Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Giurisprudenza

L'impugnazione in Cassazione
non è di ostacolo alla revocazione

La risoluzione di quest'ultimo giudizio impone, ai sensi dell'articolo 295 del codice di procedura civile, la sospensione di quello di legittimità per pregiudizialità logica

disegno con omino tra due mani
I rapporti tra le impugnazioni per revocazione e quelle di appello nei giudizi innanzi le Commissioni tributarie regionali o per la cassazione innanzi alla suprema Corte sono sempre risultati complessi non soltanto perché detti mezzi di impugnazioni riguardano la stessa pronuncia giudiziale, di primo grado o di appello, ma soprattutto per la previsione di applicazione della disciplina processuale civile al contenzioso tributario.
Infatti, nel contenzioso tributario vige la previsione del rinvio alla normativa del codice di rito civile dettata, da un canto, dall'articolo 1, comma 2, del Dlgs n. 546/1992 - pel quale i giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile - e, d'altro canto, dall'articolo 59 - secondo cui alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie si applicano le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II, del codice di procedura civile ("escluso l'art.337", dizione - peraltro - eliminata dal 1° gennaio 2016 dall'articolo 9, comma 1, lettera u, del Dlgs n. 156/2015), fatto salvo quanto disposto nel cennato decreto del 1992.
Il panorama normativo è completato dalla specifica previsione dell'ancora successivo articolo 64 del Dlgs n. 546, il cui primo comma prevedeva (anteriormente all'articolo 9, citato, lettera cc) che contro le sentenze delle Commissioni tributarie "che involgono accertamenti di fatto" e che sul punto non sono ulteriormente impugnabili o non sono state impugnate, è ammessa la revocazione ai sensi dell'articolo 395 del codice di procedura civile.

La questione oggetto dell'intervento della Cassazione (sentenza n. 5398/2016) concerne la declaratoria del giudice tributario di inammissibilità del ricorso per revocazione ordinaria proposta ai sensi del n. 4 dell'articolo 395 del codice di rito civile, ossia se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa, fattispecie individuata dal legislatore "quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare".

L'inammissibilità del ricorso per revocazione avverso una pronuncia della Commissione regionale era stata giustificata dai giudici di pari grado in quanto era stato presentato ricorso per cassazione senza, però, aver rilevato che col ricorso per cassazione non poteva, di certo, essere proposta impugnazione "contro le sentenze delle commissioni tributarie che involgono accertamenti di fatto", in quanto innanzi alla Corte regolatrice del diritto non può richiedersi una nuova valutazione del materiale versato in atti dalle parti.
Tale conclusione, secondo la pronuncia del supremo Collegio in rassegna, risulta "in modo inequivoco" dalla disposizione dell'articolo 398, comma 4, cpc, che esprime il tendenziale principio della non interferenza del giudizio di merito (qui, in revocazione) e del giudizio di legittimità, la quale dispone, la facoltà - attribuita in via esclusiva al giudice di merito innanzi al quale è proposto il ricorso per revocazione - di sospendere, su istanza di parte e qualora non ritenga il ricorso per revocazione manifestamente infondato, i termini per la proposizione del ricorso per cassazione, ovvero - se già proposto - di sospendere la prosecuzione del giudizio di legittimità fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione.

L'applicabilità dell'articolo 398, comma 4, cpc, è stata ben motivata dalla pronuncia in nota in base a una "serie di rinvii a catena" operati dall'articolo 66 del Dlgs n. 546/1992 (pel quale "davanti alla commissione tributaria adita per la revocazione si osservano le norme stabilite per il procedimento avanti ad essa, in quanto non derogate da quelle della presente sezione"), dal precedente articolo 61 ("nel procedimento di appello si osservano in quanto applicabili le norme dettate per il procedimento di primo grado, se non sono incompatibili con le disposizioni della presente sezione"), nonché dal rinvio generale previsto dall'articolo 1, comma 2, del Dlgs n. 546.

A sua volta, la ragione giustificatrice dell'applicazione della normativa processuale civile che disciplina la revocazione è stata rinvenuta dalla sentenza della Corte di legittimità in nota nello scopo di realizzare l'economia dei mezzi processuali, che ben trova ulteriore espressione nella successiva affermazione dell'interpretazione estensiva dell'articolo 295 del codice di rito civile sulla sospensione necessaria del giudizio il quale, come noto, statuisce che il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa.
Nel caso di specie pendevano innanzi la suprema Corte il ricorso avverso la sentenza sia di inammissibilità del ricorso per revocazione, sia revocanda, il cui giudizio di legittimità è stato sospeso fino alla definizione del procedimento revocatorio ordinario, in considerazione della incidenza pregiudiziale individuata [ed ecco la novità interpretativa "in senso logico" (e non anche "in senso tecnico")] che, "a seguito della cassazione della sentenza di appello dichiarativa della inammissibilità del ricorso per revocazione e del conseguente rinvio prosecutorio in fase rescindente, viene ad assumere la decisione di merito, ove alla fase rescindente segua la rescissoria, sulla causa pendente avanti questa Corte per l'esame dei vizi di legittimità dedotti dall'Agenzia fiscale con il ricorso principale proposto avverso la sentenza di appello" sul merito.

In buona sostanza, i giudici di legittimità si sono sostituiti a quelli aditi per revocazione che avrebbero dovuto, ai sensi dell'articolo 398, n. 4, cpc, disporre la sospensione - su istanza di parte e qualora non avessero ritenuto il ricorso per revocazione manifestamente infondato - dei termini per la proposizione del ricorso per cassazione, ovvero - se già proposto - di sospendere la prosecuzione del giudizio di legittimità fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione in forza dell'interpretazione evoluta dell'articolo 295, cpc.


a cura di Giurisprudenza delle imposte edita da ASSONIME
 
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/limpugnazione-cassazione-non-e-ostacolo-alla-revocazione