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Giurisprudenza

Mancano i costi black list: 5 anni
per notificare le sanzioni irrogate

Le penalità sono collegate a una violazione formale che non incide sul tributo, i termini di accertamento non sono quindi quadriennali come quelli previsti per omessa o infedele dichiarazione

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In tema di violazioni e decadenza dall’esercizio del potere impositivo o sanzionatorio, l’amministrazione finanziaria ha cinque anni e non quattro per notificare l’atto di irrogazione sanzioni per le operazioni non dichiarate con fornitori residenti in paesi black list.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 30533 del 22 novembre 2019, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.

La vicenda processuale e la pronuncia della Cassazione
Nel grado di appello la Ctr aveva ritenuto applicabile il termine quadriennale di decadenza (proprio degli avvisi di accertamento) per l’emissione dell’avviso di irrogazione sanzioni in una fattispecie di omessa indicazione in dichiarazione di costi black list, sostenuti con fornitori residenti in Hong Kong.
Col successivo ricorso in Cassazione l’Agenzia delle entrate denunciava violazione degli articoli 43 del Dpr n. 600/1973, e 20 del Dlgs n. 472/1997.
Secondo la Corte suprema la controversia verte su sanzioni irrogate con apposito atto di contestazione ex articolo 16 del Dlgs n.472/1997, relative a irregolarità formali (che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo).
Per questo genere di sanzioni si applica l’articolo 20 del Dlgs n. 472/1997, rubricato “Decadenza e prescrizione”, ai sensi del quale l’atto di contestazione “deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione o nel maggior termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi”(cfr Cassazione, n. 21826/2016).
Ha quindi sbagliato la Ctr nel ritenere che il termine di decadenza per l’irrogazione della sanzione in questione (per omessa separata indicazione dei costi per operazioni economiche con fornitori residenti in paesi black list) fosse quadriennale invece che quinquennale, applicando alla fattispecie l’articolo 43 del Dpr del n. 600/1973, riferibile alla diversa ipotesi di accertamento di maggiori imposte per omessa o infedele dichiarazione.

Ulteriori osservazioni
Sul punto si ricorda che, a seguito delle modifiche apportate dal Dl n. 98/2011, è stata eliminata la discrezionalità per l’amministrazione finanziaria di ricorrere al procedimento autonomo di irrogazione, di cui all’articolo 16 del Dlgs n. 472/1997, qualora la sanzione sia collegata al tributo cui la violazione si riferisce, essendo, in queste ipotesi, divenuta obbligatoria l’ irrogazione delle sanzioni con atto contestuale a quello di accertamento o di rettifica.
Il procedimento previsto dall’articolo 16 su richiamato, di emanazione di un autonomo atto di irrogazione, continua a essere utilizzato nei seguenti casi:

  • sanzioni collegate al tributo contestate nei confronti di soggetti (ad esempio il coobbligato) non destinatari dell’atto di accertamento
  • violazioni formali (non collegate al tributo), sempre che non incidano sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo e, al tempo stesso, arrechino pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo (articolo 6, comma 5-bis del Dlgs n. 472/1997, altrimenti non sono punibili).

Per la definizione del concetto di violazioni non collegate al tributo si può far riferimento al disposto dell’articolo 9 del Dl n. 119/2018, che fa riferimento alle “irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap, e sul pagamento dei tributi”. Ciò, ovviamente, vale per qualsiasi tributo.

Altre indicazioni sono contenute nei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate in ordine alla definizione delle liti fiscali avverso atti di irrogazione sanzioni.
Disposizioni particolari sono previste per le:

  • controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo
  • controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate al tributo.

Si ricorda che:

  • per “sanzioni non collegate al tributo” si intendono, di regola, quelle previste per violazioni che non incidono sulla determinazione e sul versamento del tributo
  • per “sanzioni collegate al tributo” si intendono quelle previste per le violazioni che incidono sulla determinazione e sul pagamento del tributo (ad esempio, le sanzioni per omesso o ritardato versamento).

Nel primo caso, per la definizione agevolata bisogna versare:

  • il 15% del valore della lite, in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 24 ottobre 2018
  • il 40% del valore della lite negli altri casi (ad esempio, quando non è stata ancora emessa alcuna pronuncia oppure a seguito di pronuncia di Cassazione con rinvio).

Nel secondo caso, invece, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione in esame. Ad esempio, se il contribuente ha pagato il tributo richiesto con un avviso di accertamento, contestando sole le sanzioni irrogate, la controversia avente a oggetto queste ultime può essere definita senza alcun versamento e con la sola presentazione della domanda.

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