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Giurisprudenza

Marittimi. Le somme per malattia
non sfuggono al prelievo Irpef

L’indennità per inabilità al lavoro corrisposta dall’ente previdenziale al personale imbarcato è imponibile perché risarcitoria dei redditi persi dal lavoratore

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In tali termini si esprime la Cassazione nelle sentenze 23 maggio 2012, n. 8121, n. 8122, n. 8123, n. 8124, n. 8125, n. 8126, n. 8127 e n. 8128, avendo rilevato che sussiste un evidente e univoco nesso, fattuale e giuridico, e quindi un vero e proprio vincolo sinallagmatico, tra l’“indennità” di malattia delle “persone componenti l'equipaggio di navi mercantili nazionali ... e di rimorchiatori” e il rapporto di lavoro delle stesse. Da ciò l’effetto che la suddetta indennità, rientrando tra le fattispecie disciplinate dall'articolo 6 del Tuir per il quale “i proventi conseguiti in sostituzione di redditi ... e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti”, risulta imponibile perché univocamente risarcitoria della “perdita” di quei “redditi” che la malattia ha temporaneamente impedito, in modo assoluto, all'assicurato di percepire perché incapace, a causa della stessa, di “attendere al lavoro” per la cui esecuzione era stato ovvero (ex lege n. 1486 del 1962) potrebbe essere ingaggiato, in quest'ultima ipotesi “fino al massimo di un anno dalla dichiarazione” di temporanea inidoneità (“temporaneamente inidonei”).
 
La sentenza della Suprema corte in rassegna analizza il regime fiscale applicabile all’indennità di malattia riconosciuta al personale marittimo. In particolare, la questione posta all’attenzione del Collegio verte sul trattamento fiscale dell’indennità riconosciuta ai lavoratori del settore marittimo per inabilità temporanea e assoluta al lavoro.
L’Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che, confermando il pronunciamento del giudice di prima istanza, aveva disposto la legittimità dell’istanza di rimborso Irpef sulle ritenute operate dall'ente previdenziale del personale marittimo sulle indennità per inabilità assoluta al lavoro dallo stesso corrisposte. Le conclusioni dettate dal giudice di seconda istanza riposavano sostanzialmente sul fatto che “l'indennità in questione non ha natura di corrispettivo di un rapporto di lavoro in atto, né è rapportata ad esso, ma è unicamente legata alla impossibilità temporanea di prestarlo” e che “l'indennità, in quanto riferita ad inabilità temporanea assoluta, ha finalità indennitario-risarcitorie, essendo corrisposta per il solo fatto della malattia, a nulla rilevando che nel periodo di malattia, il lavoratore non abbia contratto di imbarco, mentre la mancata prestazione di lavoro costituisce un evento posto come condizione per l'applicazione della normativa indennitaria-assicurativa da parte dell'I.P.SE.MA." ("nel periodo di impossibilità di prestare lavoro, il marittimo percepiva l'indennità di che trattasi, anche se in quel periodo non figurava ingaggiato, sicché l'indennità veniva erogata in ragione della malattia")”.
 
Prescindendo dalla questione sollevata dal resistente in merito all’attuale vigenza nell’attuale sistema impositivo della norma che aveva disposto l’esenzione dall’imposta di ricchezza mobile delle indennità e degli assegni a favore degli assicurati o dei loro aventi diritto per le prestazioni previste dal regio decreto legge n.1918 del 23 settembre 1937, infatti, la tematica si incentrava sulla natura risarcitoria o reddituale delle suddette somme. Al riguardo, la Suprema corte osserva che “dalla… lettura nelle norme … - tenuto conto del costante riferimento al "lavoro" dell'assicurato in esse contenuto, sia come fatto generatore dell'obbligo assicurativo ("l'assicurazione ha inizio dal giorno in cui l'assicurato è imbarcato") sia come fatto impeditivo ("la malattia impedisca") della prestazione lavorativa ("attendere al lavoro") - discende evidente ed univoco lo stretto ed indissolubile nesso, fattuale e giuridico, quindi vero e proprio vincolo sinallagmatico, esistente tra “l'indennità" di malattia delle "persone componenti l'equipaggio di navi mercantili nazionali ... e di rimorchiatori" e il rapporto di lavoro delle stesse …. e, di conseguenza, la obbligata sussunzione della fattispecie (anche quanto alla "indennità giornaliera" di cui alla L. n. 1486 del 1962, art. unico essendo anche questa legata sempre alla "inabilità all'esercizio della navigazione", quindi ad una prestazione lavorativa, come agevolmente evincibile dall'inciso normativo "retribuzione goduta alla data dell'annotazione di sbarco sul ruolo") in quella specificamente prevista dall'art. 6, comma 2 ("classificazione dei redditi") D.P.R. n. 917 del 1986”.
 
Il fatto che le suddette indennità siano riconducibili all’articolo 6 del Tuir, poi, determina, sempre ad avviso della Corte, l’“imponibilità fiscale dei "proventi" e/o delle "indennità" detti perché univocamente risarcitori della "perdita" di quei "redditi" che la malattia ha temporaneamente impedito, in modo assoluto, all'assicurato di percepire perché incapace, a causa della stessa, di "attendere al lavoro" per la cui esecuzione era stato ovvero (ex lege n. 1486 del 1962) potrebbe essere ingaggiato, in quest'ultima ipotesi "fino al massimo di un anno dalla dichiarazione" di temporanea inidoneità ("temporaneamente inidonei")”.
 
L’oggetto dell’assicurazione (“inabilità al lavoro”), la modalità di determinazione dell’ammontare riconosciuto (“indennità giornaliera nella misura del 75 per cento del salario”) e il presupposto applicativo (“malattia [che] impedisca totalmente e di fatto all’assicurato di attendere al lavoro”), come rilevato anche nella sentenza in esame, costituiscono elementi decisivi per il riconoscimento della natura sostitutiva di reddito riguardo all’indennità in esame e del conseguentemente regime di imponibilità fiscale ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Tuir.
 
Questa ricostruzione, poi, oltre a essere in linea con il dettato letterale della disciplina regolativa e con un precedente pronunciamento del Collegio (Cassazione civile, sezione lavoro, 4 febbraio 1993, n. 1368) in cui era stato riconosciuto che l’“oggetto dell’assicurazione obbligatoria non è …la malattia in sé, ma l’inabilità temporanea al lavoro, che ne derivi – sia pure in via mediata – in dipendenza della conseguente necessità di sottoporsi a cure mediche o…ad interventi chirurgici”, risulta anche conforme alle indicazioni fornite al riguardo dall’Amministrazione finanziaria in un risalente pronunciamento di prassi.
Nella risoluzione n. 8/625 del 19 marzo 1993, infatti, il ministero delle Finanze aveva rilevato che “nella indennità per inabilità temporanea assoluta risulta affievolito, se non addirittura mancante, il carattere risarcitorio e di mera reintegrazione patrimoniale, e deve ravvisarsi in essa, invece, una funzione sostitutiva o integrativa della retribuzione per il periodo di durata dell' inabilità. Tale funzione è ricavabile anche dalle stesse norme che disciplinano le modalità e la misura delle erogazioni economiche in esame, che sono riferite al periodo di temporanea inabilità al lavoro e consistono in una indennità giornaliera pari al 75 per cento della retribuzione degli ultimi trenta giorni precedenti lo sbarco”.
Anche per l’Amministrazione finanziaria, dunque, la natura e le modalità applicative dell’indennità costituiscono un solido indice della natura “sostitutiva” e non risarcitoria dell’indennità per inabilità temporanea assoluta al lavoro corrisposta dalla Cassa marittima ai lavoratori del settore.   
 
 
a cura di “Giurisprudenza delle Imposte” edita da Assonime

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