlgs 259/2003, rubricato “Licenze di Utilizzo”.
Dalla lettura dell’articolo 160 si evince l’esatta riproposizione di quanto disposto nell’abrogato articolo 318 del Dpr 156/1973, con la sottolineata differenza riferita solo ai concetti di “concessione” e “autorizzazione”.
 
Mentre infatti il soppresso articolo 318 stabiliva che “Presso ogni singola stazione radioelettrica di cui sia stato concesso l’esercizio deve essere conservata l’apposita licenza rilasciata dall’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Per le stazioni riceventi del servizio di radiodiffusione il titolo di abbonamento tiene luogo della licenza”, il testo del nuovo articolo 160 stabilisce che:
1. Presso ogni singola stazione radioelettrica per la quale sia stata conseguita l’autorizzazione generale all’esercizio deve essere conservata l’apposita licenza rilasciata dal Ministero.
2. Per le stazioni riceventi del servizio di radiodiffusione il titolo di abbonamento tiene luogo della licenza”.
Si può ritenere, pertanto, che il titolo di abbonamento, che tiene luogo della licenza, richiamato, tra l’altro, anche dall’articolo 160 del Dlgs 259/2003, è, allo stato attuale, il presupposto di fatto della tassa di concessione governativa, e che l’articolo 21 della Tariffa sia ancora applicabile e del tutto legittimo. L’articolo 21 conserva perfettamente le proprie caratteristiche di fonte normativa della tassa sulle concessioni governative sul servizio di telefonia mobile.
 
Con la sentenza in esame, inoltre, viene confermata l’attuale vigenza dell’articolo 21 della tariffa annessa al Dpr 641/1972 in considerazione del fatto che il legislatore, con la legge 244/2007, ha modificato la nota posta in calce al predetto articolo, estendendo ai non udenti l’esenzione ivi prevista. L’articolo 1, comma 203, legge 244/2007, ha, infatti, modificato la disposizione in argomento, prevedendo che la tassa non è dovuta per le licenze o i documenti sostitutivi intestati ad invalidi a seguito di perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori nonché a non vedenti e a sordi. Non è ipotizzabile che il legislatore abbia introdotto nel 2007 un’ulteriore ipotesi esentativa nell’ambito applicativo di una norma non più in vigore dal 2003.
 
I giudici, infine, si sono anche espressi in merito all’esonero del Comune dal pagamento della tassa sulle concessioni governative. I Comuni, in pratica, hanno sostenuto l’equiparazione, ai fini fiscali, degli pubblici alle amministrazioni dello Stato operata ai sensi dell’articolo 74 del Tuir, secondo cui sono esclusi dalle imposte dirette anche gli enti locali.
La Cassazione sulla questione ritiene non pertinente il richiamo fatto dagli enti locali né all’articolo 74 del Tuir né all’articolo 114 della Costituzione.
 
Condivisibili, a parere di chi scrive, le considerazioni svolte dalla Suprema corte.
Come già chiarito dall’Amministrazione finanziaria, infatti, è da escludere, per ragioni di ordine sistematico e sostanziale, la possibilità di applicare l’invocata esenzione ai Comuni in base a un’interpretazione analogica dell’articolo 74, comma 1, del Tuir, che esclude dall’applicazione dell’Ires lo Stato e altri enti pubblici, compresi i Comuni.
Al riguardo, rilevano il differente ambito impositivo dell’Ires rispetto alla tassa sulle concessioni governative e la diversità dei relativi presupposti legittimanti l’applicazione del tributo, nonché l’impossibilità di estendere in via analogica al caso di specie la disposizione recata dall’articolo 74 del Tuir, in quanto, per costante giurisprudenza, le disposizioni esentative e agevolative in materia tributaria non sono suscettibili di interpretazione analogica.
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