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Giurisprudenza

Litisconsorzio non necessario
in materia di accertamenti Iva

L’impugnazione dell’atto da parte della società non determina l’obbligo di partecipazione al giudizio del socio e viceversa.

Con la sentenza 19103/2016, la Corte di cassazione è chiamata a pronunciarsi in merito alla sussistenza di un litisconsorzio necessario tra società e soci in caso di accertamento Iva nei confronti della prima.
In particolare, l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione un credito d’imposta Iva maturato da una società in accomandita semplice, ma concretamente utilizzato da un’altra società in qualità di socio unico della Sas.
 
Investito della questione, il supremo Collegio ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, precisando che “L’accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non determina, in caso di impugnazione, la necessità del “simultaneus processus” nei confronti dei soci e, quindi, un litisconsorzio necessario”.
 
In materia di accertamenti Iva, infatti, manca un meccanismo analogo a quello previsto dagli articoli 40, comma 2, del Dpr n. 600/1973 e 5, del Dpr n. 917/1986, per le imposte dirette, in virtù del quale il maggior reddito accertato alla società viene imputato automaticamente in capo ai soci in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, con “connessa comunanza di base imponibile tra i tributi a carico della società e dei soci” (in tal senso: Cassazione, 21 novembre 2014, n. 24795; 29 luglio 2011, n. 16661).
 
Ne consegue, secondo la Corte, che l’impugnazione dell’avviso di accertamento Iva da parte della società non determina l’obbligo di partecipazione necessaria al giudizio del socio e viceversa.
 
 
a cura di Giurisprudenza delle imposte edita da ASSONIME
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