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Giurisprudenza

L’inerzia del destinatario non ferma
il perfezionamento della notifica

Se l’iter procedimentale è stato correttamente posto in essere, il diretto interessato non può sottrarsi agli effetti giuridici, che si producono pur quando l’atto non è materialmente ritirato

La notificazione ai sensi dell’articolo 140 cpc, anche nel caso di mancato ritiro del piego depositato presso la casa comunale, si perfeziona ex lege nei confronti del destinatario con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa di detto deposito.
Questa la regula iuris espressa dalla Cassazione con la sentenza n. 23498 del 28 settembre 2018, che applica a una ipotesi di non infrequente verificazione il principio sancito dalla Corte costituzionale con la sentenza 3/2010.
 
La vicenda processuale
Un contribuente proponeva ricorso avverso cartella di pagamento relativa a imposte per l’anno 2002.
L’adita Commissione tributaria provinciale di Genova dichiarava inammissibile il ricorso perché proposto non per vizi propri della cartella, ma in relazione a profili attinenti al prodromico atto di accertamento non impugnato.
La pronuncia di prime cure veniva riformata dalla Commissione tributaria regionale della Liguria, la quale, ritenendo “non avvenuta” la notifica dell’accertamento presupposto, annullava l’impugnato atto della riscossione.
L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione sulla base di sette motivi, con i quali contestava in particolare il decisum della Ctr laddove aveva affermato l’invalidità della notifica dell’atto tributario, eseguita ai sensi dell’articolo 140 cpc.
 
La pronuncia della Corte
La suprema Corte ha accolto le doglianze di parte pubblica e, cassando la sentenza impugnata, ha deciso la causa nel merito, con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo del contribuente.
In particolare, il collegio di nomofilachìa ha rilevato che il giudice di merito, seppure avesse affermato la ritualità di due degli adempimenti previsti dal citato articolo 140 cpc, ovvero il deposito dell’atto presso la casa comunale e l’affissione del prescritto avviso di deposito alla porta dell’abitazione, tuttavia aveva considerato come non avvenuta la notifica, in mancanza della prova che la lettera raccomandata, con la quale il messo notificatore deve informare il destinatario - temporaneamente irreperibile - dell’avvenuto deposito dell’atto presso la casa comunale, fosse pervenuta nella sfera di conoscibilità dell’interessato, in asserita violazione di quanto statuito dalla Corte costituzionale con sentenza 3/2010.
 
Ebbene, si legge nell’odierno arresto, la motivazione del giudice tributario d’appello è giuridicamente errata proprio in base alla riferita pronuncia della Consulta che “ha modificato l’art. 140 cod. proc. civ. stabilendo che la notifica non si perfeziona all’atto della spedizione della raccomandata informativa, ma nel momento successivo costituito dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario o ‘comunque’ decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione”.
Nel caso in esame, prosegue la Cassazione, poiché sono presenti in atti i documenti attestanti la spedizione della raccomandata informativa con la data di invio e dell’indirizzo del destinatario, nonostante questi non abbia provveduto al ritiro, “il procedimento notificatorio si è perfezionato ex lege con la decorrenza del termine di dieci giorni dalla avvenuta spedizione”.
 
Osservazioni
Il procedimento di notificazione, le cui forme e modalità sono dettagliatamente fissate dalla legge, si sostanzia in una serie di attività, il cui fine è quello di determinare la “conoscenza legale” di un atto in capo a un soggetto specificamente individuato.
Si fa riferimento alla conoscenza “legale” perché, ai fini della validità della notifica, è sufficiente che l’atto sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario, dopo che siano state osservate tutte le formalità stabilite dalla legge, a prescindere dalla effettiva ricezione e quindi dalla conoscenza “effettiva” del contenuto dell’atto stesso da parte del destinatario (cfr Cassazione, 8076/2017 e sezioni unite, 14916/2016).
 
In alcune forme di notifica, si verifica l’immediata consegna dell’atto, da parte dell’agente notificatore, direttamente in mani proprie del destinatario (articolo 138 cpc) oppure nelle mani di soggetti, rinvenuti presso il domicilio dell’interessato e che hanno particolari rapporti familiari o personali con questi (articolo 139 cpc, che disciplina la notifica mediante consegna, tra gli altri, a una “persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda”, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace; o, in mancanza di dette persone, al “portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda”).
 
Qualora, invece, nel luogo in cui la notificazione deve essere eseguita non è possibile attuare la consegna perché il destinatario risulta temporaneamente assente e non si rinvenga neppure un altro possibile consegnatario, occorre attivare il procedimento disciplinato dall’articolo 140 cpc (cfr Cassazione, 19958, 11452, 6514 e 1742, tutte del 2018).
In queste ipotesi, l’ufficiale notificatore deve provvedere (cfr Cassazione, 29678, 27432 e 26165, tutte del 2017):
  • al deposito della copia dell’atto da notificare “nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi
  • all’affissione di un avviso di tale deposito, in busta chiusa e sigillata, alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario
  • a notiziare quest’ultimo dell’avvenuto deposito dell’atto presso la casa comunale, a mezzo raccomandata “informativa” con avviso di ricevimento. 
Siffatta notifica, in linea generale, si considera perfezionata per il notificante con il compimento dell’ultimo dei descritti adempimenti, ossia con la spedizione della “raccomandata informativa”; per il destinatario, secondo quanto statuito dalla Corte costituzionale con sentenza 3/2010, la notifica si perfeziona invece o decorsi dieci giorni dalla spedizione di detta raccomandata o, se antecedente a tale momento, con il ricevimento della stessa oppure al ritiro del piego presso la casa comunale (cfr Cassazione, 23498, 20571, 20287, 19958 e 12754, tutte del 2018).
 
L’odierna pronuncia ribadisce, dunque, un principio cardine del sistema delle notifiche: il procedimento notificatorio, ove siano state rispettate le prescrizioni di legge, deve necessariamente perfezionarsi nei confronti del destinatario, anche quando questi per sua inerzia consapevole o anche soltanto per negligenza, non provveda al ritiro dell’atto che lo riguarda e che, proprio in ragione dell’osservanza del relativo regime legale, è entrato nella sua sfera di conoscibilità.

Laddove l’iter procedimentale sia stato correttamente posto in essere, quindi, non è consentito al diretto interessato sottrarsi agli effetti della notificazione: quest’ultima, anche quando l’atto, pur disponibile, non venga materialmente ritirato, si considererà perfezionata e produrrà tutti gli effetti giuridici suoi propri.
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