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Giurisprudenza

Nelle plusvalenze da cessione
non si contano tutte le spese

Sono irrilevanti quelle che attengono alla manutenzione o alla buona gestione dell'immobile poiché non incrementano la consistenza o il valore del bene

fondo

Secondo gli articoli 67 e 68 del Dpr 917/1986, il fisco nella determinazione delle plusvalenze derivanti da cessione di un bene deve tenere conto solo delle spese incrementative, non di ogni costo inerente: questo, in sintesi, il principio di diritto desumibile dalla sentenza della Cassazione 17595, depositata lo scorso 23 agosto.
 

La vicenda
La controversia trae origine dall'emissione di avvisi di accertamento ai fini Irpef per l'anno di imposta 2000, emessi dall'Agenzia delle Entrate di Brescia per plusvalenze derivanti da cessione di un suolo destinato in parte a uso agricolo e in parte a uso commerciale.
Contro tali avvisi, veniva proposto ricorso eccependo, quale principale motivo di impugnazione, l'errata quantificazione delle plusvalenze da cessione immobiliare, poiché individuate tenendo conto delle sole spese incrementative. La vecchia formulazione del Dpr 917/1986, articoli 81 e 82, includeva infatti tra gli elementi rilevanti ai fini della determinazione della plusvalenza da cessione immobiliare "il prezzo di acquisto aumentato di ogni costo inerente". Sul punto, la Commissione tributaria provinciale adita, pronunciandosi nel merito, respingeva il ricorso di parte.
Nel grado successivo, la Commissione tributaria regionale accoglieva invece il gravame, affermando che, contrariamente all'assunto dei primi giudici, la normativa succitata imponeva al fisco di considerare ogni costo inerente e non soltanto le spese incrementative.
Contro tale ultima decisione l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per Cassazione.

La pronuncia della Corte di cassazione
Il Collegio ritenendo fondato il ricorso, ha cassato la sentenza dei giudici di merito e rinviato la causa ad altra sezione della Commissione tributaria regionale.
Per la Cassazione, la Ctr è incorsa in errore nel ritenere che la normativa de qua imponesse al fisco di calcolare le plusvalenze considerando non le sole spese incrementative ma ogni costo inerente. 

Secondo i giudici di legittimità, deve riconoscersi che, con riferimento all'accertamento delle plusvalenze derivanti da cessione del suolo "L'art. 82, comma 1, nel testo vigente all'epoca dell'atto, stabilisce: "Le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lett. a) e b) sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta, al netto dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo". Il comma 2, inoltre, richiama, anche per la diversa ipotesi di terreni acquistati per effetto di successione o donazione, il valore dichiarato o liquidato, "aumentato di ogni altro costo successivo inerente ...". In dottrina, premesso che il prezzo di acquisto od il costo di costruzione deve essere incrementato dei soli "costi inerenti al bene", si precisa che sono a tal fine rilevanti "le spese incrementative".

Peraltro, a conferma della propria tesi, la Cassazione richiama quanto sostenuto in giurisprudenza, secondo cui, per aversi spese incrementative, queste devono determinare un aumento della consistenza economica del bene o incidere sul suo valore, nel momento in cui si verifica il presupposto impositivo.
Per la Cassazione, dunque, nel calcolo della plusvalenza una spesa può avere importanza solo se incrementativa, risultando del tutto irrilevante in tale ambito le spese che attengono solo alla manutenzione e/o alla buona gestione del bene, poichè da esse non deriva alcun aumento della consistenza o del valore all'immobile.
In presenza di una spesa, quindi, spetta al contribuente l'onere della prova che essa sia incrementativa, ossia che, per i giudici di legittimità, abbia inevitabilmente determinato una maggior consistenza o maggior valore del bene.


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