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Giurisprudenza

L'esodo del dipendente termina fra le braccia del Fisco

Le somme percepite a titolo di incentivo costituiscono reddito imponibile soggetto a tassazione separata

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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 9139 del 19/04/2006, ha ribadito che le somme corrisposte al fine di incentivare l'esodo non hanno natura liberale né eccezionale, ma costituiscono reddito imponibile da lavoro dipendente e sono soggette a tassazione separata, ai sensi dell'articolo 17, comma primo, lettera a) del Tuir, essendo in diretta e immediata correlazione con la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

L'ufficio proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale che, a conferma della decisione della Ctp, aveva ritenuto illegittimo il silenzio rifiuto opposto dall'Amministrazione finanziaria all'istanza con la quale il contribuente aveva chiesto il rimborso di una somma trattenuta dal datore di lavoro, in qualità di sostituto d'imposta, sull'importo corrisposto in via transattiva a seguito della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro per riduzione del personale.

La questione affrontata dalla Suprema corte verte su una problematica già nota, per essere stata esaminata in maniera esaustiva sia dalla prassi amministrativa che dalla giurisprudenza di legittimità.
Al fine di inquadrare correttamente la questione relativa alla tassazione delle somme corrisposte per incentivare l'esodo, occorre preliminarmente formulare alcune considerazioni di carattere generale.

Come è noto, l'incentivo all'esodo comporta un'offerta di somme aggiuntive da parte del datore di lavoro al dipendente che accetta di risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro.
Al riguardo, con la risoluzione n. 17/E del 29/01/2003, l'Agenzia delle entrate ha avuto modo di precisare che già con la circolare n. 29/E del 20/03/2001 aveva chiarito che "le somme corrisposte al dipendente, in aggiunta rispetto al trattamento di fine rapporto, a titolo di incentivo all'esodo, rientrano nell'ambito delle altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro dipendente di cui all'art. 17, comma 1, lett a), e pertanto alle stesse risulta applicabile il regime di tassazione separata secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell'art. 19 del Tuir. Qualora dette erogazioni vengano corrisposte a soggetti che abbiano l'età di 50 anni se donne e di 55 se uomini, spetta il regime agevolato di tassazione disposto dal comma 4 - bis dell'articolo 19 del Tuir, secondo cui l'imposta deve essere determinata con l'aliquota paria alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto".

Il ministero delle Finanze, inoltre, con la circolare n. 326/E del 23/12/1997, aveva definito il concetto di "esodo", precisando, al punto 8.2, che: "la riduzione dell'aliquota non scatta ... con la semplice cessazione del rapporto da parte di un soggetto che possiede i requisiti di età previsti dalla norma. Si ritiene... che, in linea di principio, sia necessario che l'offerta del datore di lavoro a corrispondere maggiori somme, in funzione di detta cessazione anticipata, debba essere rivolta alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla norma, anche se poi di fatto venga utilizzata da uno soltanto dei destinatari dell'offerta...".

In buona sostanza, dall'interpretazione fornita dall'Amministrazione finanziaria emerge chiaramente che si debba trattare di un piano collettivo stabilito dall'azienda per incentivare l'esodo di più dipendenti e che, di conseguenza, al fine di applicare la normativa di favore, non possa trattarsi di un esodo individuale.
Tanto precisato, con la sentenza in rassegna, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso presentato dall'ufficio, affermando che la somma corrisposta dal datore di lavoro, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto, come incentivo alle dimissioni anticipate del dipendente (cosiddetto "incentivo all'esodo") non ha natura liberale né eccezionale, ma costituisce reddito imponibile da lavoro dipendente, essendo predeterminata al fine di sollecitare e remunerare, mediante una vera e propria controprestazione, il consenso del lavoratore alla risoluzione anticipata del rapporto.

Più specificatamente, la sentenza in esame, confermando il precedente orientamento della Cassazione (cfr sentenza n. 18489/2004, n. 3866/2004, n. 16125/2004), ha ritenuto che l'incentivo all'esodo "...va inquadrato fra le varie indennità erogabili a causa e in dipendenza del rapporto di lavoro, suscettibili d'imposizione a norma dell'art. 17, comma 1, lett. a) e 51, comma 1, del DPR (917/86)".

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