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Giurisprudenza

L’erogazione di acqua e l’allaccio alla rete idrica sono inscindibili

In quanto tali si tratta di prestazioni che, ai fini Iva, devono essere considerate come un’operazione unitaria
 

È la conclusione a cui è pervenuta la Corte di Giustizia dell’Ue secondo cui è legittimo applicare l’aliquota ridotta alle due prestazioni dato che "l’espressione erogazione di acqua include l’attività consistente nell’effettuare l’allacciamento idrico di un’abitazione". La sentenza pronunziata ieri dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, a definizione del procedimento C-422/05, verte sulle disposizioni contenute nell’articolo 4 della sesta direttiva. Tale articolo, da un lato, chiarisce chi è "soggetto passivo di imposta" ("si considera tale chiunque esercita in modo indipendente e in qualsiasi luogo un’ attività economica…., indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività"); dall’altro, individua quali sono le operazioni rilevanti ai fini Iva ("le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso all’interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale"). L’articolo 4, al secondo e terzo comma, prevede altresì l’assoggettamento a imposta delle operazioni poste in essere dallo Stato ed altri enti pubblici tutte le volte in cui "il non assoggettamento delle stesse provocherebbe distorsioni di concorrenza di una certa importanza".

I servizi di erogazione dell’acqua e l’Iva ridotta
Lo scopo di tale previsione è fare in modo che la neutralità dell’imposta venga garantita in situazioni nelle quali enti di diritto pubblico compiono, nello speciale regime giuridico loro proprio, attività che potrebbero essere analogamente svolte, in concorrenza con esse, da singoli in regime di diritto privato o in virtù di concessioni amministrative. Tra le prestazioni obbligatoriamente soggette a Iva, anche se svolte da soggetti pubblici, rientrano i servizi di erogazione di acqua per i quali il legislatore comunitario prevede la facoltà, per gli Stati membri, di applicare l’aliquota Iva ridotta.

I termini della controversia
La controversia in esame concerne, per l’appunto, l’attività di erogazione di acqua svolta da un’associazione di diritto pubblico tedesca che, oltre a erogare acqua ai propri clienti, provvede, dietro corrispettivo, all’allacciamento della rete idrica pubblica all’impianto idrico dell’immobile del singolo utente. La ricorrente, ritenendo che le due prestazioni formassero un tutto inscindibile, considerato che l’allacciamento alla rete idrica è necessariamente funzionale alla prestazione principale di erogazione dell’acqua, ha esteso alla prestazione di allaccio l’aliquota Iva ridotta prevista dalle disposizioni comunitarie per la prestazione di erogazione di acqua.

La posizione del Fisco tedesco
Di diverso avviso è stata l’Amministrazione fiscale tedesca che ha, invece, ritenuto che il servizio di allacciamento alla rete idrica fosse una prestazione autonoma rispetto all’operazione di erogazione di acqua e, come tale, non assoggettabile all’aliquota agevolata.

La posizione della Corte Ue
Investita della questione, la Corte di Giustizia ha asserito che l’allegato H della sesta direttiva, che enumera in modo tassativo le operazioni, tra le quali è ricompresa la prestazione di erogazione di acqua potabile, per le quali è consentito agli Stati membri l’applicazione di un’aliquota agevolata deve essere interpretato in modo restrittivo. Tuttavia, nel caso in esame, è evidente, prosegue la Corte, che la prestazione di allaccio dell’abitazione privata alla rete idrica pubblica è strumentale e funzionale alla fruizione del servizio. In particolare la predetta prestazione presenta un carattere di accessorietà rispetto alla prestazione principale, al punto tale da rendere illogica ed artificiosa la separazione delle prestazioni medesime. Per tale motivo, poiché l’esistenza di un allacciamento idrico domestico costituisce una condizione essenziale per ricevere acqua dalla rete di distribuzione idrica, la Corte conclude sulla piena legittimità dell’applicazione dell’aliquota ridotta ad entrambe le prestazioni atteso che "l’espressione erogazione di acqua di cui all’allegato H della sesta direttiva include l’attività consistente nell’effettuare l’allacciamento idrico di un’abitazione". Si tratta, quindi, di prestazioni che, ai fini Iva, devono essere considerate come una operazione unitaria.
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