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Giurisprudenza

Modellini di auto, navi e aerei:
il carburante non evita l’accisa

Assoggettato al tributo l’utilizzo del metanolo, in miscela con olio di ricino e nitrometano, per far funzionare i micromotori a scoppio dei veicoli in scala ridotta

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Con la sentenza n. 27669/2013, la Cassazione si è pronunciata nell’ambito di una controversia volta ad accertare se sia dovuta, o meno, l’accisa su una miscela – composta, nel caso di specie, da alcole metilico (detto anche “metanolo”), olio di ricino e nitrometano – impiegata per l’alimentazione di micromotori a scoppio destinati ad azionare modelli in scala ridotta di auto, navi e aerei.
La questione sottoposta ai giudici di legittimità riguarda, in particolare, l’interpretazione della disposizione dell’articolo 21, comma 5, del Testo unico delle accise (Tua, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504), nel testo vigente ratione temporis, secondo la quale “è tassato come carburante qualsiasi altro prodotto destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come carburante o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti. I prodotti di cui al presente comma possono essere sottoposti a vigilanza fiscale, anche quando non destinati ad usi soggetti ad accisa …”.
 
Secondo l’interpretazione fornita dal giudice di appello con l’impugnata sentenza, l’assimilazione operata dall’Amministrazione doganale tra l’alcole metilico (che costituiva la base della miscela) e la benzina super doveva considerarsi illegittima, in quanto il metanolo è un alcole e non potrebbe quindi essere ricompreso tra gli oli minerali, né tra gli idrocarburi; la mancanza di “omogeneità ed affinità” tra tali prodotti impediva, inoltre, l’individuazione della relativa aliquota d’imposta e, di conseguenza, la corretta determinabilità dell’accisa, che altrimenti sarebbe stata affidata a criteri meramente arbitrali.
 
La Cassazione non ha ritenuto di poter condividere tali conclusioni.
Secondo i giudici di legittimità, infatti, occorre preliminarmente rilevare che l’alcole metilico è un prodotto di per sé non soggetto ad accisa, ma soltanto al regime di vigilanza fiscale previsto dall’articolo 2 del decreto legge 18 giugno 1986, n. 282 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462), confermato dall’articolo 66 del Tua e che si applica secondo le modalità di cui al decreto del ministro delle Finanze 10 agosto 1986. Tuttavia, dall’esame delle disposizioni dell’articolo 21 del Tua emerge in modo univoco che il legislatore ha inteso sottoporre ad accisa alcuni prodotti in quanto tali (puri o miscelati che siano: articolo 21, commi 1 e 4), nonché sottoporre ad accisa altri prodotti in funzione esclusivamente dell’impiego cui sono destinati (in quanto, cioè, utilizzati come carburante, o additivi per carburante, o come combustibile per riscaldamento: articolo 21, commi 2 e 5).
 
In relazione al presupposto d’imposta fondato sulla utilizzazione del prodotto, la norma in esame non pone quale elemento indefettibile una corrispondenza, né una “assimilazione merceologica” tra i prodotti indicati nei diversi commi, distinguendo nettamente tra la nozione di “prodotto-olio minerale” (identificato sempre con il codice di nomenclatura combinata) e quella di “carburante o combustibile” (che si caratterizza, invece, esclusivamente in relazione al tipo di funzione energetica svolta dal prodotto).
In particolare, la disposizione del comma 2 dell’articolo 21 del Tua prende in considerazione determinati prodotti che, teoricamente, sarebbero esclusi da imposizione, ma che tuttavia vengono assoggettati ad accisa in relazione alla loro potenziale destinazione o al loro specifico utilizzo come carburante o combustibile, venendo in rilievo quale presupposto impositivo “l’intero ciclo economico del prodotto, dalla fabbricazione al consumo” e avendo, quindi, riguardo la norma “alla destinazione d’uso impressa ab origine dalla fabbrica, alla eventuale indicazione di impiego pubblicizzata nella fase di distribuzione o comunque risultante dalle specifiche modalità di vendita, alla concreta destinazione da parte del consumatore finale”.
In questi termini, con riferimento al prodotto denominato biothermo, destinato a uso combustibile per riscaldamento, si vedano le sentenze 17 gennaio 2005, n. 814, e 28 marzo 2012, n. 4950, nonché l’ordinanza 16 ottobre 2011, n. 21538.
 
Non potendosi considerare esaustivo l’elenco di prodotti individuati dalla nomenclatura combinata potenzialmente destinabili, o concretamente utilizzati, come “carburanti o combustibili” – avuto riguardo agli imprevedibili impieghi dei diversi prodotti nelle applicazioni tecniche e al costante sviluppo delle ricerche scientifiche – con il comma 5 dell’articolo 21 del Tua è stata, dunque, introdotta una disposizione di chiusura, alla quale non sono estranei anche fini antielusivi, volta a ricomprendere nella sfera di imposizione “qualsiasi altro prodotto" (e, quindi, qualsiasi prodotto non ascrivibile ad alcuna delle categorie merceologiche di oli minerali già disciplinate nei precedenti commi) destinato, messo in vendita o concretamente impiegato come “carburante” (comma 5), venendo pertanto in questo caso in rilievo il prodotto, in relazione al presupposto impositivo, non per le sue caratteristiche fisico-chimiche (assimilabili o affini a quelle degli oli minerali), ma per la sua specifica funzione economica, in quanto bene “succedaneo” ai prodotti definiti come oli minerali, essendo di fatto utilizzato per ottenere il medesimo risultato energetico.
 
In conclusione, occorre aggiungere che – oltre a trovare conferma nella giurisprudenza comunitaria (vedi i principi affermati nella sentenza della Corte di giustizia Ue, 18 dicembre 2008, causa n. C-517/07) nonché nella prassi amministrativa nazionale (vedi la comunicazione dell’Agenzia delle dogane, prot. n. 62533/R.U. del 9 dicembre 2008) – tale orientamento interpretativo mantiene la sua coerenza e validità anche in relazione alla nuova formulazione dell’articolo 21 del Tua, risultante dal recepimento della direttiva 2003/96/Ce del 27 ottobre 2003, che ristruttura il regime comunitario di tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità; recepimento attuato, nel nostro ordinamento, con il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, entrato in vigore il 1° giugno 2007.
 
Nel novellato contesto normativo (articolo 21, comma 1, Tua), infatti, l’alcole metilico – rientrante tra “i prodotti di cui al codice NC 2905 11 00, non di origine sintetica” – è considerato un “prodotto energetico” (categoria che ricomprende un ampio insieme di prodotti, di cui gli oli minerali sono una parte, sebbene la più rilevante) e, come tale, rientra nel campo di applicazione dell’accisa solo se destinato a essere utilizzato come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori.
 
 
a cura di Giurisprudenza delle imposte edita da ASSONIME
 
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