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Giurisprudenza

La legittimazione processuale spetta al curatore

Fa eccezione l’ipotesi di comprovato disinteresse volontario dei rapporti patrimoniali facenti parte del fallimento

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La rinuncia a impugnare costituisce, in difetto di contrari elementi di giudizio, una forma di esercizio del potere processuale, e non una manifestazione di disinteresse nei confronti della difesa giudiziale. Perciò, tale rinuncia non è idonea a determinare la legittimazione del fallito a gestire il rapporto tributario di cui la curatela fallimentare si sia disinteressata. Questo il principio espresso dalla Corte di legittimità nella sentenza n. 11572 depositata il maggio 2007, con la quale i giudici della Cassazione sono ritornati a occuparsi della legittimazione processuale nell’ambito della procedura fallimentare.

La vicenda trae origine da un avviso di accertamento notificato a una società - relativo a un maggior reddito risultante dal disconoscimento di costi dedotti dalla società quando era ancora in bonis - impugnato dal curatore fallimentare e rigettato dalla Commissione tributaria provinciale.
Contro la decisione di primo grado, propone appello l’amministratore della società dichiarata fallita; appello che il giudice del gravame dichiara inammissibile in quanto proposto da una parte che non aveva partecipato al giudizio di primo grado e che, comunque, aveva perso, a seguito della procedura fallimentare, la legittimazione processuale.

L’amministratore della società chiede la cassazione della sentenza di appello sostenendo che:

 

  1. la legittimazione processuale del fallito permane non solo per i rapporti personali esclusi dal fallimento ma anche per gli altri rapporti, nei casi in cui il curatore rimane inerte
  2. è errata la tesi del giudice di secondo grado secondo cui l’appellante non sarebbe stato legittimato per non essere stato parte nel giudizio di primo grado
  3. in ogni caso, il difetto di legittimazione avrebbe potuto essere eccepito solo dal curatore fallimentare e non rilevato d’ufficio.

Per i giudici di piazza Cavour, le doglianze dell’amministratore-ricorrente non meritano accoglimento, in quanto infondate.
L’articolo 43 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), sancisce il principio della sostituzione della capacità processuale del fallito con quella del curatore relativamente ai rapporti di diritto patrimoniale ricompresi nel fallimento.
Tale disposizione comporta la perdita della capacità processuale del fallito (a differenza di quanto avviene, invece, nel concordato preventivo in cui il debitore non perde la legittimazione processuale; cfr. Marco Denaro “Il concordato preventivo non influenza la legittimazione processuale” in FISCOoggi del 30 aprile 2007), la quale permane - nella sua pienezza - solo per la tutela dei diritti personali e per i diritti patrimoniali esclusi dal fallimento, così come previsto nel successivo articolo 46 della legge fallimentare.

Tuttavia, precisa la Cassazione, vi è un’ipotesi in cui - per pacifico orientamento giurisprudenziale (cfr., tra le tante, Cassazione sentenza n. 15369 del 22 luglio 2005) - la capacità processuale del fallito permane anche con riferimento ai rapporti patrimoniali rientranti nel fallimento (che, come detto, sarebbero altrimenti esclusi, giusta il disposto del citato articolo 43 della legge fallimentare).
Questa ipotesi, proseguono i magistrati di legittimità, si verifica allorquando gli organi fallimentari si disinteressano volontariamente dei rapporti patrimoniali facenti parte del fallimento.
Per la Corte, pertanto, il fallimento non fa venir meno in toto la capacità processuale del fallito che per un verso permane nella sua interezza relativamente ai rapporti esclusi dal fallimento stesso "…mentre rimane compressa dalla prevalente capacità processuale del curatore, fino ad annullarsi, per i rapporti patrimoniali ricompresi nella procedura, salvo riespandersi in relazione a tali rapporti nella misura in cui gli organi della procedura consapevolmente e volontariamente se ne disinteressino".

Da ciò, conclude la Cassazione, ne consegue che non basta l’inerzia del curatore a far recuperare, al fallito, la capacità processuale "…in quanto anche la rinuncia ad agire o a proseguire nell’azione è manifestazione di un potere processuale, ma è necessario che sia provato che l’inazione sia frutto di disinteresse per il diritto in discussione…".
Principio, quest’ultimo, già fatto proprio dai giudici di piazza Cavour, che, in più occasioni, hanno avuto modo di affermare come "la legittimazione processuale di un soggetto dichiarato fallito, per i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, può eccezionalmente riconoscersi soltanto nel caso di disinteresse o inerzia degli organi preposti al fallimento e non anche quando detti organi si siano concretamente attivati e abbiano ritenuto non conveniente intraprendere o proseguire la controversia. Pertanto il fallito difetta di legittimazione ad impugnare una decisione emessa nei confronti del curatore del fallimento, non essendo in tal caso ravvisabile disinteresse degli organi fallimentari; ma una valutazione di opportunità sulla proposizione del gravame. In questi casi la conseguente inammissibilità dell’impugnazione può essere eccepita dalla controparte o rilevata d’ufficio" (cfr. Cassazione sentenze 21 maggio 2004, n. 9710; 16 dicembre 2004, n. 23435; 26 settembre 1997, n. 9456).

Nella fattispecie sottoposta all’esame dei giudici di legittimità, il possibile “disinteresse” degli organi fallimentari viene dedotto dalla sola rinuncia a impugnare che, come detto, in mancanza di contrari elementi di giudizio, costituisce solo espressione dell’esercizio di un potere processuale discrezionale.

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