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Giurisprudenza

L’esigenza di un efficace controllo
non giustifica servizi restrittivi

Al centro della controversia esaminata dai giudici Ue le prestazioni offerte da fondi pensione o da compagnie di assicurazioni in materia di piani pensionistici professionali

fondi pensione
Nella causa C-678/11 riguardante un ricorso per inadempimento, proposto, secondo quanto indicato dall’articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in sigla TFUE, dalla Commissione europea contro la Spagna, l’esecutivo comunitario chiede alla Corte di giustizia se, con l’adozione di una disciplina interna con la quale i fondi pensione stabiliti in Stati membri diversi dalla Spagna e che offrono piani pensionistici professionali in tali Stati membri nonché le compagnie di assicurazione che operano in Spagna in regime di libera prestazione di servizi, sono tenuti a nominare un rappresentante fiscale residente in tale Stato membro, la Spagna sia venuta meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in sigla TFUE.

La posizione della Commissione europea
La Commissione europea rileva che l’obbligo per i fondi pensioni stabiliti in Stati membri diversi dalla Spagna e che offrono piani pensionistici professionali in tale Stato membro nonché per le compagnie di assicurazioni operanti in Spagna in regime di libera prestazioni di servizi, di designare un rappresentante fiscale residente in tale Stato membro costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi. Da una parte tale obbligo implicherebbe un onere supplementare per i fondi pensione e le compagnie di assicurazione. D’altra parte, esso ostacolerebbe la libera prestazione dei servizi per le persone e le imprese stabilite in Stati membri diversi dalla Spagna e che desiderino offrire servizi di rappresentanza fiscale a entità o a persone fisiche operanti in Spagna.
 
Il giudizio della Corte di giustizia
Le prestazioni offerte da fondi pensione o da compagnie di assicurazioni in materia di piani pensionistici professionali costituiscono servizi ai sensi dell’articolo 57 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in sigla TFUE.
Detti servizi comprendono prestazioni fornite, in genere, a fronte di una remunerazione, la cui caratteristica essenziale risiede nel fatto di costituire il corrispettivo economico delle prestazioni.
Ai fini della realizzazione degli obiettivi del mercato unico, l’articolo 56 del TFUE osta alla applicazione di una normativa nazionale che produca l’effetto di rendere la prestazione di servizi, ai sensi dell’articolo 57 del TFUE, tra gli Stati membri più difficile rispetto alla prestazione di servizi interna ad  uno Stato membro.
Inoltre, in base ad una giurisprudenza costante della Corte Ue, l’articolo 56 del TFUE osta a una normativa che vieti od ostacoli le attività di un prestatore stabilito in un altro Stato membro ove fornisce legittimamente servizi analoghi.

I rilievi dell'esecutivo comunitario
La Commissione rileva che, l’obbligo di nominare un rappresentante fiscale in Spagna, può comportare costi supplementari per i fondi pensione stabiliti in Stati diversi dalla Spagna e che offrono piani pensionistici professionali in tale Stato membro nonché per le compagnie di assicurazione operanti in Spagna in regime di libera prestazioni di servizi.
Ne deriva che tale obbligo rende la prestazione di servizi da parte di tali entità a persone residenti in Spagna più difficile e meno attraente rispetto alla prestazione di servizi analoghi alle medesime persone da parte di entità stabilite in Spagna, non soggette a tale obbligo.
Inoltre, il fatto che tale rappresentante debba risiedere in Spagna osta alla libera prestazione dei servizi per le persone e le imprese stabilite in Stati membri diversi dalla Spagna e che desiderino offrire servizi di rappresentanza fiscale a entità o persone fisiche operanti in Spagna.

I precedenti di giurisprudenza
Tuttavia, in base  a consolidata giurisprudenza della Corte Ue, risulta che i provvedimenti nazionali in grado di ostacolare o rendere meno attraente l’esercizio delle libertà fondamentali garantite dal TFUE possono trovare giustificazione laddove perseguano un obiettivo di interesse generale, siano adeguati a garantire la realizzazione dello stesso e non eccedano quanto necessario a raggiungerlo.
Compete alle autorità nazionali, nell’ipotesi in cui adottino una misura in deroga ad un principio di matrice comunitaria, provare, in ogni singola ipotesi, che tale condizione sia soddisfatta.
Le giustificazioni adducibili devono essere supportate da una analisi della idoneità e proporzionalità del provvedimento adottato dallo Stato membro.
Al riguardo la Corte Ue rappresenta quanto segue. In ordine alla considerazione che la Spagna, invochi, a giustificazione degli effetti restrittivi in esame, la necessità di un controllo fiscale efficace nonché una efficace lotta contro l’evasione fiscale, si può opporre la considerazione che la normativa spagnola ecceda quanto necessario al perseguimento di tali obiettivi.
La Corte rileva al riguardo l’esistenza di apposite specifiche discipline, contenute in direttive comunitarie,  da un lato volte all’ottenimento di informazioni relative all’imposta dovuta e alla  sua riscossione, ai fini di un efficace controllo fiscale e della lotta all’evasione fiscale e dall’altro l’esistenza di meccanismi di cooperazione tra Stati membri, sufficienti a consentire allo Stato membro interessato di operare la riscossione dell’imposta dovuta in altro Stato membro.
Inoltre, la semplice affermazione che il requisito della residenza costituisce una migliore garanzia dell’adempimento in modo efficace degli obblighi di natura tributaria che incombono sul rappresentante fiscale risulta, sostiene la Corte, irrilevante.
Di sicuro, il controllo sul rappresentante da parte delle autorità di uno Stato membro risulta di più difficile attuazione laddove questi sia stabilito in altro Stato membro. Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte UE risulta che le difficoltà amministrative non costituiscono, di per sé, motivo idoneo a giustificare un ostacolo ad una libertà fondamentale garantita dal diritto comunitario.        
 
Le conclusioni degli eurogiudici          
La Spagna, nell’adottare disposizioni normative in forza delle quali i fondi pensione stabiliti in Stati membri diversi dalla Spagna e che offrono piani pensionistici professionali in tale Stato membro nonché le compagnie di assicurazioni che operano in Spagna in regime di libera prestazione di servizi sono tenuti a nominare un rappresentante fiscale residente in tale Stato membro, è venuta meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 56 del TFUE.
 
                                                                                                                           
Data della sentenza
11 dicembre 2014
Numero della causa
C-678/11
Nome delle parti
  • Commissione europea
contro
  • Regno di Spagna
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