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Giurisprudenza

L’iscrizione all’Aire non basta
per escludere la residenza in Italia

È necessario verificare l’effettività del domicilio del contribuente il luogo, cioè, in cui ha la sede principali degli affari, degli interessi economici e delle relazioni personali

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L'iscrizione all'anagrafe dei residenti all'estero (Aire) non esclude la residenza fiscale in Italia del contribuente che ha qui la residenza o il domicilio, quest’ultimo inteso come sede principale degli affari, degli interessi economici e delle proprie relazioni personali. Ciò in quanto, per esigenze di tutela dell’affidamento, va data prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi viene esercitata abitualmente, in modo riconoscibile dai terzi.
Corretto il comportamento dell’Ufficio che nel rideterminare il reddito di un noto doppiatore ha considerato, fra l’altro, il luogo delle proprietà immobiliari, delle numerose attività professionali, dei movimenti bancari e delle relazioni familiari. È la sintesi della sentenza della Cassazione n. 29635/2022.

La sentenza
La controversia è conseguente all’impugnazione di una serie di avvisi di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva rideterminato il reddito imponibile ai fini imposte dirette sul presupposto che il contribuente, un noto attore-doppiatore iscritto all'Aire e formalmente residente nel Principato di Monaco, era da considerarsi fiscalmente residente in Italia, perché qui aveva fissato il proprio domicilio per la maggior parte di ogni periodo d’imposta accertato.

Il ricorso proposto dal contribuente è stato accolto dalla Ctp, che ha deciso per l’insussistenza della residenza e del domicilio in Italia. La sentenza è stata confermata dalla Ctr e avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 2 e 2-bis del Dpr n. 917/1986. A parere dell’Amministrazione finanziaria la sentenza d’appello è errata nel punto in cui la Ctr non ha verificato l’effettività del domicilio italiano del contribuente, rilevante ai fini dell’applicazione del worldwide taxation principle, da intendersi il luogo in cui il soggetto ha la sede principale degli affari e degli interessi economici e delle relazioni personali per la maggior parte del periodo d’imposta. In effetti, nel respingere l’appello dell’Agenzia delle entrate, la Ctr ha valorizzato una serie di elementi fattuali, addotti dalla parte, insufficienti a superare la contestazione di esteroresidenza fittizia.
Il collegio di legittimità ritiene fondato il ricorso dell’amministrazione finanziaria.
Sotto il profilo normativo, rileva la Cassazione, l’articolo 2 del Tuir, per il riconoscimento ai fini delle imposte dirette in Italia della residenza fiscale della persona fisica, fissa tre presupposti: il primo, di natura formale, coincidente con l’iscrizione del cittadino all’Anagrafe dei residenti, gli altri due, di natura fattuale, con la residenza anagrafica o del domicilio, secondo la definizione resa nel codice civile.
I criteri sono alternativi nel senso che la verifica di anche solo uno di essi legittima l’Amministrazione finanziaria a considerare il soggetto fiscalmente residente in Italia. Di conseguenza, l'iscrizione del cittadino nell'anagrafe dei residenti all'estero non è elemento determinante per escludere la residenza fiscale in Italia, qualora il soggetto abbia nel territorio dello Stato il proprio domicilio, ossia la sede principale degli affari ed interessi economici e delle proprie relazioni personali (per la maggior parte del singolo periodo d’imposta considerato), “non risultando determinante, a tal fine, il carattere soggettivo ed elettivo della "scelta" dell'interessato, rilevante solo quanto alla libertà dell'effettuazione della stessa, ma non ai fini della verifica del risultato di quella scelta.” In altri termini il centro principale degli interessi vitali del soggetto non può che essere individuato dando prevalenza al luogo in cui vi sia l’effettività della gestione di detti interessi e sempre che sia riconoscibile dai terzi.
Nel caso di specie l’Ufficio aveva fornito e valorizzato una serie di elementi da cui era possibile evincere l’esistenza di legami personali, familiari e professionali all’interno dello Stato, quali:

  • la titolarità di tre appartamenti
  • la sussistenza di numerose attività professionali legate all’attività di attore/doppiatore del contribuente, con percezione dei relativi compensi
  • l’intensa attività di spesa e d’incasso documentate dagli accertamenti bancari 
  • il centro delle sue relazioni personali e familiari.

La Ctr, invece, dimostrando di non aver dato corretta applicazione ai principi summenzionati, a fronte degli elementi presuntivi allegati dall’ufficio finanziario a sostegno della propria pretesa fiscale non ha compiuto una valutazione sull’effettività del domicilio, in termini di centro principale degli interessi vitali del contribuente. Al contrario ha valorizzato i pochi e non determinanti elementi addotti dal contribuente, che però si riducevano alla mera esistenza di tariffe telefoniche a consumo per l’uso del telefono nel Principato di Monaco, all’addotta presenza in Italia del contribuente solo per motivi familiari e per saltuari motivi lavorativi (tenere corsi da docente di doppiatore) nonché alla vicinanza del Principato di Monaco a Roma, che gli consentiva di rientrare in giornata.
Secondo i giudici di Cassazione tali elementi non godono del valore presuntivo necessario per identificare la sede principale degli affari ed interessi economici, nonché dei rapporti affettivi, del contribuente all’estero. Da qui l’accoglimento del ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate e il rinvio alla Ctr in diversa composizione.

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