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Giurisprudenza

Manca la sentenza?
L’avviso è comunque ok

Per i giudici campani, l’esonero dall’obbligo di allegazione deriva dal principio di leale collaborazione, che vincola il contribuente quanto il fisco

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La Commissione tributaria regionale della Campania, con l’ordinanaza n. 5972 del 13 luglio 2021, ha stabilito che, ai sensi dell’articolo 7, comma 1 dello Statuto del contribuente, non è necessaria l'allegazione della sentenza su cui si fonda la pretesa relativa all'imposta di registro, quando si tratti di atto presupposto di cui il contribuente abbia avuto conoscenza, sia stato destinatario o sia stato parte.

Fatto e processo di prima istanza
La Ctp di Caserta rigettava il ricorso proposto da un contribuente avverso una cartella di pagamento, emessa dall’Agenzia delle entrate a titolo di imposta di registro, relativamente ad una determinata annualità.
In particolare, il privato eccepiva che l’ufficio non avesse allegato la sentenza su cui l'imposta di registro si fondava, tra l'altro richiamata solo parzialmente, essendo sì riportato il numero progressivo, ma non l'autorità giudiziale territoriale che l'avrebbe emessa, in pretesa lesione del diritto di difesa del contribuente, costituzionalmente protetto.
Il Collegio di primo grado, tuttavia, sottolineava l’infondatezza della doglianza relativa all’omessa allegazione della sentenza: quest’ultima, infatti, era già nota a parte contribuente, in quanto pronunciata nei suoi confronti.

Decisione della Ctr
L’appello, notificato dal contribuente, verteva, anzitutto, sulla questione giuridica della mancata allegazione della sentenza richiamata dall’ufficio nell’atto impositivo, già avanzata in primo grado.
Per la Ctr Campania, tuttavia, l’appello è infondato.
Secondo il Collegio regionale, infatti, la cartella impugnata risulta adeguatamente motivata in relazione alle somme dovute ed ai presupposti della pretesa impositiva, richiamando la sentenza presupposta ed indicandone gli estremi e la data di deposito.

Omessa allegazione
Con riferimento al menzionato motivo di appello, continua la Ctr, va rilevato che, di recente, la stessa Cassazione, con l'ordinanza n. 4165/2021 del 17 febbraio 2021, ha ritenuto non necessaria l'allegazione della sentenza su cui si fonda la pretesa relativa all'imposta di registro, affermando che l’amministrazione finanziaria, in ossequio ai canoni generali, della collaborazione e della buona fede, "deve considerarsi esonerata dall'obbligo di allegazione ex art. 7, comma 1, legge 212/2000, con riguardo agli atti presupposti (negoziali, amministrativi o giudiziali) di cui il contribuente abbia avuto conoscenza, sia stato destinatario ovvero sia stato parte (anche a mezzo di rappresentante legale o volontario), trattandosi di incombenza ridondante rispetto alla finalità di garantire un'informazione adeguata e commisurata ad un efficace esercizio del diritto di difesa in ordine all'incidenza degli atti impositivi".

Omessa indicazione della Ctr
Il Collegio campano ha, poi, occasione di affrontare l’ulteriore questione, proposta dal contribuente, relativa alla circostanza che la cartella di pagamento impugnata contenesse solo l'indicazione della Ctr, senza esplicitare di quale Commissione tributaria regionale si trattasse.
In materia, appare ai giudici risolutivo l’orientamento della Corte di nomofilachia, secondo cui il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi in modo esatto, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia però dimostrato di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati, ricorrendo invece un'effettiva limitazione del diritto di difesa qualora il contribuente non sia stato posto in grado di conoscere le ragioni dell'intimazione di pagamento ricevuta e alleghi il pregiudizio patito effettivamente (cfr. Cassazione n. 18224/2018).

In definitiva, si osserva come la sentenza in commento non faccia altro che esplicitare alcuni dei corollari del principio di collaborazione fra fisco e contribuente: quest’ultimo, in particolare, non può denunciare una compressione del proprio diritto di difesa, se dalle circostanze concrete questa violazione non risulti.

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