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Giurisprudenza

Messo non puntuale, la notifica tardiva si paga a caro prezzo

Il Comune deve risarcire il danno per la mancata o intempestiva consegna di un atto tributario in scadenza

Sussiste responsabilità contrattuale in capo al Comune per l'ipotesi in cui un suo messo non abbia correttamente svolto l'incarico - da qualificarsi come mandato ex lege - attribuitogli dall'Amministrazione statale di notifica di un avviso di rettifica in scadenza. In questa ipotesi, il danno potrà quantificarsi, in presenza di determinati presupposti, in misura pari all'ammontare delle imposte e degli accessori al cui recupero l'atto tributario era diretto.
Queste le conclusioni della Cassazione con la sentenza n. 26118 del 30 ottobre 2008.

La vicenda tributaria
Un ufficio dell'ex ministero delle Finanze richiedeva a un Comune di procedere alla notificazione di un avviso di rettifica Iva. Alla richiesta, pervenuta all'ente locale il 22 dicembre 1989, il messo comunale dava attuazione secondo modalità estranee a quelle indicate nell'articolo 60 del Dpr 600/1973, provvedendo, tra l'altro, all'inoltro al destinatario di una lettera raccomandata soltanto in data 12 gennaio 1990, successivamente cioè alla scadenza del termine di decadenza per l'esercizio del potere impositivo (il 31 dicembre 1989).
A seguito dell'impugnazione proposta dall'interessato avverso l'atto impositivo, il giudice tributario - sia di primo che di secondo grado - riconosceva fondata l'eccezione del contribuente di tardività della notificazione e la conseguente decadenza dell'Amministrazione finanziaria dalla pretesa fiscale.

Il giudizio civile di merito
Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Brescia, l'Amministrazione finanziaria conveniva in giudizio il Comune per ottenere il risarcimento dei danni derivati dalla erronea e tardiva notificazione dell'atto in questione.
Il Tribunale rigettava il ricorso, ritenendo che con riferimento alle notificazioni di atti nell'interesse dell'Amministrazione finanziaria, il Comune non fosse tenuto a rispondere dei danni arrecati dal messo, ancorché quest'ultimo fosse dipendente dell'ente locale.
In secondo grado, tuttavia, la Corte di appello di Brescia ribaltava l'esito della prima pronuncia, condannando il Comune al risarcimento dei danni richiesti. Secondo i giudici, l'ente territoriale avrebbe dovuto rispondere del danno, in ragione della violazione del rapporto di preposizione gestoria intercorrente con l'Amministrazione finanziaria e qualificabile in termini di mandato ex lege: veniva invece escluso che, nella fattispecie, si fosse instaurato un rapporto di servizio diretto tra la stessa A.F. e il messo, operante alle esclusive dipendenze dell'ente locale.

Il giudizio di legittimità
Avverso la sfavorevole sentenza d'appello, il Comune proponeva ricorso per cassazione contestando, in particolare, l'applicabilità del principio secondo cui avrebbe dovuto rispondere dell'operato del proprio messo anche quando la notificazione fosse avvenuta a istanza di diverso ente pubblico e, in questo caso, dell'Amministrazione finanziaria.
Sosteneva, inoltre, che la notificazione era avvenuta nel rispetto delle disposizioni contenute nel richiamato articolo 60.

Il motivo d'impugnazione è stato disatteso dalla Suprema corte che, innanzitutto, ha confermato l'inquadramento - operato in sede di merito - del conferimento, da parte dell'Amministrazione finanziaria al Comune, del compito di procedere tramite i messi municipali alla notificazione dell'avviso tributario come mandato ex lege.
In tali ipotesi, infatti la richiesta da parte del Fisco di notifica di un atto impositivo non determina l'inquadramento del messo comunale nell'organizzazione dello stesso richiedente. Piuttosto, precisa la sentenza 26118/2008, i messi municipali rimangono comunque dipendenti dell'ente locale e quindi agiscono, anche nell'esecuzione del compito in questione, "in adempimento degli obblighi derivanti dal loro rapporto di impiego con il Comune …".

Da tali premesse, la Cassazione fa scaturire la responsabilità contrattuale del Comune verso l'Amministrazione statale, connessa - per l'accertata mancata osservanza delle regole in tema di notifiche di atti tributari - al negligente svolgimento del conferito mandato ex lege.
Circa la quantificazione del danno subito, la Suprema corte ha avallato la conclusione raggiunta dai giudici di merito, secondo i quali l'ufficio finanziario poteva legittimamente giovarsi della presunzione di corrispondenza del danno stesso all'ammontare delle imposte e degli accessori al cui recupero l'avviso di rettifica era volto.
A tale conclusione si era pervenuti anche sul duplice rilievo che, da un lato, nel ricorso proposto alla Commissione tributaria il contribuente si era limitato a eccepire la tardività della notificazione dell'avviso, senza sollevare alcuna eccezione di merito avverso la pretesa impositiva, dall'altro, perché nel giudizio civile il Comune aveva opposto soltanto una generica contestazione, omettendo di dedurre e provare l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'obbligazione tributaria.

Infine, la Cassazione ha ritenuto ineccepibile la qualificazione operata in sede di merito del risarcimento dovuto dall'ente locale come debito non di valuta ma di valore "soggetto, dunque, anche al cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, trattandosi di debito d'indole risarcitoria da inadempimento di un'obbligazione non pecuniaria (ma ex mandato) e non per legge direttamente rapportato all'entità della pretesa fiscale pregiudicata, ma a questa solo commisurato per equivalente pecuniario".
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