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Giurisprudenza

Legittimazione processuale del concessionario della riscossione

Può essere contraddittore nei soli giudizi in cui si controverta di vizi propri della cartella di pagamento

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Il concessionario del servizio della riscossione è parte del processo tributario quando oggetto della controversia sia l'impugnazione di atti a lui direttamente riferibili, nel senso che trattasi di errori imputabili allo stesso concessionario ossia errori connessi alla compilazione e all'intestazione della cartella di pagamento, alla notificazione degli stessi atti, eccetera.
Questa è la massima desumibile dalla sentenza n. 03/05 pronunciata il 19 gennaio 2005 dalla Commissione tributaria regionale della Liguria, sezione 15, depositata l'11 marzo 2005.

Il caso affrontato dalla Commissione tributaria regionale
La controversia trae origine dal ricorso presentato da un contribuente avverso una cartella di pagamento, relativa all'anno 1992, notificata dal Centro di servizio e contenente l'iscrizione a ruolo di una maggior imposta Irpef e Cssn.
L'ufficio, solo in sede di contenzioso, aveva precisato che la cartella era conseguenza dell'applicazione dell'articolo 11, comma 1-bis, della legge n. 154/1989, concernente il contributo diretto lavorativo.

La Commissione di primo grado, esaminata la documentazione processuale, aveva riscontrato la presenza di sufficienti riferimenti relativi alle rettifiche operate dall'ufficio, rigettando il ricorso.
Contro tale sentenza il contribuente ha presentato ricorso in appello, da un lato sostenendo che, siccome l'ufficio, nella propria costituzione in giudizio, ha esplicitato l'origine dell'iscrizione a ruolo, la cartella in questione è priva dei requisiti essenziali e deve essere annullata, e dall'altro sollevando una eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di legittimazione processuale dell'ufficio.

La posizione della Commissione tributaria regionale
I giudici di secondo grado hanno accolto l'appello del contribuente accogliendo, in via preliminare, l'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di legittimazione processuale dell'ufficio.
Per chiarire tale aspetto, la Commissione ha analizzato l'articolo 10 del Dlgs n. 546/1992, il quale ha riconosciuto al concessionario della riscossione la qualità di parte del processo tributario, senza specificare la portata di tale attribuzione.

Sull'argomento la stessa Amministrazione finanziaria con la circolare ministeriale 23 aprile 1996, n. 98/E, ha ritenuto opportuno precisare che il concessionario del servizio della riscossione è parte del processo tributario quando oggetto della controversia sia l'impugnazione di atti a lui direttamente riferibili, nel senso che trattasi di errori connessi alla compilazione e all'intestazione della cartella di pagamento, alla notificazione degli stessi atti, eccetera.
Al contrario, ove il contribuente contesti il merito della richiesta, il ricorso deve essere presentato nei confronti dell'ufficio competente o dell'ente impositore.

Da quanto sopra, secondo la Commissione regionale, si evince che il concessionario della riscossione può essere contraddittore necessario del processo tributario nei soli giudizi in cui si controverta di vizi propri della cartella di pagamento.
Nessuna legittimazione passiva è da riconoscere al concessionario nelle controversie in cui la "causa petendi" concerna esclusivamente questioni sostanziali di debenza del tributo.

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