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Giurisprudenza

L’imposta sugli autoveicoli usati
si calcola secondo il valore reale

La domanda di pronuncia pregiudiziale, su cui si sono espressi gli eurogiudici, verte sul ricorso presentato dalla Commissione europea contro la normativa nazionale del Portogallo

autoveicolo
La normativa nazionale del Portogallo, nella fattispecie l’imposta sugli autoveicoli, nella base di calcolo ai fini della determinazione del valore reale del veicolo usato non tiene conto del deprezzamento precedente il primo anno e che fissa al 52% la percentuale di riduzione del valore del veicolo usato con una vita di cinque anni.
 
Il procedimento precontenzioso
La Commissione UE in data 22 novembre 2012, ha inviato alla Repubblica portoghese una lettera di diffida in cui affermava che l'articolo 11 del codice della tassa auto era in contrasto con l'articolo 110 del TFUE. Nella sua lettera di risposta del 30 gennaio 2013 la Repubblica portoghese ha contestato tale censura sostenendo che il sistema nazionale di tassazione degli autoveicoli usati provenienti da altri Stati membri non fosse discriminatorio. Successivamente, con lettera del 27 gennaio 2014, la Commissione UE ha inviato alla Repubblica portoghese un parere motivato nel quale ha ribadito che il metodo di calcolo della tassa sugli autoveicoli usati gli altri Stati membri, come previsto dalla normativa nazionale in questione era in violazione dell'articolo 110 TFUE, in quanto il deprezzamento effettivo di tali veicoli non è stata presa in considerazione per calcolare l'importo della tassa. In considerazione della presa di posizione dell’Amministrazione portoghese, la Commissione decideva di presentare ricorso ai giudici della Corte di giustizia europea.
 
Il ricorso della Commissione Ue
La questione pregiudiziale posta ai giudici europei riguarda la normativa nazionale, l’imposta portoghese sugli autoveicoli, ai fini della determinazione della base imponibile dei veicoli  usati provenienti da una altro Stato membro. In altri termini, se il sistema di calcolo del deprezzamento dei veicoli che non tiene conto né del valore reale del veicolo, laddove nella determinazione del valore reale del veicolo non si tiene conto del deprezzamento precedente il 1° anno di utilizzo dello stesso ovvero di alcun tipo di deprezzamento per i veicoli non più anni, non sia compatibili con quanto statuito dall’articolo 110 del TFUE.
 
Sul ricorso
Nella fattispecie di cui alla causa principale, la Commissione rileva come le disposizioni dell’articolo 11 del codice portoghese dell’imposta sui veicoli sono discriminatorie riguardo ai veicoli usati, con targa di altro Stato membro, immessi in consumo in Portogallo. In particolare, contrariamente al trattamento riservato per i veicoli immessi originariamente in consumo in Portogallo, i veicoli ammessi da altri Stati membri sono soggetti ad aliquote fiscali che non riflettono adeguatamente il reale deprezzamento. Per questi ultimi, infatti, la riduzione dell’aliquota fiscale scatta solo dopo il primo anno di utilizzo nonché, a partire dai cinque anni di utilizzo, la percentuale di riduzione non può eccedere il 52% del valore originario del veicolo. La principale argomentazione dell’Amministrazione portoghese si basa sulla possibilità per i contribuenti, proprietario del veicolo usato originario di altro Stato membro, di richiedere una revisione del valore del veicolo, come previsto dall'articolo 11 del codice della tassa automobilistica. Questa previsione, inoltre, sarebbe sufficiente a garantire che l'ammontare della base imponibile non superi l'ammontare dell'imposta residuale incorporato nel valore di veicoli analoghi originariamente registrati in Portogallo.                                      

Il giudizio sulla Commissione europea
La Commissione sottolinea come, da precedente giurisprudenza della Corte, non sia sufficiente per evitare che un determinato sistema fiscale sia in contrasto con l'articolo 110 del TFUE, il fatto che il proprietario di un veicolo abbia la possibilità di richiedere una valutazione equa e, in secondo luogo, se la legislazione nazionale prevedeva un importo forfettario, ma è necessario che questo metodo di calcolo, per la determinazione del valore dei veicoli utilizzati per un livello molto vicino al loro valore reale, e che il soggetto passivo possa impugnare l'applicazione di tale metodo di calcolo.  La violazione di una disposizione comunitaria, nel caso di specie l’articolo 110 TFUE, si ha quando la tassazione sul prodotto importato rispetto al  prodotto nazionale viene calcolata in modo diverso e secondo diversi criteri che conducono, almeno in determinati casi, ad una maggiore tassazione del prodotto importato. Ecco che allora, ai fini di un confronto tra il sistema di tassazione delle autovetture usate importate e quelle che vengono acquistate localmente, si dovrebbe prendere in considerazione non solo il tasso di imposizione interna, direttamente o indirettamente applicate ai prodotti nazionali e importati, ma anche la base e le condizioni della tassa in questione. Per i togati europei, infatti, uno Stato membro non può imporre una tassa sulle autovetture usate importate basata su un valore maggiore del valore effettivo del veicolo, con conseguente tassazione più pesante di quest'ultimo rispetto a quello di veicoli usati simili disponibili sul mercato nazionale.
 
La pronuncia 
I giudici della settima sezione della Corte di giustizia europea, si sono espressi accogliendo il ricorso e ritenendo non compatibile con il diritto dell’Unione, nella fattispecie con l’articolo 110 TFUE, che non tenga conto, nella determinazione del valore reale del veicolo usato, del deprezzamento precedente il primo anno di utilizzo e, per i veicoli con più di cinque anni, di qualunque altro tipo di deprezzamento ed inoltre, dopo i cinque anni di vita del veicolo, stabilendo un percentuale massima di riduzione del valore del veicolo pari al 52%.
 
 
Data della sentenza
16 giugno 2016
Numero della causa
Causa C-200/15
Nome delle parti
  • Commissione europea
contro
  • Portogallo
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