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Giurisprudenza

Il mancato versamento di ritenute
non è reato solo se vicino al limite

A fronte della soglia vigente, fissata dal sistema sanzionatorio penale in 150mila euro, l'omissione per circa 293mila euro non può essere considerata di particolare tenuità

immagine con due cartelli con su scritto: possibile, non possibile
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto nel reato di omesso versamento di ritenute e, in generale, negli illeciti riconducibili a determinati limiti di valore, è da ritenersi applicabile solo in caso di omissione "vicinissima" alla soglia di punibilità.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 38810 del 22 agosto 2018.

La vicenda processuale
La controversia ha avuto origine dall'omesso versamento, da parte del legale rappresentante di una società per azioni, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta, delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare di oltre 293mila euro.

La Corte d'appello confermava la sentenza del tribunale, che aveva condannato il contribuente alle pene di legge per il reato di cui all'articolo 10-bis del Dlgs 74/2000 (Omesso versamento di ritenute dovute o certificate).

Avverso la decisione dei giudici di secondo grado, il legale rappresentante proponeva ricorso per cassazione deducendo, in particolare, la violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, in relazione alla mancata applicazione dell'articolo 131-bis del codice penale, richiedendo alla Corte suprema l'applicazione della causa di non punibilità "per particolare tenuità del fatto".

La decisione della Cassazione
I giudici di legittimità hanno ritenuto il ricorso inammissibile.
In base alla norma invocata dal ricorrente (articolo 131-bis del codice penale), nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.
A tal fine, spetta al giudice valutare caso per caso, secondo i criteri individuati dal successivo articolo 133 del codice penale (ad esempio, gravità del danno o del pericolo cagionato, intensità del dolo della colpa), l'esclusione o meno della punibilità in questione.

Nel caso specifico, la Cassazione ha ritenuto non sussistenti i requisiti della richiesta del ricorrente.
La Corte suprema, disconoscendo la tesi del contribuente, ha precisato come la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto nel reato di omesso versamento di ritenute e, in generale, negli illeciti riconducibili a determinati limiti di valore, sia da ritenersi applicabile solo nelle fattispecie di omissione "vicinissima" alla soglia di punibilità.
Pur non fornendo criteri numerici nella specie, a fronte della vigente soglia penale prevista nell'articolo 10-bis del Dlgs 74/2000 di 150mila euro, l'omesso versamento era pari a circa 293mila euro, per cui, semmai, avrebbe potuto essere ritenuta di particolare tenuità solo un'omissione di ammontare vicinissimo alla suddetta soglia.
Peraltro, individuando un importo rappresentativo della tenuità del fatto, verrebbe in concreto a innalzarsi la soglia penale prevista per legge.

Inoltre, l'eccezione afferente la mancata applicazione dell'articolo 131-bis del codice penale risulta - precisano i giudici - un motivo di ricorso del tutto nuovo; tuttavia, pur senza addentrarsi in una valutazione sull'ammissibilità della richiesta per la prima volta in sede di legittimità, la Corte ha chiarito che non sussistono i presupposti necessari ai fini di un suo riconoscimento.
Premesso che l'evasione contestata è stata pari ad oltre 293mila euro, i giudici di legittimità hanno ribadito l'orientamento secondo cui la causa di non punibilità dell'articolo 131-bis del codice penale è applicabile solo a un'omissione vicinissima alla soglia di punibilità.
La causa di non punibilità potrà ritenersi sussistente solo in presenza del duplice requisito della particolare tenuità dell'offesa e della non abitualità del comportamento, dovendosi desumere la particolare tenuità dell'offesa dalle modalità della condotta e dall'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi, come detto, sulla base dei criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, ovvero natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo e ogni altra modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato, intensità del dolo o grado della colpa (Cassazione nn. 13218/2016 e 51020/2015).

Sulla base di tali considerazioni, la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'articolo 616 del codice di procedura penale, di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale 186 del 13 giugno 2000, e "considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", è stato disposta la condanna del ricorrente alla somma, determinata in via equitativa, di 2mila euro in favore della Cassa delle ammende.
 
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