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Giurisprudenza

L’esenzione Iva vale anche per i servizi di gestione dei fondi chiusi

Secondo la Corte Ue nella definizione di fondo comune di investimento rientrano anche le società fiduciarie di investimento

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La controversia è insorta a seguito del rifiuto da parte dell’Autorità britannica competente, di trattare la fornitura di servizi di gestione a un Investment Trust Company come una prestazione esente da Iva.  La Corte di Giustizia dell’Unione europea è stata chiamata a pronunciarsi in merito al diniego da parte del Commissioners of HM Revenue and Customs (Regno Unito) di esentare, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, le prestazioni di gestione dei fondi rese ad una società fiduciaria di investimento. A fronte del predetto rifiuto, i fornitori hanno fatturato le prestazioni di gestione dei fondi comuni di investimento alla società ricorrente comprensive di Iva, dando origine al versamento di imposta non recuperabile da parte di quest’ultima per 2,7 milioni di sterline inglesi (GBP).

La questione pregiudiziale
Il VAT and Duties Tribunals, London (Commissione tributaria di Londra, competente in materia di Iva) ha chiesto alla Corte di Giustizia CE di chiarire se l’espressione "fondi comuni d’investimento", di cui all’articolo 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva Cee, possa includere i fondi di investimento a capitale fisso quali gli Investment Trust Company e di specificare se sia facoltà degli Stati membri limitare l’esenzione Iva soltanto ad alcuni fondi di investimento. I giudici britannici hanno inoltre demandato alla Suprema Corte di precisare se la direttiva europea appena citata abbia efficacia diretta.

Il diritto comunitario
L’articolo 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva precisa che gli Stati membri esonerano dall’Iva "la gestione dei fondi comuni di investimento quali sono definiti dagli Stati membri". La direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985 concernente il coordinamento degli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari all’articolo 2, n. 1 dispone che gli organismi mobiliari di tipo chiuso non sono considerati organismi d’investimento collettivo assoggettati a tale direttiva.

La normativa britannica
La sesta direttiva comunitaria è stata recepita nel Regno Unito dal Value Added tax Act del 1994 (in prosieguo Vata). I punti 9 e 10, gruppo 5, dell’allegato 9 del Vata esonerano dall’Iva, rispettivamente, la gestione di un "fondo comune d’investimento autorizzato" (Authorised Unit Trust) e la gestione del patrimonio di una "società d’investimento a capitale variabile" (Open Ended Investment Company).

La sentenza della Corte
La Corte di Giustizia della Comunità europea nell’affermare, preliminarmente, che l’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva Cee "non contiene alcuna definizione della nozione di fondi comuni di investimento", precisa che "un’interpretazione dello stesso articolo che esoneri dall’Iva la gestione dei fondi a capitale variabile e non la gestione dei fondi a capitale fisso, sarebbe contraria al principio di neutralità fiscale", ovvero uno dei principi fondamentali su cui si basa il sistema comune dell’Iva. Per quanto sopra e considerato che, sempre a parere della Corte, la non applicabilità ai fondi a capitale fisso della disciplina di coordinamento di cui alla direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/611/Cee non è definitiva in quanto "non è escluso che i fondi comuni d’investimento a capitale fisso siano armonizzati in seguito", il Supremo organo di Giustizia europeo ritiene che "l’espressione fondi comuni d’investimento contenuta nell’art. 13 della sesta direttiva CEE può includere fondi comuni d’investimento di tipo chiuso come le società fiduciarie di investimento (Investment Trust Company)". Al punto 54 della stessa sentenza la Corte precisa, inoltre, che gli Stati membri hanno potere discrezionale nel definire i fondi comuni d’investimento presenti nel loro territorio in regime di esenzione dall’Iva ma nell’esercizio di tale potere "devono rispettare lo scopo perseguito da detta disposizione" ovvero agevolare agli investitori l’investimento in titoli tramite organismi d’investimento, nel rispetto del principio di neutralità fiscale quanto alla riscossione dell’imposta sul valore aggiunto relativa alla gestione di fondi comuni d’investimento che si trovano in un rapporto di concorrenza con altri fondi. Sempre a giudizio della Corte, infine, l’articolo 13, parte B, lett. d), punto 6 della sesta direttiva Cee ha efficacia diretta in quanto può essere invocato dinanzi al giudice nazionale per opporsi a una normativa nazionale incompatibile.
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