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Giurisprudenza

La negoziazione di crediti è prestazione di servizi?

A questo interrogativo ha risposto il 21 giugno scorso la Corte di Giustizia relativamente a una richiesta di pronunzia pregiudiziale

In particolare è stato richiesto ai giudici comunitari se possa configurarsi come prestazione di servizi (ai fini Iva) l’insieme di operazioni svolte da un soggetto passivo relative alla negoziazione con propri clienti di crediti concessi da altri soggetti e con cui il negoziatore si sia accordato per l'erogazione del prestito. La Corte di Giustizia delle Comunità europee si è espressa 21 giugno 2007 sulla richiesta di pronunzia pregiudiziale avanzata dall'autorità  giudiziaria tedesca a seguito del ricorso proposto dal signor Ludwig Volker contro l'Amministrazione fiscale della Germania.

L’oggetto della controversia
La controversia concerne la conformità della normativa tedesca in materia di imposta sul valore aggiunto con la disciplina dettata dal legislatore comunitario in materia di prestazione di servizi. In buona sostanza ai giudici comunitari è stato chiesto se possa configurarsi come "prestazione di servizi" (ai fini Iva) l'insieme di operazioni svolte da un soggetto passivo e concernenti la negoziazione con propri clienti di crediti concessi da altri soggetti e con cui il negoziatore si sia in precedenza accordato in riferimento alle condizioni generali di erogazione del prestito. Si tratta di individuare se la prestazione in esame, che comprende anche la valutazione da parte del soggetto negoziatore delle generali condizioni economiche e finanziarie dei propri clienti, possa assurgere al rango di "prestazione principale" o sia, per contro, una prestazione non autonoma, bensi accessoria alla prestazione principale della erogazione di un servizio finanziario e, come tale, non rientrante nella previsione dell'articolo 13, B, lett.d), n.1 della sesta direttiva CEE, che prevede che "….sono, tra le altre, esenti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto: la concessione e la negoziazione di crediti nonchè la gestone di crediti da parte di chi li ha concessi.".

Il protagonista della controversia
Nel caso in esame si tratta, pertanto, di stabilire se la prestazione fornita dal signor Volker ( che svolge la professione di consulente finanziario indipendente per conto di una società finanziaria sulla base di un contratto di agente commerciale) e consistente nella valutazione della situazione finanziaria dei propri clienti e nell’indirizzarli verso soggetti terzi per ottenere dei prestiti, sia riconducibile alla tipologia di prestazioni enumerate dal legislatore comunitario all'articolo 13. O se, per contro, ricorre la fattispecie dell’articolo 13 nei soli casi in cui sussista un rapporto contrattuale diretto tra l'intermediario e, da un lato, il destinatario del prestito e, dall'altro, l'erogatore del prestito suddetto con cui l'intermediario entra in contatto per stabilire i termini del contratto di mutuo con gli eventuali mutuatari.

La valutazione della Corte: la prima questione
La Corte si è preliminarmente soffermata sulla valutazione dell’attività fornita dal ricorrente, stabilendo che essa può ritenersi  riconducibile a una prestazione con carattere unitario e assimilabile all’attività di negoziazione di crediti se, alla luce degli elementi oggettivi emergenti dalla fattispecie concreta, risulta che la prestazione di consulenza svolta dal signor Volker abbia carattere accessorio e prodromico alla successiva prestazione di negoziazione di crediti. Ove tale condizione risulti soddisfatta (compito demandato al giudice a quo, competente all'accertamento del "fatto" ) anche alla attività di consulenza svolta dal ricorrente sara' riconosciuto l’esonero da imposta proprio per il carattere di strumentalità che lega tale prestazione a quella principale di negoziazione di prestiti.

La valutazione della Corte: la seconda questione
La seconda questione posta all'attenzione dei giudici comunitari riguarda la possibilità di ricomprendere nell’attività di negoziazione di crediti anche l’attività di mediazione svolta da un soggetto passivo senza, però, che costui sia contrattualmente legato ad alcuna delle parti del contratto di mutuo che le stesse decideranno eventualmente di stipulare. Come d’abitudine, la Corte ha dapprima sottolineato la necessità che l’interpretazione delle norme comunitarie che introducono, come quella dell’articolo 13, delle radicali eccezioni al funzionamento del sistema Iva, deve essere rigorosa per evitare che interpretazioni e applicazioni disomogenee si riflettano negativamente sul  generale contesto del mercato unico. Per questo è opportuno non soltanto avvalersi di una interpretazione strettamente aderente al testo ma, anche, chiarirla e corroborarla alla luce della natura e funzione delle operazioni descritte dalla norma.

L’interpretazione della parola "negoziazione"
Con riferimento all’interpretazione dell’espressione "negoziazione" utilizzata dal legislatore comunitario all’articolo 13, i giudici rilevano che tale termine non riceve, in alcun punto della direttiva, una definizione. È indubbio che il termine indica un servizio reso a un soggetto per rendere possibile il compimento di ulteriori attività avvalendosi di servizi resi da soggetti terzi. Nella sentenza Csc_Financial Services, la Corte ebbe a  precisare  che "l'attività di negoziazione è un'attività di mediazione che puo' consistere nell'indicare ad una parte contrattuale le occasioni per concludere un determinato contratto, nell'entrare in contatto con la controparte e nel negoziare in nome e per conto del cliente i particolari delle prestazioni reciproche, poichè la finalità di tale attività è quella di fare il necessario affinchè due parti concludano un contratto senza che il negoziatore abbia un proprio interesse riguardo al contenuto del medesimo". Da cio' consegue, a giudizio della Corte, che il riconoscimento di una attività di negoziazione non deve necessariamente presupporre l’esistenza di vincoli contrattuali tra il negoziatore e le parti del contratto di credito.

Prestazioni intermedie e risultato unitario
In particolare i giudici ritengono che le operazioni in questione (attività di negoziazione) possano scomporsi in una serie di attività con carattere preparatorio e ausiliario alla realizzazione della prestazione "ultima". Di conseguenza l’attività complessivamente svolta dal soggetto risulta essere caratterizzata da una serie di prestazioni "intermedie" che, però, sono finalizzate al raggiungimento di un risultato unitario. Poichè dalla lettura dell'articolo 13, parte B, lett. D), punto 1 della sesta direttiva non si evince alcun ostacolo affinchè il servizio di "negoziazione di crediti" si scinda in due prestazioni nè si evince che il mediatore deve essere  contrattualmente legato alle parti del contratto di mutuo, la Corte conclude che l’attività svolta dal ricorrente rientri nell’esenzione prevista dall’articolo 13 della sesta direttiva, non assumendo alcuna rilevanza la sussistenza di rapporti contrattuali con le parti del contratto di prestito per la qualificazione della fattispecie come "attività di negoziazione".
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