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Giurisprudenza

L’istanza è tardiva: ininfluente
la data della pronuncia Ue

Il riconoscimento comunitario del diritto al rimborso delle maggiori ritenute Irpef effettuate nel 1999 sugli incentivi all’esodo dal posto di lavoro incontra il limite dei rapporti esauriti

Ai sensi dell’articolo 38, Dpr 602/1973, il termine decadenziale per la presentazione dell’istanza di rimborso delle imposte sui redditi decorre dalla data di versamento delle somme di cui si chiede la ripetizione e non dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte di giustizia europea da cui scaturisce il diritto al rimborso.
Questo il principio ribadito dalla Corte di cassazione con la sentenza 18817 del 28 luglio 2017.

La vicenda processuale
Nel mese di marzo 2010, il contribuente presentava istanza di rimborso delle maggiori ritenute Irpef subite, nell’anno 1999, sulle somme percepite quale incentivo all’esodo dal posto di lavoro dipendente.
La domanda di rimborso traeva origine dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 21 luglio 2005, resa in causa C-207/04, Vergani, con la quale l’articolo 19, comma 4-bis, Dpr 917/86, era stato dichiarato in contrasto con la direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/Cee, relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali, e le condizioni di lavoro.

Decorso inutilmente il termine per l’accoglimento dell’istanza, il contribuente impugnava il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso proponendo ricorso nei confronti dell’Agenzia delle entrate.
La Commissione tributaria provinciale di Caserta accoglieva il ricorso di parte, riconoscendo fondate le doglianze del ricorrente.

Avverso tale decisione proponeva appello l’Agenzia.
La Commissione tributaria regionale della Campania, riconoscendo la tardività dell’istanza di rimborso, accoglieva l’appello proposto dall’ufficio.

Ricorreva per cassazione il contribuente, affidando la censura del pronunciamento di secondo grado alla violazione e falsa applicazione degli articoli 38, Dpr 602/1973, e 19, comma 4-bis, Dpr 917/1986. A dire del ricorrente, la data del pronunciamento reso dalla Corte di giustizia dell’Unione europea doveva essere assunta quale riferimento per l’individuazione del dies a quo del termine per la proposizione dell’istanza di rimborso.

La pronuncia della Corte suprema
Con la sentenza in commento, la Cassazione è stata chiamata a dirimere il quesito relativo all’individuazione del giorno di decorrenza del termine decadenziale del diritto al rimborso qualora, successivamente al versamento del tributo, intervenga una pronuncia della Corte di giustizia che dichiari la disciplina impositiva nazionale in contrasto con il diritto comunitario.

La Corte suprema, richiamando l’articolo 38, Dpr 602/73, in forza del quale il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi decorre dalla “data del versamento” o da quella in cui “la ritenuta è stata operata”, ha chiarito come tale termine operi anche nel caso in cui l’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione europea da una sentenza della Cgue.
Sul punto, la Cassazione ha precisato come: “l'efficacia retroattiva di detta pronuncia - come quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale - incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorché sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche”.

Atteso il decorso di quarantotto mesi tra l’anno in cui sono state operate le ritenute e la data dell’istanza di rimborso, i giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso di parte, non ritenendo necessario alcun ulteriore accertamento in fatto.

Ulteriori osservazioni
La Corte di cassazione, già con la sentenza la 13676/2014, aveva affermato, a sezioni unite, il principio di diritto in forza del quale “qualsiasi situazione o rapporto giuridico diviene irretrattabile in presenza di determinati eventi, quali lo spirare di termini di prescrizione o di decadenza, l'intervento di una sentenza passata in giudicato, o altri motivi previsti dalla legge, e ciò a tutela del fondamentale e irrinunciabile principio, di preminente interesse costituzionale, della certezza delle situazioni giuridiche”.

Si tratta, in definitiva, della nota categoria dei “rapporti esauriti”.
La Corte, ribadendo un principio immanente nell’ordinamento, ha precisato come spetti al solo legislatore (in casi come quello in esame così come in quello del sopravvenire di una legge retroattiva) la valutazione discrezionale, nel rispetto dei principi costituzionali coinvolti, in ordine all’eventuale introduzione di norme che prevedano termini e modalità di “riapertura” di rapporti esauriti.
 
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