Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Giurisprudenza

Mutuo invisibile alle ipocatastali

Imponibile dato dal solo valore dell'immobile trasferito o conferito, al lordo delle componenti negative

_2313.jpg
Nel caso di conferimenti in società, la base imponibile delle imposte ipotecaria e catastale va determinata tenendo conto del valore degli immobili in sé considerati, restando preclusa la possibilità di detrarre dallo stesso l'importo del mutuo garantito da ipoteca gravante sull'immobile conferito e accollato alla conferitaria. E' quanto stabilito dalla Cassazione con la sentenza 26854/2007, alla fine di un collegamento logicamente coordinato tra le disposizioni che regolano i tributi ipo-catastali e quelle relative all'imposta di registro.

Il caso
La costituzione di una immobiliare avveniva mediante il conferimento di denaro e di immobili gravati da mutui ipotecari, accollati dalla nuova società. Al momento della registrazione dell'atto di trasferimento, si era provveduto a riscuotere le imposte, che si rendevano applicabili alla fattispecie, ossia quella ipotecaria e catastale, in misura proporzionale, determinandole, così come avviene per l'imposta di registro, sulla base del valore degli immobili conferiti al netto del valore del mutuo.

In seguito l'ufficio emetteva un avviso di liquidazione, al fine di ottenere il pagamento di maggiori imposte di trascrizione e catastali, sostenendo che la base imponibile avrebbe dovuto, al contrario di quanto effettuato all'atto della registrazione, essere individuata nel valore degli immobili conferiti al lordo dei mutui.

Il ricorso presentato dai contribuenti era accolto dall'adita Commissione provinciale, le cui conclusione venivano, però, ribaltate dalla Ctr. Da qui, il riscorso per cassazione, con il giudice di legittimità che ha confermato la decisione di secondo grado favorevole all'Amministrazione.

La Suprema corte si è, in primo luogo, rifatta all'articolo 11, comma 1, del Dlgs 347/1990, il quale obbliga coloro che richiedono le formalità di "di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari" e le volture catastali a pagare, rispettivamente, l'imposta ipotecaria e quella catastale.
Il vero e proprio punto di partenza del ragionamento dei giudici è, però, rappresentato dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo, secondo cui "l'imposta proporzionale dovuta sulle trascrizioni è commisurata alla base imponibile determinata ai fini dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni".
Per il Collegio, difatti, dal momento che - mentre l'imposta di registro si applica in linea di principio a tutti i trasferimenti, indipendentemente dall'oggetto (con aliquote e modalità di imposizione nei vari casi diverse) - le imposte ipotecaria e catastale incidono sui trasferimenti immobiliari, quando la relativa legge rinvia alla base imponibile determinata ai fini del Registro, il riferimento è alla base imponibile di ogni singolo bene immobile compreso nel trasferimento e non a quella del trasferimento complessivamente considerato.

Ne consegue, ancora secondo i giudici, che la commisurazione delle imposte ipotecaria e catastale "alla base imponibile determinata ai fini dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni" non può affatto essere intesa nel senso di una sua coincidenza con quella dell'imposta di registro sull'atto di trasferimento comprensivo degli immobili cui si riferiscono la formalità o la voltura, perché le disposizioni richiamate chiariscono solamente che a uno stesso immobile non può essere attribuita una valutazione diversa ai fini delle tre imposte in questione.

Data la differenza di oggetto di ciascun tributo (trasferimento di ricchezza mobiliare o immobiliare per il Registro, formalità che riguardano solo i beni immobili per le altre due imposte), ognuna di esse conserva, quindi, secondo la Corte, la propria autonomia in ordine alla concreta determinazione della base imponibile.

Una opinione, quella sopra esposta, espressa in coerenza con quanto già reiteratamente affermato dalla stessa Cassazione: ove si trasferisca un complesso aziendale comprendente beni immobili o si proceda alla costituzione di società mediante conferimento anche di beni immobili, il fatto che agli stessi debba essere attribuito un identico valore sia ai fini del Registro sia ai fini delle imposte ipotecaria e catastale ("commisurate alla base imponibile determinata ai fini dell'imposta di registro") non fa venir meno la diversità di oggetto propria di ogni singolo tributo (rispettivamente, trasferimento di ricchezza, mobiliare o immobiliare, e formalità che riguardano solo i beni immobili). La conseguenza è che la base imponibile ai fini delle imposte ipotecaria e catastale va determinata tenendo esclusivamente conto dell'oggettivo e intrinseco valore dell'immobile in sé considerato, al lordo delle componenti negative del complessivo trasferimento o conferimento e (segnatamente, Cassazione, sentenza 10486/2003) degli eventuali mutui, garantiti da ipoteche gravanti sull'immobile trasferito, accollati al cessionario o alla conferita ria.
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/mutuo-invisibile-alle-ipocatastali