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Giurisprudenza

L’Iva già detratta non si tocca
anche se l’immobile non si loca

La Corte di giustizia ribadisce che la direttiva Ue si contrappone a una normativa nazionale che pretende di rettificare l’imposta sottratta solo sulla base dell’uso dei beni

La Corte Ue precisa che il diritto alla detrazione Iva resta in linea di principio acquisito, anche se, successivamente, in ragione di circostanze estranee alla sua volontà, il soggetto passivo non utilizza i beni e i servizi che hanno dato luogo alla detrazione nell’ambito di operazioni imponibili.
 
Nel caso in esame, la domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione di alcune disposizioni della direttiva Iva 2006/112/Ce ed è stata presentata nell’ambito di una controversia tra una società, che acquista, vende, loca e gestisce immobili, e l’Amministrazione fiscale portoghese, in ordine alla rettifica delle detrazioni Iva effettuate dalla società nell’ambito della sua attività.
 
La vicenda in sintesi
In seguito a dei controlli, l’Amministrazione fiscale ha constatato che alcuni lotti, appartenenti a due edifici di cui la società è proprietaria e per i quali essa aveva optato per l’imposizione, erano vacanti da oltre due anni e che, nonostante la mancata occupazione, la società non aveva effettuato alcuna rettifica dell’imposta detratta.
La questione è approdata dinanzi alla competente autorità giurisdizionale che ha sottoposto al vaglio pregiudiziale della Corte Ue la seguente questione con cui chiede, in sostanza, se gli articoli 167, 168, 184, 185 e 187 della direttiva Iva debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che prevede la rettifica dell’Iva inizialmente detratta per il motivo che un immobile, per il quale è stato esercitato il diritto di opzione per l’imposizione, è ritenuto come non più utilizzato dal soggetto passivo ai fini delle proprie operazioni imponibili, qualora l’immobile sia rimasto inoccupato per più di due anni, anche se è stato dimostrato che il soggetto passivo ha cercato di darlo in locazione durante tale periodo.
 
Le valutazioni della Corte
Al momento della conclusione dei contratti di affitto dei beni immobili, per un periodo precedente quello di mancata occupazione, la società ha optato per l’imposizione sulla locazione di questi edifici.
Ai sensi dell’articolo 168 della direttiva Iva, per avere diritto alla detrazione, occorre, da un lato, che l’interessato sia un “soggetto passivo” e, dall’altro, che i beni e servizi in questione vengano utilizzati ai fini di sue operazioni soggette a imposta. Nel caso in esame, la qualità di soggetto passivo della società è fuori discussione.
L’Amministrazione fiscale portoghese le ha imposto la rettifica della detrazione Iva, sulla base del fatto che i beni immobili non erano occupati da più di due anni ed erano, pertanto, considerati come non più utilizzati ai fini delle sue operazioni imponibili, mentre è accertato che la società, in tale periodo, ha sempre avuto l’intenzione di concedere in locazione i beni assoggettati a Iva e ha intrapreso le azioni necessarie a tale scopo.
 
Ai sensi dell’articolo 167 della stessa direttiva, il diritto a detrazione sorge quando l’imposta diventa esigibile. Di conseguenza, solo la veste nella quale opera il privato può far nascere il diritto alla detrazione. 
A decorrere dal momento in cui l’Amministrazione fiscale ha accettato, sulla base dei dati trasmessi da un’impresa, che sia a essa concessa la qualità di soggetto passivo, questo status non può più, in via di principio, esserle revocato con effetto retroattivo, a causa del verificarsi o meno di taluni eventi, salvo nei casi di frode o di abuso.
 
In base alla consolidata giurisprudenza comunitaria, il diritto alla detrazione, previsto dagli articoli da 167 a 172 della direttiva Iva, costituisce parte integrante del meccanismo dell’imposta e, in linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni. Esso va esercitato immediatamente per la totalità dell’Iva relativa alle operazioni effettuate a monte.
 
Il regime delle detrazioni mira a sgravare interamente l’imprenditore dall’onere dell’imposta dovuta o pagata nell’ambito di tutte le sue attività economiche. Il sistema comune dell’Iva garantisce, di conseguenza, la perfetta neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati delle stesse, purché queste siano soggette a Iva.
 
Inoltre, rileva la Corte Ue, è l’acquisto di beni o servizi da parte di un soggetto passivo che determina l’applicazione del sistema dell’Iva e, quindi, della detrazione. L’impiego di beni o servizi, reale o previsto, determina solo l’entità della detrazione iniziale alla quale il soggetto passivo ha diritto, in virtù dell’articolo 168, e l’entità delle eventuali rettifiche durante i periodi successivi, ma non incide sulla nascita del diritto alla detrazione.
Da ciò deriva che tale diritto resta, in linea di principio, acquisito anche se, successivamente, in ragione di circostanze estranee alla sua volontà, il soggetto passivo non utilizza i beni e i servizi che hanno dato luogo alla detrazione nell’ambito di operazioni imponibili.
 
Nel caso all’attenzione degli eurogiudici, secondo l’interpretazione accolta dall’Amministrazione fiscale, il fatto che un immobile non sia occupato per un determinato periodo di tempo interrompe la destinazione del bene ai fini dell’impresa, obbligando il soggetto passivo a procedere alla rettifica dell’imposta detratta, anche se sia stato dimostrato che quest’ultimo ha sempre l’intenzione di continuare a svolgere un’attività soggetta a imposta.
 
Orbene, un soggetto passivo mantiene il diritto a detrazione, una volta che tale diritto è sorto, anche se non ha potuto, per ragioni indipendenti dalla sua volontà, utilizzare i beni o i servizi all’origine della detrazione nell’ambito di operazioni imponibili. Una differente interpretazione della direttiva Iva sarebbe incompatibile col principio della neutralità dell’imposta.
Essa potrebbe creare, riguardo al trattamento fiscale delle stesse attività di investimento, disparità ingiustificate tra imprese che effettuano già operazioni imponibili e altre che cercano, mediante investimenti, di avviare attività da cui deriveranno operazioni soggette a imposta.
Parimenti, si creerebbero disparità arbitrarie tra queste ultime imprese, in quanto l’accettazione definitiva delle detrazioni dipenderebbe dalla questione se tali investimenti diano luogo o no a operazioni imponibili.
Di conseguenza, il principio di neutralità fiscale osta a una normativa nazionale che, facendo dipendere l’accettazione definitiva delle detrazioni Iva dai risultati dell’attività economica esercitata dal soggetto passivo, crea, riguardo al trattamento fiscale di attività di investimento immobiliare identiche, disparità ingiustificate tra imprese con lo stesso profilo e che esercitano la stessa attività.
 
Resta inteso, sostiene la Corte, che la qualità di soggetto passivo è definitivamente acquisita solo se la dichiarazione dell’intenzione di avviare l’attività economica programmata sia stata effettuata in buona fede dall’interessato. Al contrario, qualora l’Amministrazione fiscale dovesse constatare che il diritto a detrazione è stato esercitato in maniera fraudolenta o abusiva (circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare) essa sarebbe legittimata a chiedere, con effetto retroattivo, il rimborso delle somme detratte.
 
Le conclusioni della Corte
Pertanto, la Corte Ue perviene alla conclusione che gli articoli 167, 168, 184, 185 e 187 della direttiva Iva devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che prevede la rettifica dell’Iva inizialmente detratta per il motivo che un immobile, per il quale è stato esercitato il diritto di opzione per l’imposizione, è ritenuto come non più utilizzato dal soggetto passivo ai fini delle proprie operazioni imponibili, qualora l’immobile sia rimasto inoccupato per più di due anni, anche se è stato dimostrato che il soggetto passivo ha cercato di darlo in locazione durante tale periodo.
 
Data della sentenza:
28 febbraio 2018
 
Numero della Causa:
C-672/16
 
Nome delle parti:
Imofloresmira- Investimentos Imobiliarios SA
 
Contro
Autoridade Tributaria e Auaneira
 
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