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Giurisprudenza

L'interposizione non resta fittizia se la banca scopre i conti al Fisco

La documentazione dell'istituto di credito costituisce prova presuntiva dell'esistenza di operazione elusiva

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In un recente contenzioso presso la Commissione tributaria provinciale di Firenze, i giudici di merito, con la sentenza n. 5/01/2008 del 18/02/2008, hanno accolto in pieno le tesi dell'ufficio che, partendo dalle risultanze delle indagini bancarie sui conti correnti di alcuni soci di una società di capitali, aveva proceduto alla ricostruzione induttiva del reddito non dichiarato dalla stessa società.
La Guardia di finanza, a seguito di indagini bancarie su conti correnti di due soci di una Srl, aveva riscontrato infatti versamenti per diversi miliardi di lire.
Sulla base degli elementi rinvenuti dalla Guardia di finanza, l'ufficio riteneva dunque che tali movimentazioni fossero in realtà afferenti all'attività della società e, in particolare, a vendite senza fattura, i cui ricavi non erano stati contabilizzati.
L'ufficio ha dunque determinato il coefficiente medio di redditività del settore di attività della società e ha accertato il maggior reddito ai fini delle imposte dirette, recuperando altresì la maggiore Iva sul correlato volume d'affari.

La principale eccezione sollevata dal ricorrente riguardava dunque il presupposto dell'accertamento: la riferibilità dei conti di terzi al contribuente controllato.
L'ufficio però sottolineava come la Corte di cassazione ha espressamente riconosciuto la piena legittimità dell'utilizzazione dei risultati delle indagini esperite nei confronti dei singoli soci, ritenendo imputabili alla società stessa, sulla base di presunzioni relative, i risultati delle verifiche esperite sui conti dei soci e mantenendo comunque in capo ai soci l'onere di dimostrare l'inesistenza di correlazione fra i movimenti bancari accertati sui propri conti personali e l'attività imprenditoriale della società.
Nella sentenza 4987/2003, la Corte suprema ha riconosciuto infatti la piena legittimità dell'utilizzo dei dati bancari scaturenti da conti intestati ai soci e amministratori di una società, dal momento che, se il soggetto giuridico nei cui confronti vengono eseguiti gli accertamenti bancari è comunque legato alla società oggetto della verifica, allora, ad avviso della Corte, tali rapporti giustificano di per sé la presunzione di riferibilità dei relativi movimenti bancari a operazioni imponibili relative alla società.

L'ufficio sottolineava inoltre che, se l'intestazione ai soci avesse potuto impedire l'accertamento, allora lo schermo di interposizione avrebbe fin troppo facilmente raggiunto il suo scopo di evasione.
Come confermato ancora dalla Corte suprema con la sentenza 18429/2005, del resto, "gli accertamenti bancari forniscono un insieme di dati sufficientemente sicuri, che possono legittimamente essere posti a base di un avviso di accertamento; avendo l'Amministrazione adempiuto all'onere della prova che su di essa grava, il contribuente non può limitarsi ad una generica contestazione, ma ha l'onere di fornire elementi che costituiscano la prova contraria richiesta dalla legge".

Alla fine, dunque, la vicenda in esame riguardava più che altro una questione di prove e di (maggiore) verosimiglianza, laddove il compito dell'ufficio era senza dubbio facilitato dal fatto che la documentazione bancaria può senz'altro costituire prova presuntiva di fenomeni di interposizione fittizia. La possibilità di ricorrere a presunzioni gravi, precise e concordanti per individuare un soggetto passivo diverso da quello risultante formalmente è del resto espressamente contemplata dall'articolo 37, comma 3, del Dpr 600/1973.

Estremamente chiarificatrice appare allora la sentenza della Corte suprema 15523/2002, la quale ha ritenuto corretto l'operato dell'ufficio che aveva ricondotto a una società "le movimentazioni bancarie sottostanti ad operazioni economiche poste in essere dai soci formalmente in proprio ma in realtà per conto (e cioè nell'interesse) della società stessa, tenuto conto che i predetti soci non erano risultati svolgere alcuna diversa attività produttiva di reddito, né avere operato dismissioni patrimoniali o essere divenuti beneficiari di atti di liberalità, fonti di flusso sui propri conti bancari".
Cosa puntualmente appurata anche relativamente ai soci della società oggetto di verifica.

Con la sentenza 2980/2002, la Suprema corte (ma vedi, di recente, anche la sentenza 9588/2007) ha inoltre a tal proposito ricordato che le acquisizioni di copia dei conti bancari intrattenuti dal contribuente e l'utilizzazione dei dati da essi risultanti ai fini delle rettifiche e degli accertamenti, "non possono ritenersi limitate, in caso di società di capitali, ai conti formalmente intestati alla società, ma riguardano anche quelli formalmente intestati ai soci, amministratori o procuratori generali, allorché risulti provata dall'Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell'intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all'ente dei conti medesimi o di singoli dati od elementi di essi".
La medesima Corte ha infine ribadito che non è l'articolo 37, comma 3, del Dpr 600/1973 il presupposto necessario per il legittimo ricorso alla procedura degli accertamenti bancari di cui all'articolo 32 del Dpr 600/1973, essendo "vero invece il contrario, perché sulla base dell'accertamento ex articolo. 32 sarà possibile imputare al contribuente i redditi formalmente appartenenti ad altra persona ...".

Nel caso all'esame della Commissione tributaria provinciale di Firenze, contestare quindi (senza peraltro fornire alcuna idonea prova contraria) che l'importo ripreso a tassazione, "calibrato" sul coefficiente medio di redditività delle aziende operanti a livello provinciale nello stesso settore merceologico della società accertata, non era dovuto, rappresentava un'inaccettabile persistenza nello scopo di non ottemperanza al principio di capacità contributiva a cui invece tutti sono tenuti.
A tale principio, invece, l'ufficio tanto si era attenuto da scegliere addirittura di non usufruire della "facile" (e comunque legittima) presunzione di riprendere a tassazione tutti i versamenti e tutti i prelevamenti non giustificati, riprendendo invece a tassazione soltanto l'imponibile risultante dall'applicazione della percentuale di ricarico sui (soli) versamenti.

La Commissione tributaria provinciale ha dunque accolto in pieno le tesi dell'ufficio, affermando che "l'estensione delle indagini bancarie anche a soggetti terzi rispetto alla società non può ritenersi illegittima in quanto tutti detti soggetti hanno riferimento nella società o quali amministratori o quali congiunti di questi… Tale interpretazione trova conferma nella ratio della norma, giacché la presunzione di riferibilità dei movimenti bancari od operazioni imponibili si correla ad una valutazione del legislatore di rilevante probabilità …. La ristretta base familiare della compagine sociale e la presenza di cospicue somme di denaro sui conti correnti bancari dei soci sono elementi idonei a svelare l'interposizione fittizia e a legittimare l'accertamento in capo alla società e ai suoi soci ai sensi dell'articolo 37 comma 3 del Dpr 600/73".

In merito poi all'onere della prova, la Commissione tributaria provinciale sottolineava come, in tali casi, spetta al contribuente "assolvere l'onere probatorio, sussistendo presunzione iuris tantum in favore dell'Amministrazione finanziaria" e che "nel caso in esame invece tale dimostrazione non sussiste affatto. La circostanza che i proventi in questione possano essere stati frutto di attività di gioco o altro appare peraltro smentita dalla stessa qualità dei soggetti (imprenditori e società) con i quali i soci hanno intrattenuto i rapporti".

La prova contraria alle presunzioni legali derivanti dalle indagini bancarie non potrà dunque essere di mera "facciata", ma dovrà essere supportata da elementi di fatto concreti e dimostrabili.
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