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Giurisprudenza

La mobilia utilizzata in un negozio non è oggetto di “distribuzione al pubblico”

È la conclusione a cui è pervenuta la Corte di Giustizia con la sentenza del 17 aprile 2008 relativa alla causa C-456/06

La questione pregiudiziale interpretativa è stata sollevata dalla Corte federale di Cassazione della Germania a cui è stato proposto ricorso, da una società tedesca, contro una decisione del giudice di primo grado. La Corte di Giustizia delle Comunità europee, con sentenza del 17 aprile 2008 relativa alla Causa C-456/06, ha chiarito che “la nozione di distribuzione al pubblico, effettuata in modo diverso dalla vendita, dell’originale di un’opera o di una copia di essa, ai sensi dell’art. 4, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, implica esclusivamente un trasferimento della proprietà di tale oggetto. Di conseguenza, non costituiscono una forma di distribuzione di tal genere né il semplice fatto di accordare al pubblico la possibilità di utilizzare le riproduzioni di un’opera protetta dal diritto d’autore, né l’esposizione al pubblico di tali riproduzioni senza che neppure sia concessa la possibilità di utilizzarle”.
La questione pregiudiziale interpretativa è stata sollevata dalla Corte Federale di Cassazione della Germania alla quale è stato proposto ricorso, da una società tedesca, contro una decisione del Giudice di primo grado. Con tale decisione, il giudice di primo grado aveva riconosciuto il diritto di una società italiana a ottenere il risarcimento dei danni da parte della ricorrente.

Le origini della controversia
Una società italiana produce mobili con un design distinto e individuabile. Una società tedesca, che vende abbigliamento in Germania, ha utilizzato uno di tali mobili, acquistato regolarmente in Italia,  per allestire gli spazi all’interno dei punti vendita. La società tedesca è stata condannata in primo e secondo grado, su richiesta dell’italiana, al risarcimento dei danni a favore di quest’ultima per aver effettuato una “distribuzione al pubblico” senza averne diritto. La società condannata ha impugnato la decisione davanti alla Corte Federale di Cassazione della Germania.

Le questione pregiudiziali
La Cassazione tedesca ha chiesto al giudice comunitario di stabilire se l’esposizione di mobili in spazi commerciali aperti al pubblico rappresenti una forma, diversa dalla vendita, di “distribuzione al pubblico” secondo la definizione contenuta nell’articolo 4, n. 1, della direttiva 2001/29/CE, che riconosce agli autori di opere artistiche, protette dal diritto d’autore, il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico delle loro creazioni. Se la predetta utilizzazione di beni viene considerata “distribuzione al pubblico”, la Cassazione tedesca chiede altresì di conoscere se la tutela della libera circolazione delle merci (articoli 28 e 30 del Trattato CE) possa essere in contrasto con l’esercizio del diritto di distribuzione nell’ipotesi in cui i beni non godano della protezione del diritto d’autore negli Stati membri.

I principi della direttiva 2001/29/CE
La direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione dei diritti d’autore degli stati membri si basa su alcuni principi fondamentali per la tutela di creatori ed artisti. Secondo quanto previsto dal nono, decimo e undicesimo considerando, ogni armonizzazione del diritto d’autore dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale. La direttiva prevede, inoltre, che occorre corrispondere un adeguato compenso agli autori per le loro opere al fine di garantire l’autonomia e la dignità degli stessi creatori. In merito all’estensione della protezione del diritto d’autore, è importante sottolineare che esso include anche il diritto esclusivo di controllare la distribuzione, all’interno della Comunità, dell’opera incorporata in un supporto tangibile. Il “diritto di distribuzione” previsto dall’articolo 4 della più volte citata direttiva stabilisce che gli autori di opere protette hanno il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico “attraverso la vendita o in altro modo” dell’originale o di loro copie. Tuttavia, ai sensi dello stesso articolo 4, la prima vendita (o il primo trasferimento di proprietà), da parte del titolare del diritto dell’originale di un’opera nella Comunità, esaurisce il contenuto del diritto di distribuzione ovvero di controllare la rivendita della creazione. Inoltre, secondo quanto precisato nella stessa direttiva, la normativa comunitaria rappresenta anche un mezzo per l’attuazione dei trattati internazionali in materia.

La Corte di Giustizia delle Comunità europee
Secondo la Corte, l’articolo 4 della direttiva in esame non prevede una definizione sufficiente e completa della nozione di “distribuzione al pubblico”. In particolare, non è chiaro quali siano le forme di distribuzione al pubblico, diverse dalla vendita, rientranti nell’ambito di applicazione del diritto d’autore. Occorre, pertanto, far riferimento, come indicato dalla stessa direttiva, ai trattati internazionali in materia. Al riguardo, il giudice comunitario cita il trattato sul diritto d’autore e quello sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale. Dall’esame dei predetti trattati internazionali, si evince che essi ricollegano la nozione di distribuzione delle opere, in originale o in copia, a quella di trasferimento della proprietà. In sostanza, non si ha “distribuzione al pubblico” senza un corrispondente passaggio di proprietà. Ne consegue che, alla luce dei citati trattati internazionali, l’articolo 4 della direttiva 2001/29, prevedendo la distribuzione delle opere attraverso “la vendita o in altro modo”, deve essere interpretato nel senso di considerare la distribuzione soltanto quando implica il trasferimento della proprietà della creazione. Pertanto, in base alle indicazioni fornite dal giudice tedesco, è chiaro che la fase di esposizione della mobilia per la vendita di abbigliamento, fase successiva all’acquisto degli stessi mobili, non realizza l’ipotesi di trasferimento di proprietà dei mobili nei confronti di terzi (clienti del negozio), ma rappresenta un’utilizzazione dei beni non tutelata dalla direttiva europea sul diritto d’autore. Infine, considerato che il comportamento della società tedesca non può essere qualificato come “distribuzione”, la Corte di giustizia ha ritenuto di non doversi esprimere sulla seconda questione pregiudiziale.
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