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Giurisprudenza

Mediazione tributaria legittima.
La Consulta promuove la procedura

I precetti costituzionali, in linea di principio, non esprimono un divieto assoluto all’introduzione di rimedi amministrativi che possano ritardare l’accesso all’azione giudiziaria

A distanza di circa sei anni dall’introduzione nel nostro ordinamento dell’istituto della mediazione tributaria, a opera dell’articolo 39, comma 9, del Dl 98/2011 (convertito, con modifiche, dalla legge 111/2011), che ha inserito nel Dlgs 546/1992 l’articolo 17-bis, si vuole fare il punto su tale istituto, avendo riguardo alle pronunce della Corte costituzionale in materia.
Tale strumento deflativo, costituito da un’istanza di reclamo e da un’eventuale proposta di mediazione, costituisce un rimedio con finalità di filtro per ridurre il contenzioso innanzi al giudice tributario, analogamente a quanto previsto in diversi sistemi giuridici europei[1].
In particolare, l’articolo 17-bis richiamato, nella sua attuale formulazione[2], dispone che per gli atti degli enti impositori, nelle controversie di valore non superiore a 20mila euro[3], il ricorso produce altresì gli effetti di un reclamo e, ove formulata, di una proposta di mediazione, contenente una diversa rideterminazione della pretesa impositiva.
 
Per tali controversie, dunque, la proposizione dell’impugnazione produce, oltre agli effetti sostanziali e processuali tipici del ricorso, anche quelli del reclamo/mediazione e, ove quest’ultima fase dia esito positivo, formalizzato mediante un accordo di mediazione, le sanzioni vengono ridotte al 35 per cento[4].
Diversamente, se il procedimento di reclamo/mediazione si conclude in senso negativo, ossia il reclamo non viene accolto e non si addiviene a un accordo di mediazione, scaduto il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso, la controversia prosegue innanzi all’organo giurisdizionale.
 
Quanto all’ambito applicativo, occorre ricordare che la procedura di cui all’articolo 17-bis è stata estesa, a opera del Dlgs 156/2015, anche alle liti aventi per oggetto un atto impositivo o della riscossione, per le quali la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata.
 
Invece, nelle controversie riguardanti la restituzione di somme, la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo[5] nel quale siano indicati gli importi dovuti con i relativi termini e modalità di pagamento.
In pratica, le agenzie delle Entrate e delle Dogane provvedono all’esame del reclamo e della proposta di mediazione tramite apposite strutture, diverse e autonome da quelle che curano l’istruttoria degli atti reclamabili, mentre per gli altri enti impositori è previsto che la mediazione possa trovare applicazione compatibilmente con la propria struttura organizzativa.
 
Le pronunce della Corte costituzionale sull’istituto
Come è noto, la disciplina della mediazione è stata oggetto, per la prima volta, di un intervento della Corte costituzionale con la sentenza 98/2014.
Con tale pronuncia, in particolare, la Consulta ha chiarito che i precetti costituzionali, in linea di principio, non esprimono un divieto assoluto all’introduzione di rimedi amministrativi che possano ritardare l’accesso all’azione giudiziaria e ha ritenuto fondata, per contrasto con i principi di tutela giurisdizionale, diritto alla difesa e il principio di uguaglianza e ragionevolezza della norma, la sola questione che investiva l’originario comma 2 dell’articolo 17-bis (che prevedeva la sanzione dell’inammissibilità del ricorso per la mancata presentazione del reclamo, nonché la rilevabilità d’ufficio di tale inammissibilità in ogni stato e grado del giudizio).
Tuttavia, questo aspetto non riguarda l’attuale disciplina dell’istituto, poiché, già antecedentemente alla pronuncia della Corte, la procedura di mediazione era stata riformata sotto tale aspetto, prevedendo, il legislatore, la mera improcedibilità del ricorso, nel caso di mancato avvio della procedura di cui all’articolo 17-bis.
 
Di recente, peraltro, l’istituto è stato nuovamente oggetto di attenzione da parte della Consulta, che con l’ordinanza 38/2017, ne ha confermato la legittimità della relativa disciplina.
In particolare, fra i vari dubbi di legittimità sollevati, tutti dichiarati privi di fondamento dalla Corte, vi era quello relativo alla previsione che consente la trattazione della procedura di mediazione all’interno della struttura degli enti impositori, che hanno adottato l’atto impoesattivo.
Ad avviso dei giudici, cioè, la norma in esame, pur implicando la diversità delle persone fisiche che gestiscono la fase pre-contenziosa della mediazione tributaria, non sarebbe stata sufficiente ad assicurare la terzietà e l’autonomia della struttura che gestisce la procedura, soprattutto con riferimento all’effettività del diritto alla difesa di cui all’articolo 111 della Costituzione, ferma restando la dipendenza gerarchica dei funzionari mediatori dal direttore dell’ufficio. La norma, cioè, si sarebbe posta in contrasto con il diritto di difesa, il principio di ragionevolezza, nonché il diritto a non essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
 
Ex adverso, la Corte ha rilevato che la mediazione tributaria costituisce una forma di composizione pregiurisdizionale delle controversie basata sull’intesa raggiunta, fuori e prima del processo, dalle stesse parti (senza l’ausilio di terzi), che agiscono quindi su un piano di parità.
Dunque, è da escludere che un tale procedimento conciliativo, il cui esito positivo è rimesso anche al consenso dello stesso contribuente, possa violare il suo diritto di difesa, il principio di ragionevolezza o, tanto meno, il diritto a non essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
 
[1] In particolare, il legislatore interno sembra essersi ispirato al corrispondente istituto di diritto francese, che tende a favorire la soluzione delle controversie fra contribuenti e amministrazione finanziaria già in sede precontenziosa, attraverso la previsione della réclamation préalable davanti all’autorità amministrativa. Tale fase è seguita da un contraddittorio, il quale può concludersi con un accordo fra l’amministrazione e il contribuente che preveda il condono e la transazione tributaria. In particolare, il condono permette di ottenere una remissione o una diminuzione delle imposte regolarmente stabilita, mentre la transazione ha lo stesso effetto, ma solo sulle maggiorazioni e le penalità fissate. In caso di mancato accordo tra le parti, è, inoltre, prevista la possibilità di ricorrere a degli organismi imparziali di conciliazione come la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires (composta da rappresentanti dell’amministrazione e dei contribuenti e presieduta da un magistrato), oppure al Comité consultatif pour la repression des abus de droit, (composto da magistrati del Consiglio di Stato e della Corte di cassazione, da un professore della facoltà di diritto e dal direttore generale delle Imposte).
[2] La disposizione è stata oggetto di importanti modifiche per effetto dell’articolo 9 del Dlgs 156/2015 recante «Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23».
[3] Con circolare 9/2012 (documento di prassi che, sebbene relativo alla previgente formulazione della norma è valevole ancora oggi per quegli aspetti della disciplina che non sono stati riformati), al punto 1.3, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il valore della lite è dato non dall’importo accertato (sia esso tributo o sanzione), bensì dall’importo in contestazione, per cui se il contribuente contesta solo una parte del tributo accertato (o della sanzione irrogata) il valore della lite sarà dato dalla sola quota contestata. Inoltre, il valore della lite va calcolato con riferimento al singolo atto impugnato.
[4] Nella previgente disciplina, invece, la riduzione era fissata al 40% delle somme irrogabili in rapporto dell’ammontare del tributo risultante dalla mediazione e, in ogni caso, la misura delle sanzioni non poteva risultare inferiore al 40% dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.
[5] L’accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
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