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Giurisprudenza

L’indirizzo dell’irreperibile è uno:
l’albo pretorio della casa comunale

Quando la prima ricerca è fallita, sono inutili, e non richieste da nessuna norma, ulteriori indagini al di fuori del territorio di competenza dello stesso municipio

primula rossa
La notificazione di un atto tributario, mediante lo speciale procedimento “degli irreperibili”, è valida quando, malgrado le ricerche del messo notificatore – ritenute sufficienti, in base a un giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità –, sia impossibile reperire l’abitazione, l’ufficio o l’azienda del contribuente nel comune ove il medesimo ha il domicilio fiscale, ricerche che non sono, invece, necessarie al di fuori del predetto comune.
Così, in breve, il principio di diritto ricavabile dalla sentenza 23062/2012, con la quale la Cassazione ha confermato due gradi di merito favorevoli all’Agenzia delle Entrate in un giudizio concernente la regolarità della notifica di atti di accertamento prodromici a una serie di cartelle di pagamento.

Fatti e i motivi del ricorso per cassazione
Con sentenza del 28 aprile 2008, la Ctr della Sicilia confermava la decisione con la quale il giudice tributario provinciale di Palermo aveva rigettato il ricorso proposto da un contribuente avverso nove cartelle di pagamento relative a vari tributi, osservando che la notifica degli avvisi d’accertamento e delle cartelle, presso il domicilio fiscale del contribuente, era stata correttamente eseguita, ai sensi dell’articolo 60, primo comma, lettera e), Dpr 600/1973, vale a dire con la speciale procedura “degli irreperibili”. In base a questa, l’avviso del deposito dell’atto presso la casa comunale è affisso, in busta chiusa e sigillata, nell’albo (attualmente, l’avviso di deposito in questione è pubblicato in apposita sezione dell’albo pretorio on line) del medesimo Comune e “la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione”.
In particolare, il collegio di secondo grado riteneva provata l’avvenuta notifica degli atti di accertamento prodromici alla cartella, tenuto conto dell’indicazione contenuta, in tal senso, negli estratti dell’Anagrafe tributaria.
 
Avverso la sentenza della Ctr siciliana il contribuente ricorreva in sede di legittimità, articolando la sua lamentela in tre motivi, ai quali resisteva l’Agenzia delle Entrate.
Il ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione delle norme in tema di notificazione degli atti tributari e, in particolare, delle disposizioni di cui agli articoli 58 e 60 del Dpr 600/1973 in relazione agli articoli 139 e 140 del codice di procedura civile.
Specificamente, l’istante si doleva del fatto che la Ctr avesse ritenuto valida la notifica degli avvisi e delle cartelle effettuata presso il proprio domicilio fiscale, ai sensi del primo comma, lettera e), del citato articolo 60, sulla sola base dell’omessa comunicazione della variazione di residenza e in assenza di preventive ricerche anagrafiche che, a suo dire, ove eseguite, avrebbero chiarito che il contribuente aveva trasferito la residenza in altro luogo. Sul punto, il ricorrente evidenziava che la modalità di notifica adottata dall’Amministrazione finanziaria avrebbe potuto considerarsi valida soltanto se, nonostante le ricerche effettuate nell’ambito del comune ove il contribuente risultava avere il domicilio fiscale, fossero risultati ignoti il nuovo indirizzo e il relativo comune.
 
Con altro connesso motivo, il ricorrente denunciava vizio di motivazione sul punto decisivo della controversia costituito dalla mancanza o irrituale notifica degli avvisi di accertamento e delle successive cartelle, affermando di aver dedotto, nei gradi di merito, di non avere mai ricevuto gli atti impositivi e le cartelle, e di aver anche aggiunto l’irritualità di un’eventuale notifica, ai sensi delle norme innanzi richiamate.
 
La pronuncia
I suesposti motivi, congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono stati ritenuti infondati dai giudici di legittimità, con il conseguente rigetto del ricorso e la condanna della parte privata agli oneri processuali del contenzioso, oltre alle spese prenotate a debito.
 
Nella parte motiva della pronuncia, i giudici di piazza Cavour hanno innanzitutto osservato che la sentenza della Ctr – dopo aver dato conto che l’ufficio aveva dedotto che il contribuente risultava irreperibile “a decorrere dal 18.4.2001”, secondo quanto risultava dal certificato storico del Comune – aveva rigettato l’appello del contribuente affermando, tra l’altro, che la notificazione deve esser effettuata secondo il rito “degli irreperibili” ogniqualvolta “il messo notificatore non reperisca il contribuente che dalle notizie acquisite all’atto della notifica risulti trasferito in luogo sconosciuto” e che, nel caso concreto, l’avvenuta notifica degli atti d’accertamento era provata dall’esame delle relative copie, “con l’indicazione della notifica estratti dall’anagrafe tributaria”.
In sostanza, i giudici tributari regionali avevano concluso per la validità delle notifiche effettuate, implicitamente ritenendo sufficienti a tal fine le risultanze del certificato storico rilasciato dal Comune in cui il contribuente aveva il domicilio fiscale, che attestavano la sua irreperibilità all’indirizzo noto.
 
La soluzione adottata, si legge nella sentenza 23062/2012, è conforme alla giurisprudenza di legittimità secondo cui la notificazione dell’accertamento tributario deve essere effettuata applicando lo speciale procedimento “degli irreperibili” (cfr Cassazione, pronunce 10189/2003 e 7268/2002).
 
Inoltre, prosegue la Cassazione, poiché nessuna norma indica, con esattezza, le attività che devono essere compiute a tal fine, né con quali espressioni verbali e in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, “deve affermarsi che la notificazione ai sensi del citato art. 60, lett. e), è valida quando, malgrado le ricerche del messo notificatore - ritenute sufficienti, in base ad un giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità - sia impossibile reperire l’abitazione, l’ufficio o l’azienda del contribuente nel comune ove il medesimo ha il domicilio fiscale, ricerche che non sono, invece, necessarie al di fuori del predetto comune (cfr. Cass. n. 4925 del 2007)”.
 
Osservazioni
È frequente che la Cassazione sia chiamata a esprimersi in tema di notificazioni di atti del procedimento amministrativo tributario, materia che ha il suo parametro normativo di riferimento nell’articolo 60 del Dpr 600/1973, vera e propria norma cardine del sistema delle notifiche degli atti tributari “sostanziali” (diversi dunque dagli atti del processo tributario).
E, nell’ambito di tale disciplina, accade che la Corte suprema debba intervenire a fissare le regole riguardanti la notificazione eseguita secondo il rito “degli irreperibili” di cui al primo comma, lettera e), del citato articolo 60.
In alcune recenti occasioni, i giudici di legittimità hanno avuto modo di chiarire che questa speciale modalità di notificazione è ritualmente effettuata mediante l’affissione dell’avviso del deposito prescritto dall’articolo 140 cpc nell’albo comunale, senza necessità di spedizione di alcuna raccomandata informativa, e si considera perfezionata per il destinatario nell’ottavo giorno successivo a quello dell’affissione (vedi articolo “Notifica a contribuente irreperibile. Basta affissione all’albo comunale” del 25 marzo 2011); che la procedura in questione è applicabile anche nei confronti di una persona giuridica che sia sconosciuta presso il domicilio fiscale dichiarato, senza che occorra il previo tentativo di notificazione presso il legale rappresentante che risieda in un comune diverso da quello in cui l’ente ha il domicilio fiscale (vedi articolo “Se il destinatario è ignoto, la notifica finisce in Comune” del 12 giugno 2012).
 
La sentenza in esame si segnala, dunque, per aver aggiunto un ulteriore tassello all’interpretazione delle regole riguardanti il procedimento, stabilendo che la giustificazione dell’applicazione – ovvero il mancato reperimento del destinatario nel luogo in cui la notifica deve essere eseguita e l’accertamento del suo trasferimento in luogo sconosciuto – è soddisfatta quando abbiano dato esito negativo le ricerche svolte dall’agente notificatore nel comune di domicilio fiscale dell’interessato, senza che siano necessarie ulteriori ricerche al di fuori di detto comune.
Inoltre, il giudizio di sufficienza di tali indagini, riguardando una questione di fatto, è rimesso in via esclusiva ai giudici di merito, risultando insindacabile in sede di legittimità.
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