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Giurisprudenza

Le misure anticrisi giustificano
la riduzione del credito d’imposta

Non viola il principio dell’affidamento tutelato dalla Carta costituzionale la norma che ha limitato il bonus per la ricerca, seppure i relativi costi erano già sostenuti

La pronuncia della Corte delle leggi n. 149/2017 conferma la propria giurisprudenza sulla sottoposizione del principio dell’affidamento dei cittadini alla normativa emessa dai pubblici poteri “al normale bilanciamento proprio di tutti i diritti e valori costituzionali”, già espresso dalle decisioni della Consulta citate da questa in nota n. 16/2017, n. 203/2016, n. 264/2012, tra i quali viene qui in rilievo quello fissato nell’articolo 81 della Costituzione, come modificato dall’articolo 1, legge costituzionale n. 1/2012.
Infatti, viene statuito, al primo comma, che lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico e, al secondo comma, che il ricorso all’indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
L’evento eccezionale è stato individuato nella crisi economica internazionale del 2008 che contagiò l’Italia, per fronteggiare la quale venne emanato il Dl n. 185/2008, contenente una manovra economica concepita, ex articolo 35, a saldi nulli, nel senso che, per fronteggiare le maggiori uscite, si previdero nuove entrate e riduzioni di spesa, tra cui, all’articolo 29, comma 1, un tetto massimo fruibile dalle imprese dei crediti d’imposta pur previsti dall’articolo 1, commi da 280 a 283, della legge n. 296/2006.

La Corte di cassazione ha sollevato dubbi sul rispetto del principio di affidamento perché l’articolo 29, comma 1, citato, nell’introdurre un tetto massimo di stanziamento e una procedura per la selezione dei crediti d’imposta regolati dall’articolo 1, commi 280-283, legge n. 296/2006, “non fa salvi i diritti e le aspettative sorti in relazione ad attività di ricerca e sviluppo avviate prima del 29/11/2008”, ossia dalla data di entrata in vigore del Dl n. 185/2008.

La Consulta nega tale violazione della Carta fondamentale, in quanto l’intervento retroattivo del legislatore può incidere sull’affidamento dei cittadini a condizione che trovi giustificazione in principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, ossia abbia una causa normativa adeguata, come un interesse pubblico sopravvenuto o un’inderogabile esigenza, e sia comunque rispettoso del principio di ragionevolezza inteso, anche, come proporzionalità.
La “causa normativa adeguata”, già evidenziata nelle sentenze della Corte n. 203/2016, n. 34/2015, n. 92/2013, nn. 308, 170 e 103 del 2013, nn. 64 e 78 del 2012, è stata qui rinvenuta nella necessità di fronteggiare la grave crisi economica, in quanto lo stanziamento delle minori somme per il biennio 2008 e 2009 era funzionale ad acquisire disponibilità finanziarie per fronteggiare il contagio della crisi economica internazionale “e redistribuire risorse secondo un preciso disegno perequativo”.
 
I principi di proporzionalità e di ragionevolezza, dalla pronuncia della Corte di legittimità costituzionale che si annota, sono stati ritenuti rispettati dalla legge del 2008 perché, a seguito dei successivi interventi normativi, la posizione dei titolari di crediti perdenti, ossia quelli esclusi in quanto risultati tardivi nella presentazione informatica della richiesta del credito d’imposta, non è stata incisa in maniera assoluta, poiché gli ulteriori stanziamenti previsti per costoro hanno permesso la copertura di circa metà dei loro crediti.
In secondo luogo, il giudice delle leggi afferma che “per quanto la riduzione sia consistente, va ricordato che i crediti d’imposta originariamente riconosciuti andavano a coprire il 10 per cento dei costi delle attività di ricerca (il 40 per cento nel caso di contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca), cosicché l’ablazione retroattiva nei confronti dei soggetti non ammessi al beneficio fiscale è stata del solo 5 per cento circa dei costi sostenuti (20 per cento per le attività convenzionate con università ed enti pubblici): il venir meno di tale posta non può, dunque, aver avuto una incidenza decisiva sul complessivo andamento economico delle imprese”.
 
Tali conclusioni non devono destare stupore perché, con la decisione 11 febbraio 2015, n. 10, la Corte costituzionale ritenne sì illegittimo per violazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza e della proporzionalità, per incongruità dei mezzi approntati dal legislatore rispetto allo scopo, in sé e per sé legittimo, l’articolo 81, commi 16, 17 e 18, del Dl n. 112/2008, sull’addizionale Ires a carico solo di alcune imprese, ma soltanto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale.
In buona sostanza, i diritti quesiti non sono più ritenuti intoccabili in presenza di gravi crisi economiche.
 
 
a cura di Giurisprudenza delle imposte edita da ASSONIME
 
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