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Giurisprudenza

L’ex coniuge lascia la casa ma paga l’Ici

Il diritto di godimento riconosciuto alla moglie assegnataria dell’immobile non consente di identificarla come soggetto tenuto al pagamento del tributo

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Il coniuge separato, anche se non più residente nella dimora coniugale, continua a essere soggetto passivo dell’Ici in quanto proprietario dell’abitazione ed è tenuto al pagamento del tributo comunale, sulla base della quota di proprietà dell’immobile in suo possesso. A tali conclusioni è recentemente pervenuta la Corte di cassazione con la sentenza n. 6192, depositata il 16 marzo 2007, respingendo il ricorso di un Comune contro il pronunciamento della Commissione tributaria regionale, favorevole alla moglie che contestava l’addebito del 50 per cento dell’imposta che, invece, avrebbe dovuto essere corrisposto dall’ex coniuge, in quanto comproprietario dell’immobile.

Fatto
La vicenda processuale prende le mosse dalla notifica di avvisi di accertamento aventi a oggetto il parziale pagamento dell’Ici relativa agli anni d’imposta 1993 – 1996, che la ricorrente impugna, sostenendo che l’ulteriore quota del 50 per cento di detta imposta è a carico del coniuge, quale comproprietario dell’immobile, ancorché in sede di separazione personale le fosse stato riconosciuto il diritto di fruire dello stesso in quanto “adibito a casa familiare”.
La Commissione tributaria provinciale respingeva l’assunto della contribuente, mentre il giudice del riesame esprimeva diverso avviso, accogliendo gli appelli riuniti della ricorrente. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Amministrazione comunale, sostenendo che la Commissione tributaria regionale ha "irragionevolmente posto a carico dell’altro coniuge l’onere tributario in questione, ancorché tale soggetto si trovi deprivato di ogni potenzialità economica del bene sinché tutti i figli nati da quel matrimonio abbiano raggiunto la maggiore età e la propria indipendenza economica, e quindi, in concreto, finanche per alcuni decenni” mentre, “soprattutto in ragione del fatto che il provvedimento di assegnazione dell’alloggio al coniuge affidatario dei figli minori è opponibile, ove trascritto, oltre che all’altro coniuge, proprietario o comproprietario della casa familiare, anche al terzo acquirente di questa, è di tutta evidenza che il diritto dell’assegnatario, ancorché privo del carattere della realtà, accompagna comunque l’immobile in modo non dissimile dei diritti reali canonizzati".

Diritto
La Corte di cassazione, nel respingere il ricorso del Comune, fa precipuo riferimento alla natura di imposta patrimoniale dell’Ici, dovuta in misura predeterminata e non basata “su indici di produttività”. In altre parole, si tratta di un’imposta ordinaria sul patrimonio, commisurata su di un parametro (valore del patrimonio) diverso da quello del reddito. Per l’Ici, infatti, il presupposto impositivo si realizza con il possesso dell’immobile e indipendentemente dal suo utilizzo, così che ne risulta chiara la natura di imposta che colpisce la ricchezza nella sua espressione statica. L’Ici, inoltre, appartiene alla categoria delle imposte reali le quali, a differenza di quelle personali, non tengono conto delle condizioni soggettive del contribuente.

Come rammentano i giudici di legittimità, l’Ici, per queste sue caratteristiche, in più occasioni ha dovuto affrontare il giudizio di costituzionalità, proprio in quanto gravante sul patrimonio lordo e non sul reddito effettivamente ritraibile dal patrimonio stesso, come pure in ragione dell’impossibilità di consentire un carico fiscale differenziato fra contribuenti aventi condizioni soggettive diverse (cfr sentenze n. 263 del 24 giugno 1994, n. 328 del 17 luglio 1995, n. 113 del 12 aprile 1996, n. 111 del 22 aprile 1997, n. 198 del 3 giugno 1998, n. 119 del 2 aprile 1999). Tutte le questioni di legittimità sollevate sono state comunque dichiarate in parte infondate e in parte inammissibili, e oggi l’Ici rappresenta il principale tributo comunale, atteso il suo rilevante gettito.

Come precisa l’articolo 3 del Dlgs 504/1992, anche nella precedente versione applicabile ai fatti di causa, sono soggetti passivi dell’Ici tutti coloro che – a prescindere dalla residenza o dalla sede dell’attività e dal fatto che siano persone fisiche o giuridiche – posseggono a titolo di proprietà immobili sul territorio dello Stato, ovvero vantino sugli stessi un diritto reale di godimento che, com’è noto, non costituisce una parte o frazione del diritto di proprietà, ma una limitazione dello stesso, con la caratteristica comune di comprimere il potere di godimento che spetta al proprietario. Pertanto, oltre alla proprietà dell’immobile, la soggettività passiva all’imposta comunale sugli immobili può assumere le seguenti forme:

  • usufrutto (consiste nel diritto di godere della cosa altrui con l’obbligo di rispettarne la destinazione economica - articolo 981 cc)
  • enfiteusi (attribuisce alla persona a cui favore è costituita lo stesso potere di godimento del proprietario, salvo l’obbligo di migliorare il fondo e pagare al proprietario concedente un canone periodico - articolo 960 cc)
  • diritto di superficie (consiste nel diritto di costruire, al di sopra del suolo altrui, un’opera di cui il superficiario acquista la proprietà ovvero nel diritto di mantenere una costruzione già esistente, di cui il superficiario acquista la proprietà separatamente da quella del suolo che resta al concedente - articolo 952 cc)
  • diritto d’uso (conferisce il diritto di servirsi di un bene e, se è fruttifero, di raccoglierne i frutti, limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia - articolo 1021 cc)
  • diritto di abitazione (concede la legittimazione ad abitare una casa limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia - articolo 1022 cc)
  • leasing (è una locazione finanziaria di beni mobili e immobili che permette all’utilizzatore il godimento temporaneo di un bene, contro il pagamento di un canone periodico. Soggetto passivo dell’Ici è il concessionario - detto anche, seppure impropriamente, conduttore - e non il concedente o locatore, che ne resta estraneo).

Di converso, il nudo proprietario, il locatario in caso di locazione semplice, il locatore nel contratto di leasing, il comodatario, il cessionario dell’immobile sono figure irrilevanti agli effetti dell’Ici, non rivestendo la qualità di soggetto passivo dell’imposta. A decorrere dal 1° gennaio 2001 (articolo 18, comma 3, legge 388/2000), anche il concessionario di beni demaniali è soggetto passivo dell’Ici, nonostante la concessione sia un atto amministrativo di diritto pubblico e non un diritto reale.

Secondo la Suprema corte, il diritto riconosciuto al coniuge, non titolare di un diritto di proprietà o di godimento sulla casa coniugale, con il provvedimento giudiziale di assegnazione di detta casa in sede di separazione o divorzio, ha natura di atipico diritto personale di godimento e non già di diritto reale, mentre l’Ici - come abbiamo visto - considera soggetti passivi dell’imposta sempre e solo il proprietario, ovvero il titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile gravato. Di conseguenza, conclude la Cassazione, “difetta in capo al coniuge semplicemente assegnatario dell’immobile adibito a casa coniugale la titolarità di un diritto di proprietà o di uno di quei diritti reali di godimento specificamente previsti dalla norma, i quali costituiscono l’unico elemento di identificazione del soggetto tenuto al pagamento dell’imposta comunale sull’immobile stesso”.

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