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Giurisprudenza

L’ex amministratore di una società non può rappresentarla in giudizio

Con la decadenza dalla carica non è legittimato a far valere la nullità della notifica di un atto impositivo

La persona fisica che in passato ha rivestito l’incarico di amministratore e legale rappresentante di una società di capitali, è priva della legittimazione a far valere in giudizio un diritto spettante alla società. Il potere di far valere la nullità di una notificazione eseguita presso un soggetto non legittimato compete alla persona cui è diretta la notificazione, non a quella presso cui è stata erroneamente eseguita.
A tali conclusioni è pervenuta la Corte di cassazione, con la sentenza 23000 del 12 novembre.

La controversia
Un contribuente, ex rappresentante legale di una società di capitali, che al momento della notificazione dell’avviso di accertamento non rivestiva alcuna carica né di amministratore né di rappresentante legale della società per effetto di un provvedimento interdittivo disposto dal gip, impugnava davanti alla Ctp un avviso di accertamento, lamentando la nullità della notificazione dell’atto impositivo.
I giudici di primo grado respingevano il ricorso, sul presupposto che, nonostante l’incontestata decadenza dalla carica di amministratore, il contribuente con la sottoscrizione del ricorso aveva dimostrato di essere amministratore di fatto della stessa; favorevole al contribuente era invece la sentenza di secondo grado.
 
La sentenza
La Suprema corte, nonostante il successivo ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate sia stato respinto, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata per carenza di legittimazione ad agire e per difetto d’interesse dell’ex rappresentante legale della società.
Secondo i giudici di legittimità, infatti, nell’ipotesi di avviso di accertamento notificato all’amministratore decaduto di una società di capitali, il ricorso proposto e sottoscritto dal vecchio rappresentante non sana la nullità della notifica, né permette di ottenere l’annullamento dell’atto originario (sentenze 19870/2004 e 29628/2008) poiché, difettando quest’ultimo dell’interesse ad agire in giudizio, l’intero processo è nullo fin dall’origine.

Tale conclusione deriva dalla circostanza che l’ex rappresentante legale della società, non solo non ha il potere ma neppure il diritto a far valere in nome proprio gli interessi della società e, con specifico riferimento al processo, è carente di legittimazione ad agire.
 
Come è noto, la legittimazione ad agire consiste nell’identità tra la persona dell’attore e la persona cui la legge attribuisce, nel caso concreto, il potere di agire per quel dato fine e costituisce, come si evince dall’articolo 81 del cpc (“al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”), un aspetto imprescindibile nel processo, affinché l’azione giudiziale possa raggiungere la finalità concreta cui è diretta.
L’importanza della legittimazione ai fini di una valida instaurazione del processo si evince dalla circostanza che la sua mancanza è rilevabile anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, con il solo limite della formazione del giudicato interno su tale specifica questione.
 
Con riferimento alla legittimazione ad agire delle persone giuridiche, occorre evidenziare che l’articolo 75 cpc, intitolato “capacità di stare in giudizio”, afferma che “le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi li rappresenta a norma della legge o dello statuto”, per cui le stesse possono validamente svolgere attività processuale unicamente per mezzo di chi ne è il legale rappresentante.
Di conseguenza, come ricordato nella sentenza in commento, la facoltà di eccepire in giudizio la nullità di una notificazione di un atto impositivo indirizzato alla società è attribuita unicamente alla società validamente rappresentata e non al soggetto cui sia stata erroneamente effettuata la notificazione dello stesso atto.
E ciò anche se il destinatario della notificazione abbia precedentemente ricoperto la carica di amministratore o rappresentante legale della società, non avendo l’amministratore decaduto non solo il potere, ma nemmeno l’interesse a far valere in proprio gli interessi della società.
 
Va evidenziato, inoltre, che la preclusione per l’ex rappresentante legale di agire utilmente in giudizio per ottenere la declaratoria di nullità della notifica dell’atto impositivo riguardante la società, comporta che unicamente l’impugnativa spiegata dalla società, validamente rappresentata, per far valere la nullità della notifica eseguita a un soggetto diverso dal proprio rappresentante legale, sanerebbe la nullità per avere comunque l’atto impugnato raggiunto il suo scopo.
L’applicazione della sanatoria del raggiungimento dello scopo, nel caso di impugnazione dell’atto la cui notificazione sia affetta da nullità, implica infatti che, se il contribuente mostra di aver avuto piena conoscenza del contenuto dell’atto e ha potuto adeguatamente esercitare il proprio diritto di difesa, lo stesso contribuente non potrà, in via di principio, dedurre i vizi relativi alla notificazione a sostegno di una domanda di annullamento.
La sanatoria può verificarsi, secondo la sentenza in commento, che richiama sul punto il noto principio di diritto espresso nel precedente delle Sezioni unite (sentenza 19854/2004), solo se “l’impugnazione dell’atto impositivo, con la quale si faccia valere l’erroneità della notifica dell’atto impositivo effettuata all’ex legale rappresentante della società, venga effettuata dal soggetto a ciò legittimato e cioè, dalla società destinataria dell’atto stesso”.
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