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Giurisprudenza

L’invito al contraddittorio ignorato
impedisce la successiva adesione

Il contribuente, raggiunto da verbale di constatazione post verifica, aveva richiesto all’ufficio di formulare proposta di accertamento, ma non si era presentato alla data fissata

vignetta
L’esaurimento della fase procedimentale dell’accertamento con adesione (nel caso di specie, in senso negativo per mancato raggiungimento dell’accordo) preclude al contribuente di attivare un secondo procedimento di definizione concordatario del gravame fiscale e, per l’effetto, di fruire della sospensione per novanta giorni del termine per impugnare l’avviso di accertamento notificatogli.
L’ulteriore effetto processuale di tale preclusione è la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo per tardività della notificazione del ricorso introduttivo stesso, come rilevato dalla decisione di legittimità in commento chiamata a decidere sulla sequenza procedimentale iniziata con la notifica di un verbale di constatazione emesso a seguito di verifica fiscale generale, cui è seguito la richiesta della contribuente all’ufficio finanziario di formulare della proposta di accertamento ai fini dell’eventuale adesione, ai sensi del primo comma dell’articolo 6 del Dlgs 218/1997.
Successivamente lo stesso ufficio notificava alla contribuente un invito a comparire per l’instaurazione del contraddittorio su tale istanza di definizione, ma il relativo procedimento non aveva alcun esito e - a seguito di notifica del relativo avviso di accertamento - la contribuente formulava nuova istanza di accertamento con adesione, in riferimento all’avviso di accertamento suddetto e, in difetto di riscontro, notificava il ricorso introduttivo.
 
La sentenza 8644/2015 del Supremo collegio ha giustificato tale conclusione per la diversità della disciplina dettata dal decreto legislativo 218/1997 sull’attivazione del procedimento di accertamento con adesione, il cui articolo 5 prevede che l’ufficio invia al contribuente un invito a comparire, nel quale sono indicati i periodi di imposta suscettibili di accertamento, il giorno e il luogo della comparizione per definire l’accertamento con adesione, le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni e interessi dovuti e i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, ritenute e contributi precedentemente indicati.
 
Tale modalità di attivazione a iniziativa dell’ufficio finanziario è stata qualificata dalla giurisprudenza in termini di facoltatività come affermato - da ultimo - dalla Corte di legittimità nella sentenza 14 gennaio 2015, n. 444, secondo cui, poiché l’attivazione di tale procedimento è lasciata alla valutazione degli uffici finanziari, non sussiste nullità dell’avviso di accertamento notificato, perché l’articolo 6, comma 2, del Dlgs 218 prevede la possibilità per il contribuente, al quale sia stato notificato un avviso di accertamento o di rettifica non preceduto dall’invito di cui all’articolo 5, di attivare il procedimento di definizione mediante la presentazione di un’apposita istanza.
Parimenti facoltativa è l’attivazione del procedimento di accertamento con adesione per iniziativa del contribuente prevista dall’articolo 6, il cui primo comma l’individua a favore di colui nei cui confronti fossero stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche ai sensi degli articoli 33 del Dpr 600/1973, e 52 del Dpr 633/1972, il quale può chiedere all’ufficio, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell’eventuale definizione.
 
Opposte sono, invece, le conclusioni da trarsi nella distinta ipotesi di attivazione del procedimento di adesione su iniziativa del contribuente prevista dal secondo comma dell’articolo 6, ove si prevede che il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall’invito di cui all’articolo 5, possa formulare anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico. Infatti, l’inciso normativo del mancato invito dell’ufficio finanziario preclude al contribuente di accedere all’attivazione di un secondo procedimento di accertamento con adesione, perché la mancata risposta all’invito impedisce al destinatario successivamente alla notifica dell’avviso di accertamento di chiedere l’attivazione di un secondo procedimento di accertamento con adesione. Ne consegue che, in tal ipotesi, non si verifica la sospensione del termine di novanta giorni per impugnare l’avviso di accertamento notificato, sempreché - ci tiene a precisare la sentenza in commento - l’invito al contraddittorio abbia riguardato gli stessi rilievi contenuti dell’avviso di accertamento successivamente notificatogli.
 
Non si riscontrano precedenti della Corte di legittimità negli esatti termini.
 
 
a cura di Giurisprudenza delle imposte edita da ASSONIME
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