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Giurisprudenza

L’impianto di innevamento
non può fruire dell’Iva al 10%

Per applicare l’aliquota agevolata è necessario che la struttura sia riferibile all’intera collettività e non sia destinata ad essere utilizzata da particolari categorie di utenti

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La nozione di impianto sportivo “di quartiere”, caratteristica che rende applicabile l’Iva al 10%, si riferisce a un’opera che anche se non è collocata nel centro urbano è, però, destinata all’insieme degli individui che vivono all’interno di un determinato territorio. L’agevolazione quindi non trova applicazione per la costruzione degli impianti di innevamento invernale che essendo destinati a una collettività esigua, devono scontare l’aliquota Iva ordinaria. In questi termini si è espressa la Corte di cassazione con la sentenza n. 9999/2022

La vicenda oggetto del giudizio e la normativa applicabile
Come meglio si evince dalla lettura dalla sentenza della Ctr Molise impugnata dall’Agenzia delle entrate (sentenza n. 139/2016) l’oggetto del contendere riguarda l’applicazione dell’aliquota Iva del 10%, anziché di quella ordinaria, in relazione alla costruzione di un impianto di innevamento.
La disposizione di riferimento, ai fini della riduzione dell’aliquota, è costituita dal n. 127-quinques della tabella A, parte III, allegata al Dpr n. 633/1972. In essa si prevede l’aliquota del 10% per le “opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell’art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall’art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865”, nonché per linee di trasporto, impianti di produzione e distribuzione di energia “verde”, impianti di depurazione e fabbricati cd. “Tupini”.
Risulta pertanto necessaria nel caso di specie, onde verificare quale sia l’aliquota applicabile, l’identificazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
I riferimenti contenuti nel n. 127-quinquies (e nella sentenza in commento) sono da intendersi al Testo unico dell’edilizia, Dpr n. 380 del 2001, il cui articolo 16, ai commi 7 e 8, distingue tra:

  • oneri di urbanizzazione primaria, che sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato. Alle opere di urbanizzazione primaria sono assimilate anche le reti in fibra ottica, ex articolo 2 comma 5 Dl n. 112/2008 (vedi articolo “Costruzione di rete in fibra ottica: sconta Iva ridotta al 10 per cento)
  • oneri di urbanizzazione secondaria, che sono relativi ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie (le quali a loro volta comprendono opere, costruzioni e impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate).

Si tratta di opere destinate a produrre servizi di interesse collettivo, in materia di economia, istruzione, cultura e tempo libero, nell’ambito di un centro abitato, al fine di migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti. La controversia ha quindi ad oggetto, essenzialmente, la nozione di impianto di sportivo di quartiere e, ancor più nello specifico, la locuzione di “quartiere”.

La decisione della Cassazione
Secondo la Ctr, l’interpretazione dell’Ufficio accertatore, per il quale un impianto di innevamento non può essere ricompreso nella specie “impianto sportivo di quartiere”, era eccessivamente e ingiustificatamente riduttiva, e non aveva considerato che la pratica dello sci era di interesse non solo territoriale, ma generale, e si svolgeva in zona di interesse turistico nazionale. Inoltre, l’Ufficio non aveva tenuto conto che l’articolo 3, comma 11 del Dl n. 90/1990, ha interpretato autenticamente la norma sull’aliquota ridotta, in modo da includervi anche le opere realizzate al di fuori dal territorio urbano.
La Cassazione ha invece accolto – con decisione nel merito – il ricorso dell’Agenzia, fondato sulla violazione del citato n. 127-quinquies e, con un secondo motivo, dell’articolo 8 del Dl n. 693/1980, (che prevede l’aliquota Iva ridotta per i contratti d’appalto relativi ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria), dell’articolo 4 della legge n. 847/1964 (che indica quali siano le opere di urbanizzazione primaria e secondaria) e del citato articolo 3 del Dl n. 90/1990.
Dopo aver richiamato l’elenco delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, uniche alle quali, in forza di un’interpretazione necessariamente restrittiva e tassativa, può ritenersi applicabile l’aliquota Iva ridotta, la Corte di cassazione ha per così dire ridimensionato il requisito di “quartiere”, in linea con la prassi stessa dell’Agenzia oltre che con il citato Dl n. 90/1990.
Sotto il primo profilo la Cassazione richiama – tra le altre – risoluzione n. 157/2001, con la quale l’Agenzia delle entrate chiarì che la costruzione di una piscina comunale può rientrare tra le opere di urbanizzazione secondaria anche qualora sia gestita da una società privata e sia realizzata per essere messa a disposizione dell’intera popolazione di un piccolo centro abitato e non soltanto di un quartiere.
Come condivisibilmente afferma la Corte di cassazione, del resto, il termine quartiere deve inteso “in senso logico-evolutivo” in linea con l’attuale realtà urbanistica, e in modo tale da non discriminare ingiustificatamente i Comuni il cui territorio non è suddiviso in quartieri dagli altri Comuni nei quali non vi è tale suddivisione.
Nello stesso senso del superamento del riferimento al quartiere “in quanto tale” si pone anche l’articolo 3, comma 1, del Dl n. 90/1990, che, come riferito, ha esteso l’aliquota ridotta alle opere realizzate al di fuori del territorio urbano.
Ciò non significa però il totale venir meno del requisito: come afferma la Corte di cassazione, un’interpretazione sistematica delle disposizioni richiamate nel ricorso implica che il bene oggetto dell’aliquota agevolata debba essere “concretamente ed effettivamente destinato alla fruizione della generalità dei consociati, anche previo pagamento di un corrispettivo, purché però pur sempre collegato funzionalmente […] a un determinato, identificato, limitato territorio”.
In altri termini, non è necessario che l’impianto sia collocato in un quartiere, e nemmeno che sia collocato in un centro urbano, ma è necessario che esso sia “collegato” (“collegamento servente e prevalente”) a una determinata collettività di riferimento; collettività che non può essere quella degli sciatori di un comprensorio sciistico, ma deve essere quella che “insiste e agisce, ai fini dell’utilizzo dell’impianto, prevalentemente e ordinariamente” nel territorio.
Per concludere, è importante rilevare che la sentenza qui commentata conferma l’interpretazione proposta dall’Agenzia delle entrate Ris. n. 78/E/2008 (vedi articolo “Iva non agevolabile per gli impianti di innevamento), resa con riferimento alla realizzazione di impianti di innevamento destinati alle Olimpiadi invernali di Torino 2006.

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