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Giurisprudenza

L’Iva all’importazione è inesigibile
se non v’è rispetto delle formalità

Protagonista della controversia, esaminata dai giudici Ue, un operatore depositario che ha iscritto con ritardo nella contabilità di magazzino le merci prelevate dal deposito doganale

merci in deposito
No all’automatismo tra Iva all’importazione e obbligazione doganale sorta a causa di inosservanza delle formalità doganali. È il principio affermato dalla Corte di giustizia con la sentenza del 2 giugno 2016, resa nelle cause riunite C-226/14 e C-228/14.
 
I casi e le questioni pregiudiziali
Causa C‑226/14
Nell’ambito di un deposito doganale, nel quale erano state introdotte merci non comunitarie, successivamente riesportate, il soggetto depositario provvedeva tardivamente alla formalità dell’iscrizione nella contabilità di magazzino delle merci prelevate dal deposito, in quanto riesportate.
 A seguito di controllo, l’ufficio doganale tedesco reclamava dal depositario tanto dazi doganali quanto l’Iva all’importazione. Ciò, in quanto, per effetto della normativa doganale, l’obbligazione doganale all’importazione sorge anche in seguito all’inadempienza di uno degli obblighi che derivano, per una merce soggetta a dazi all’importazione, dall’utilizzazione del regime doganale al quale è stata vincolata. Secondo l’Autorità doganale, l’inadempienza degli obblighi doganali faceva sorgere anche l’obbligo di pagare l’Iva all’importazione.
 
Il ricorso alla Corte di giustizia
Ne scaturiva un contenzioso nell’ambito del quale il giudice tedesco rimetteva alla Corte la questione se sia in contrasto con il diritto dell’Unione europea, relativo all’Iva, la riscossione dell’imposta dovuta all’importazione per prodotti riesportati come merce non unionale, per le quali tuttavia è sorta un’obbligazione doganale a causa del mancato adempimento nei termini dell’obbligo di iscrivere nella contabilità di magazzino prevista il prelievo della merce da un deposito doganale al più tardi al momento del prelievo stesso.
In caso di risposta negativa alla prima questione: se le disposizioni unionali impongano in tali casi la riscossione dell’Iva all’importazione o se gli Stati membri dispongano a tale riguardo di un margine di discrezionalità; se un magazziniere doganale che, nell’ambito di un rapporto di prestazione di servizi, immagazzina un prodotto proveniente da un paese terzo nel suo deposito doganale, senza poterne disporre, sia debitore dell’Iva all’importazione, sorta in conseguenza della sua violazione delle formalità doganali, anche se il prodotto in questione non è impiegato ai fini di sue operazioni soggette ad Iva.
 
Causa C‑228/14
 Nell’ambito di un regime di transito esterno (T1) relativo a merci estere (non unionali) che dovevano essere trasportate a Macao (Cina) nel termine impartito, lo spedizioniere ometteva di presentare le merci all’ufficio doganale. Non risultava, quindi, possibile procedere all’appuramento del regime di transito. L’ufficio doganale emetteva nei confronti dello spedizioniere  un avviso di accertamento che stabiliva segnatamente l’IVA all’importazione. Ne scaturiva un contenzioso nell’ambito del quale era posta la questione ovvero se l’Iva all’importazione su beni che siano stati riesportati come merce allo stato estero (non unionale) sotto vigilanza doganale, per i quali tuttavia è sorta un’obbligazione doganale a causa della violazione di un obbligo - consistente nella specie nel mancato assolvimento nei termini della procedura di transito comunitario esterno tramite presentazione presso l’ufficio doganale competente prima dell’introduzione nel paese terzo - sia considerata non dovuta quando venga considerato debitore colui sul quale incombeva l’obbligo violato, senza che avesse potere dispositivo sui beni.
 
La pronuncia della Corte
Con la sentenza gli eurogiudici colgono l’occasione per precisare, ai fini Iva, le conseguenze derivanti dallo svincolo di merci da regimi doganali a seguito di inosservanza delle formalità doganali poste a tutela del mercato interno europeo e della liceità dei traffici commerciali.
La pronuncia in esame si pone in continuità con quanto già affermato dalla giurisprudenza comunitaria in tema di obbligazione doganale all’importazione sorta in seguito all’inadempienza di uno degli obblighi che derivano, per una merce soggetta a dazi all’importazione, dall’utilizzazione del regime doganale al quale è stata vincolata.
In tali casi, ai fini Iva, precisano i giudici di Bruxelles, occorre verificare se le merci estere possano essere considerate immesse nel circuito economico dell’Unione europea e quindi considerarsi oggetto d’importazione.
Ciò significa che, in linea di principio, può sorgere l’obbligo di pagare l’Iva all’importazione simultaneamente al sorgere dell’obbligazione doganale sorta a causa dell’inosservanza di formalità doganali (vd. precedente Corte di giustizia, Sentenza 25 giugno 2015, C‑187/14, DSV Road) Tale conclusione, tuttavia, precisano i giudici è circoscritta alle merci che si trovano nel territorio doganale dell’Unione e non riguarda le merci che sono state riesportate. Tuttavia, laddove, come nei casi di specie esaminati dai giudici europei, le merci abbiano lasciato il territorio doganale dell’Unione, tali merci non possono considerarsi introdotte materialmente nel circuito economico dell’Unione e, pertanto, l‘Iva all’importazione non è dovuta.
Tale principio è stato applicato dalla Corte nelle cause riunite al suo esame che, tuttavia, riguardavano fattispecie diverse.
 
Causa C‑226/14
Nella causa in esame le merci, provenienti da un Paese terzo, erano state poste nel regime di deposito doganale di uno Stato membro prima di essere riesportate fuori dal territorio doganale. Pur essendo dovuti i dazi all’importazione in forza della giurisprudenza secondo cui, in caso di merce non comunitaria, l’inadempienza dell’obbligo di iscrivere nella contabilità di magazzino l’uscita della merce da un deposito doganale, al più tardi al momento di tale uscita, fa sorgere un’obbligazione doganale per la suddetta merce, anche qualora quest’ultima merce sia stata riesportata, la Corte esclude che sia dovuta anche l’Iva all’importazione. Tale esclusione si fonda sulla circostanza che, nel caso di specie, l’inadempimento dell’obbligo doganale era stato constatato dopo la riesportazione delle merci. In particolare, le merci erano svincolate dal regime doganale a seguito di riesportazione. Conseguentemente, non sussistevano rischi che le medesime merci fossero entrate nel circuito economico dell’Unione. In altri termini, non sussistevano i presupposti per ritenere che le merci fossero entrate nel circuito economico dell’Unione e potessero quindi essere stato oggetto di consumo, che avrebbe giustificato l’assoggettamento all’IVA all’importazione.
 
Causa C‑228/14
Nella causa in esame le merci estere vincolate al regime del transito comunitario esterno, erano riesportate all’estero, senza l’assolvimento nei termini della procedura di transito.
Anche in tale fattispecie, la Corte ribadisce il principio secondo cui l’Iva all’importazione relativa a merci estere, sotto vigilanza doganale, riesportate, non è dovuta se le merci sono state riesportare senza introduzione nel circuito economico dell’Unione. Ciò, ancorché sia sorta l’obbligo di pagare i dazi all’importazione a motivo dell’inadempienza di formalità doganali.
 
 
Data della sentenza
2 giugno 2016
Numero della causa
Cause riunite C‑226/14 - C‑228/14
Nome delle parti
  • Eurogate Distribution GmbH
contro
  • Hauptzollamt Hamburg-Stadt (C‑226/14)
e
  • DHL Hub Leipzig GmbH
contro
  • Hauptzollamt Braunschweig (C‑228/14)
 
 
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