Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Giurisprudenza

Per l’inventario “disomogeneo”
buone le presunzioni supersemplici

La scrittura contabile, redatta senza considerare i principi fissati dalle norme sull’accertamento, è inattendibile. Il bilancio e la nota integrativa non sanano la situazione

testo alternativo per immagine
Una valutazione delle rimanenze effettuata in maniera complessiva e non analitica, come prescritto dall’articolo 15, comma 2 del Dpr 600/1973 (secondo cui l’inventario deve indicare i beni raggruppati per categorie omogenee per natura e valore, specificando il valore attribuito a ciascun gruppo), legittima l’accertamento induttivo ai sensi del successivo articolo 39, comma 2, lettera d): in questi casi l’Amministrazione finanziaria può utilizzare presunzioni “supersemplici”, prive dei caratteri di gravità, precisione e concordanza.
Lo ha ribadito la Cassazione, con la pronuncia 16477 dello scorso 18 luglio, precisando che la mancata indicazione del criterio adottato per la valutazione delle rimanenze impedisce all’ufficio un controllo puntuale della produzione, rendendo di fatto inattendibile l’inventario.
 
La vicenda processuale
Il giudizio trae origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento con cui l’ufficio aveva rettificato, con metodo induttivo, il reddito di impresa di una società. L’utilizzo di tale metodologia era giustificato da un’errata modalità di valutazione delle rimanenze che non erano state raggruppate per categorie omogenee per natura e valore, in violazione dell’articolo 15 del Dpr 600/1973.
 
Le censure della società venivano accolte sia in primo sia in secondo grado: in particolare, la Ctr, nel rigettare l’appello dell’ufficio, osservava che la contribuente aveva messo a disposizione tutta la documentazione necessaria consistente, in particolare, nel bilancio ovvero nella nota integrativa contenente i criteri utilizzati per la valutazione delle rimanenze.
 
Col successivo ricorso per cassazione, l’Agenzia delle Entrate denunciava, tra l’altro, la violazione degli articoli 15 e 39, Dpr 600/1973, nonché dell’articolo 2697 del codice civile, ritenendo legittimo l’accertamento induttivo basato su una valutazione delle rimanenze differente rispetto ai criteri fissati dal predetto articolo 15.
 
La pronuncia
La Corte suprema ha considerato fondato il motivo di ricorso, cassando con rinvio la sentenza impugnata.
Secondo i giudici, infatti, l’inventario era stato tenuto in modo irregolare, non offrendo garanzie di attendibilità.
Proprio tale inattendibilità inficiava l’intero impianto contabile rendendo legittimo l’accertamento induttivo ai sensi dell’articolo 39, comma 2 lettera d) del Dpr 600/1973.
Né valeva a sanare tale lacuna il riferimento al bilancio e alla nota integrativa. Infatti “l'inventario e il bilancio costituiscono scritture contabili distinte, aventi contenuto e finalità diverse, ai sensi dell'art 15 del DPR n. 600 del 1973 e dell'art. 2217 del codice civile, ed alla cui redazione sono obbligati i soggetti indicati nel primo comma dell’art. 13 del citato DPR. Ne deriva che la violazione consistente nell'omessa o irregolare redazione dell'inventario non può ritenersi sanata, né resa meramente formale, dall'avvenuta redazione del bilancio” (cfr Cassazione 8273/2003).
 
Inoltre, anche da tali documenti sembrava (in base al contenuto del controricorso) mancare il dettaglio delle rimanenze: in particolare la nota integrativa si limitava a parlare di “categorie di giacenze” valutate sulla base del costo di acquisizione sostenuto, “senza alcuna specificazione circa le categorie medesime e la loro concreta articolazione”.
 
Ulteriori osservazioni
L’articolo 39, comma 2 del Dpr 600/1973 consente all’Amministrazione finanziaria di procedere alla rettifica induttiva del reddito d’impresa: presupposto di questa tipologia di accertamento è il disconoscimento dell’intero impianto contabile per la presenza di irregolarità formali così numerose da rendere la contabilità inattendibile nonché carente dal punto di vista della sistematicità.
In tali casi l’ufficio può anche prescindere, nella ricostruzione del reddito, dalle risultanze delle scritture contabili, procedendo in base a dati e notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza, avvalendosi cioè anche di presunzioni “supersemplici”, prive dei caratteri di gravità, precisione e concordanza.
 
L’articolo 15, secondo comma, del Dpr 600/1973 stabilisce: “l’inventario, oltre agli elementi prescritti dal codice civile o da leggi speciali, deve indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e il valore attribuito a ciascun gruppo. Ove dall’inventario non si rilevino gli elementi che costituiscono ciascun gruppo e la loro ubicazione, devono essere tenute a disposizione dell’ufficio delle imposte le distinte che sono servite per la compilazione dell’inventario”.
 
Il Dpr 570/1996 (recante il regolamento per la determinazione dei criteri in base ai quali la contabilità ordinaria è considerata inattendibile) fissa dei casi al verificarsi dei quali scatta l’inattendibilità delle scritture contabili, tra cui vi è anche la mancata annotazione, nel libro degli inventari o nella nota integrativa, dei criteri di valutazione delle rimanenze.
 
La pronuncia in commento si pone in linea con l’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, molto rigoroso sugli effetti della mancata o irregolare tenuta della contabilità di magazzino. Emblematica, sul punto, la pronuncia 8273/2003, con cui la Cassazione ha chiarito che l’inventario e il bilancio sono scritture aventi una diversa finalità: “il bilancio…deve contenere l’indicazione e la valutazione delle attività e passività relative all’impresa”…l’inventario ai sensi dell’art. 2217 c.c., si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite”.
Tali scritture contabili non sono quindi fungibili e il contribuente può salvarsi dall’accertamento induttivo solo mettendo a disposizione dell’ufficio le distinte che sono servite per la compilazione dell’inventario.
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/linventario-disomogeneo-buone-presunzioni-supersemplici